Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2019, n. 08657

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2019, n. 08657
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08657
Data del deposito : 27 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI CROCE ROSANNA nato il 18/08/1967 avverso la sentenza del 07/12/2017 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI cfte-tra-crynel-u-so-eilied-enfie Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore', E presente l'avvocato C A P del foro di ROMA, in sostituzione dell'avvocato D C S del foro di VASTO in difesa della parte civile TRIVELLI ANNA GIOVANNA il quale deposita nomina asostituto processuale e concorda con le conclusioni del Procuratore Generale. E' presente l'avvocato O A del foro di VASTO in difesa di DI CROCE ROSANNA il quale si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Difensore di Rosanna DI CROCE ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di L' AQUILA, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha convertito la pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria con il beneficio della non menzione, confermando per il resto la sentenza appellata che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputata per il reato di cui all'art. 388, terzo e quarto comma del codice penale.

2. Il ricorrente ha dedotto vari motivi di ricorso, per violazione di legge penale sostanziale e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. b, ed e cod. proc. pen.

2.1 Con una prima serie di argomentazioni critiche, la ricorrente ha lamentato vizi di motivazione in riferimento alla valutazione delle prove, dato che dal verbale di pignoramento non risultava né che la stessa fosse stata nominata custode e avesse accettato il relativo incarico, né che fosse emersa prova certa del suo effettivo e definitivo trasferimento nè, infine, che i beni fossero effettivamente stati spostati dall'originario luogo di custodia, così che il fatto avrebbe dovuto essere derubricato in quello di cui all'art. 388 bis cod. pen. o in quello di cui all'art. 388, quinto comma cod. pen., con conseguente riduzione della pena inflitta.

2.2 Con una seconda serie di censure, la ricorrente ha lamentato che la Corte avesse confermato la penale responsabilità anche per il fatto di sottrazione del 15 gennaio 2013 senza tener conto del fatto che i beni erano stati in ipotesi interamente sottratti già il 7/12/2011. 2.3 Con un terzo motivo, la ricorrente ha censurato le motivazioni con le quali la Corte aveva negato la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

2.4 Con una quarta serie di temi critici, la ricorrente ha censurato le
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi