Cass. civ., sez. I, sentenza 05/01/1984, n. 27

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Ai fini dell'individuazione del pretore territorialmente competente per il giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, emessa in base alla legge 24 dicembre 1975 n. 706, secondo il combinato disposto degli artt. 8 della stessa e 9 della legge 3 maggio 1967 n. 317, non rileva il luogo di contestazione della infrazione, bensì unicamente quello del relativo accertamento. Pertanto, trattandosi di infrazione (depenalizzata dalla citata legge n. 706 del 1975) all'art. 2626 cod. civ., per omesso deposito di Atti e documenti di una società (nella specie: bilancio e dichiarazione di rinnovo delle cariche sociali), tale Competenza si determina in riferimento al luogo indicato dagli artt. 100 e 101 disp. Att. Cod. civ. per detto deposito (presso la cancelleria del tribunale).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 05/01/1984, n. 27
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27
Data del deposito : 5 gennaio 1984

Testo completo

Ai fini dell'individuazione del pretore territorialmente competente per il giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, emessa in base alla legge 24 dicembre 1975 n. 706, secondo
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