Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2023, n. 09510

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2023, n. 09510
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09510
Data del deposito : 6 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 284/2018 R.G. proposto da: A E, elettivamente domiciliatain

ROMA VIA OSLAVIA

30, presso lo studio dell’avvocato G F (GZZFRZ57D16H501I),rappresentata e difesadall'avvocato Z C (ZLACRL57E03D357U) -ricorrente-

contro

FIMMCO SPA, CURATELA FALLIMENTO ORANGE SRL -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2332/2017 depositata il 20/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale dr. A C, che ha concluso nel senso dell’inammissibilità del ricorso per difetto della legittimazione processuale della ricorrente.

Fatti di causa

E A ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia in data 20-10-2017, in una causa di impugnazione di lodo arbitrale tra la Orange s.r.l. e la Fimmco s.p.a. (già Logistica Gestioni s.p.a.). Il ricorso è stato proposto dalla menzionata A nella qualità di ultima legale rappresentante della Orange s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Forlì del 5-6-2013, dopo che la curatela si era costituita dinanzi alla corte d’appello. Il ricorso è stato proposto in nome della società fallita in virtù dell’asserito disinteresse de l curatore del fallimento a proseguire il giudizioin questa sede. La Fimmco e il Fallimento Orange, intimati, non ha nno svolto difese. Con ordinanza interlocutoria n. 32947 del 2022 la causa è stata rimessa in pubblica udienza su due profili:(a) quello della legittimazione processuale della ricorrente, per l’appunto ultima legale rappresentante della Orange s.r.l. di cui è stato dichiarato il fallimento ;
(b) quello relativo alla nozione di ordine pubblico ai fini della nullità ex art. 829 cod. proc. civ., con riferimento alle norme imperative regionali che richiedono la inscindibilità della titolarità delle residenze turistiche alberghiere rispetto alla gestione delle medesime, questione che involge i profili dell'autonomia regionale in rapporto alle materie del turismo (art. 117 cost.) e del diritto di impresa (art. 41 cost.).La ricorrente ha depositato una memoria. Ragioni della decisione I. -Occorre premettere che è pendente dinanzi alle Sezioni Unite di questa Corte la questione, sollevata dalla sezione tributaria, se sussista legittimazione suppletiva del contribuente fallito a impugnare gli atti impositivi attinenti a crediti concorsuali, in costanza di fallimento, in ipotesi di inerzia del curatore(v. Cass. Sez. 5 n. 25373 - 22). Non è necessario attendere il deposito della relativa decisione, poiché il problema al vaglio delle Sezioni Unite è calibrato sulla peculiarità dell’obbligazione tributaria, rispetto alla quale il fallito non perde la qualifica di soggetto passivo d’imposta, rimanendo assoggettato alle conseguenze, anche di ordine sanzionatorio, conseguenti alla definitività dell’attoimpositivo. II. -Il ricorso è
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