Cass. civ., sez. II, sentenza 23/01/2023, n. 01907
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Testo completo
ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi iscritti al n. 34881/2019 R.G. proposti da: Z G, elettivamente domiciliata in
ROMA VIA IPPOLITO NIEVO
61, presso lo studio dell’avvocato P M G, rappresentata e difesa dagli avvocati GIAMMARIA ROBERTO, VENITTELLI LAURA DI PLACIDO ANGELA, elettivamente domiciliata in
ROMA PIAZZA DEL POPOLO
18, presso lo studio dell’avvocato S D P, che la rappresenta e difende -ricorrenti-
contro
MINISERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DEL DEMANIO, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO SATO, che li rappresenta e difende -controricorrenti- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. 392/2018 depositata il 23/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere A S. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale A C, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udita l’Avvocato LAURA VENITTELLI.
FATTI DI CAUSA
G Z ha proposto ricorso, articolato in sei motivi, avverso la sentenza n. 392/2018 della Corte d’appello di Campobasso, pubblicata il 23 ottobre 2018. Avverso la stessa sentenza anche A D P ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi. Resistono ad entrambi i ricorsi il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del demanio. Essendo stato avviato per la notifica il 15 novembre 2019 il ricorso di G Z, intimato al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia del demanio, il ricorso notificato da A D P il 22 novembre 2019, per il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, si converte in ricorso incidentale. La Corte d’appello di Campobasso ha rigettato il gravame spiegato da G Z, A D P e Francesco Di Placido contro le sentenze non definitiva n. 652/2012 e definitiva n. 306/2014 rese dal Tribunale di Campobasso, le quali avevano respinto le domande di G Z, A D P e Francesco Di Placido volte ad ottenere l’accertamento negativo della demanialità delle aree da loro occupate contraddistinte al Fg. 31 particelle n. 543 e 1313 del Comune di Termoli località Rio Vico, ed avevano altresì condannato gli stessi in solido al pagamento dell’indennità per abusiva occupazione dal 1989 al 31 ottobre 2013. La Corte d’appello ha condiviso la valutazione del Tribunale quanto all’appartenenza dell’area in contesa al demanio marittimo, in forza della delimitazione operata nell’anno 1912, della topografia del 1878 e delle caratteristiche fisiche della stessa, richiamando le risultanze dell’espletata CTU. I giudici di secondo grado hanno poi riconosciuto il rilievo interruttivo dell’eccepita prescrizione con riguardo alle richieste di pagamento inviate dall’amministrazione dal 1978 al 2001, e ritenuto corretta altresì la liquidazione dell’indennità operata dal Tribunale. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con richiesta di discussione orale. Le ricorrenti hanno presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE I separati ricorsi proposti da G Z e da A D P devono riunirsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c. I ricorsi non sono stati intimati né notificati a Francesco Di Placido, il quale era parte della sentenza impugnata. Trattandosi tuttavia di causa scindibile, giacché volta all’accertamento della natura demaniale di un’area ed alla condanna solidale di più parti al pagamento dell’indennità per l’occupazione illegittima della stessa, si applica il disposto dell'art. 332 c.p.c., sicché non deve disporsi la notificazione dell'impugnazione alla parte cui questa sia già preclusa per la decorrenza dell'uno o dell'altro dei termini previsti negli artt. 325 e 327 c.p.c.
1.Il primo motivo del ricorso di G Z deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 907, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e del comma 2-bis dell’art. 6 del d.l. 29 marzo 2004, n. 80. Il secondo motivo del ricorso di G Z deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 907, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e del comma 2-bis dell’art. 6 del d.l. 29 marzo 2004, n. 80, nonché dell’art. 950, comma 3, c.c., ed ancora l’omessa valutazione di un punto decisivo. Il terzo motivo del ricorso di G Z denuncia l’omesso esame circa un fatto
ROMA VIA IPPOLITO NIEVO
61, presso lo studio dell’avvocato P M G, rappresentata e difesa dagli avvocati GIAMMARIA ROBERTO, VENITTELLI LAURA DI PLACIDO ANGELA, elettivamente domiciliata in
ROMA PIAZZA DEL POPOLO
18, presso lo studio dell’avvocato S D P, che la rappresenta e difende -ricorrenti-
contro
MINISERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DEL DEMANIO, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO SATO, che li rappresenta e difende -controricorrenti- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. 392/2018 depositata il 23/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere A S. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale A C, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udita l’Avvocato LAURA VENITTELLI.
FATTI DI CAUSA
G Z ha proposto ricorso, articolato in sei motivi, avverso la sentenza n. 392/2018 della Corte d’appello di Campobasso, pubblicata il 23 ottobre 2018. Avverso la stessa sentenza anche A D P ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi. Resistono ad entrambi i ricorsi il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del demanio. Essendo stato avviato per la notifica il 15 novembre 2019 il ricorso di G Z, intimato al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia del demanio, il ricorso notificato da A D P il 22 novembre 2019, per il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, si converte in ricorso incidentale. La Corte d’appello di Campobasso ha rigettato il gravame spiegato da G Z, A D P e Francesco Di Placido contro le sentenze non definitiva n. 652/2012 e definitiva n. 306/2014 rese dal Tribunale di Campobasso, le quali avevano respinto le domande di G Z, A D P e Francesco Di Placido volte ad ottenere l’accertamento negativo della demanialità delle aree da loro occupate contraddistinte al Fg. 31 particelle n. 543 e 1313 del Comune di Termoli località Rio Vico, ed avevano altresì condannato gli stessi in solido al pagamento dell’indennità per abusiva occupazione dal 1989 al 31 ottobre 2013. La Corte d’appello ha condiviso la valutazione del Tribunale quanto all’appartenenza dell’area in contesa al demanio marittimo, in forza della delimitazione operata nell’anno 1912, della topografia del 1878 e delle caratteristiche fisiche della stessa, richiamando le risultanze dell’espletata CTU. I giudici di secondo grado hanno poi riconosciuto il rilievo interruttivo dell’eccepita prescrizione con riguardo alle richieste di pagamento inviate dall’amministrazione dal 1978 al 2001, e ritenuto corretta altresì la liquidazione dell’indennità operata dal Tribunale. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con richiesta di discussione orale. Le ricorrenti hanno presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE I separati ricorsi proposti da G Z e da A D P devono riunirsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c. I ricorsi non sono stati intimati né notificati a Francesco Di Placido, il quale era parte della sentenza impugnata. Trattandosi tuttavia di causa scindibile, giacché volta all’accertamento della natura demaniale di un’area ed alla condanna solidale di più parti al pagamento dell’indennità per l’occupazione illegittima della stessa, si applica il disposto dell'art. 332 c.p.c., sicché non deve disporsi la notificazione dell'impugnazione alla parte cui questa sia già preclusa per la decorrenza dell'uno o dell'altro dei termini previsti negli artt. 325 e 327 c.p.c.
1.Il primo motivo del ricorso di G Z deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 907, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e del comma 2-bis dell’art. 6 del d.l. 29 marzo 2004, n. 80. Il secondo motivo del ricorso di G Z deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 907, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e del comma 2-bis dell’art. 6 del d.l. 29 marzo 2004, n. 80, nonché dell’art. 950, comma 3, c.c., ed ancora l’omessa valutazione di un punto decisivo. Il terzo motivo del ricorso di G Z denuncia l’omesso esame circa un fatto
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