Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/01/2023, n. 00892

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/01/2023, n. 00892
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00892
Data del deposito : 13 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13716/2014 R.G. proposto da: A.M.I. AUTOMATISMI MANUTENZIONE IMPIANTI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in Livorno, rappresentata e difesa dagli avv. A G e S D M, elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, via Pisanelli 2, il tutto come da procura in calce al ricorso in cassazione;
–ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
–resistente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della TOSCANA, sezione staccata di Livorno, n. 441/14/14, depositata il 3 marzo 2014.

MOTIVAZIONE APPARENTE

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 novembre 2022dal consigliere A C. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate accertava nei confronti della società AMI srl, relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007, operazioni oggettivamente inesistenti e ricavi non dichiarati. La CTP, adìta dalla contribuente, respingeva il ricorso, e la CTR confermava la sentenza di primo grado. La società AMI srl propone quindi il ricorso in cassazione affidato a sette motivi. L’Agenzia è rimasta intimata, non avendo depositato e notificato –ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. – alcun controricorso (non essendo tale la mera nota di costituzione depositato “solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica” in data 4 luglio 2014).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la contribuente denuncia violazione degli artt. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. A parere della ricorrente, infatti, i giudici d’appello hanno fondato la decisione esclusivamente su quanto detto e motivato dal giudice di primo grado, senza operare quel vaglio critico della sentenza in base ai motivi di gravame, che ne assicurerebbe la legittimità 2. Col secondo motivo la contribuente denuncia violazione degli artt. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. A parere della ricorrente la sentenza impugnata sarebbe viziata, per le stesse ragioni (cioè la mera adesione alla motivazione adottata dai primi giudici), per aver omesso l’esame delle censure di fatto dedotte con l’appello.
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