Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2020, n. 00890

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2020, n. 00890
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00890
Data del deposito : 17 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 4807-2016 proposto da: M G e B N, rappresentati e difesi dagli avvocati M L e F L e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione

- ricorrenti -

contro

C F, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. TREVERSARI n.55, presso lo studio dell'avvocato G M, rappresentato e difeso dall'avvocato B C

- controricorrente -

(?, avverso la sentenza n.1314/2015 della CORTE D'APPELLOdì L'AQUILA, depositata il 02/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2019 dal Consigliere Dott. S O;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C S, che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo e per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso;
udito l'avvocato G M per parte ricorrente, in sostituzione degli avvocati F L e M L, la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n.679/2004 il Tribunale de L'Aquila rigettava la domanda proposta da M G e B N nei confronti di C F, da una parte, e C L, L e M L e L A M, dall'altra parte, volta ad ottenere l'accertamento del confine ai sensi dell'art.950 c.c. e la condanna dei convenuti a rilasciare la porzione di terreno da essi occupata a seguito di sconfinamento. Il Tribunale, in particolare, riteneva inammissibile la domanda ex art.950 c.c. in ragione della certezza del confine di fatto esistente in loco ed aggiungeva che, anche a voler qualificare l'azione come di rivendicazione, la stessa non meritava di essere accolta in ragione della carenza della prova del titolo originario di proprietà in capo agli attori. A seguito di impugnazione proposta dagli originari attori, la Corte di Appello de L'Aquila riformava la prima decisione accogliendo la domanda di regolamento dei confini e Ric. 2016 n. 04807 sez. 52 - ud. 29-10-2019 -2- condannando i convenuti al rilascio dell'area illecitamente occupata. L'originario convenuto C F impugnava la decisione di seconde cure in quanto la Corte territoriale non aveva esaminato la domanda riconvenzionale da egli proposta in primo grado, volta ad ottenere l'accertamento dell'intervenuto acquisto a suo favore per usucapione dell'area in contestazione. Questa Corte, con sentenza n.18870/2013, cassava la decisione di seconde cure, rilevando che la Corte territoriale non aveva condotto alcuna indagine sulla citata riconvenzionale, in particolare per verificare se il Ouffetelli avesse fatto valere un acquisto anteriore a quello degli originari attori o meno. Nel primo caso infatti si sarebbe configurato un conflitto tra diversi titoli, con conseguente inquadramento della domanda nell'ambito dell'azione di rivendicazione. Con la sentenza oggi impugnata, n.1314/2015, la Corte di Appello de L'Aquila, pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenza n.18870/2013 di questa Corte, rigettava l'appello proposto da M G e B N avverso la decisione di prime cure condannandoli alle spese dei vari gradi di giudizio. In particolare, la Corte territoriale riteneva in particolare che il C avesse allegato di aver esercitato il possesso da data anteriore a quella dell'acquisto del Mucciola e della Bottino e che quindi la domanda dovesse essere qualificata come di rivendicazione;
che gli originari attori non avessero fornito la prova, pur attenuata, dell'esistenza di un valido titolo di acquisto anteriore all'inizio del possesso del C;
che i documenti prodotti a tal fine soltanto in sede di rinvio non fossero ammissibili in quanto relativi ad una eccezione mossa dal convenuto sin dal primo Ric. 2016 n. 04807 sez. 52 - ud. 29-10-2019 -3- scritto difensivo. Inoltre, la Corte di Appello osservava che, anche a volerli considerare, detti documenti non costituivano prova certa dell'acquisto anteriore in capo agli originari attori. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione M G e B N affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso C F. Il ricorso, chiamato originariamente all'adunanza camerale del 31.5.2017 innanzi la sesta sezione civile di questa Corte, è stato in quella sede rinviato a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. In prossimità dell'adunanza camerale i ricorrenti avevano depositato memoria. In prossimità dell'udienza pubblica i ricorrenti hanno depositato ulteriore memoria fuori termine.
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