Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/07/2008, n. 19279

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Massime1

Il ricorso per cassazione avverso le sentenze della Sezione disciplinare del Consiglio Sup. Magistratura, che, secondo la disciplina introdotta dall'art. 24 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge n. 269 del 2006, va proposto "nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale", deve essere presentato o fatto pervenire presso la cancelleria della Sezione disciplinare, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., nel termine di trenta giorni, stabilito dall'art. 585, primo comma, lett. b) cod. proc. pen, decorrente dalla scadenza del termine per il deposito stabilito dall'art. 19, comma 2, del citato d.lgs., o dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione del relativo avviso, se il deposito è avvenuto successivamente, ovvero ancora, con le medesime decorrenze, nel termine di quarantacinque giorni, stabilito dall'art. 585, primo comma, lett. c) cod. proc. pen., qualora la Sezione disciplinare, essendo la stesura della motivazione di particolare complessità per il numero delle parti o per il numero o la gravità delle imputazioni, si sia avvalsa della facoltà, prevista dall'art. 544, terzo comma, cod. proc. pen., di indicare nel dispositivo un termine più lungo per il deposito, non eccedente comunque il novantesimo giorno.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/07/2008, n. 19279
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19279
Data del deposito : 11 luglio 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C R - Primo Presidente f.f. -
Dott. V P - Presidente di sezione -
Dott. S S - Presidente di sezione -
Dott. M M R - Consigliere -
Dott. O M - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. L T M - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 8953/08 proposto il 20 marzo 2008 da:
Ministero della Giustizia - in persona del Ministro in carica - rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;

- ricorrente -

e
sul ricorso n. 11157/08 proposto l'11 aprile 2008 da:
N1 - rappresentato e difeso in virtù di procura
speciale in calce al ricorso dall'avv. N2 del Foro di LOCALITA1 ed elettivamente domiciliato in LOCALITA1, alla via P.M. n. 8, presso l'avv. N3;

- ricorrente -

avverso la sentenza della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 3 del 18 gennaio 2008 - depositata il 19 febbraio 2008 e notificata per estratto al Ministero della Giustizia ed al difensore dell'incolpato il 20 febbraio 2008 ed al N1 il 28 febbraio 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'1 luglio 2008 dal Consigliere Dott. N4;

udito per il Ministero della Giustizia l'avv.
N5 e per il N1 l'avv. N2;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. N6, che ha concluso per F inammissibilità e, in
subordine, il rigetto del ricorso principale e per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero della Giustizia promosse il 20 settembre ed il 4 ottobre 2007 azione disciplinare nei confronti di N1,
sostituto procuratore delN34presso il Tribunale di LOCALITA2, chiedendone contestualmente il trasferimento in via cautelare ad altra sede e ad altre funzioni, in relazione ad illeciti commessi nell'esercizio delle sue funzioni di magistrato assegnatario della trattazione dei procedimenti cc.dd. "N7", "N8" e "N9" e, in particolare, in relazione alla trasmissione alla Procura delN34presso il Tribunale di LOCALITA3 di un procedimento penale del quale gli era stata revocata la coassegnazione, all'emissione di tre decreti di perquisizione locale nei confronti, tra gli altri, del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di LOCALITA4, del Procuratore delN34presso il Tribunale di LOCALITA5e di un Sostituto procuratore presso il Tribunale di LOCALITA4, alla mancata richiesta di convalida di un provvedimento di fermo, all'omissione dell'iscrizione di alcuni indagati nel registro notizie di reato, alla condotta tenuta nei confronti di altri magistrati, all'omessa cautela per prevenire la diffusione di notizie attinenti a procedimenti in corso ed ai rapporti da lui mantenuti con i mezzi di comunicazione. All'esito delle indagini richieste dal Ministero, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione chiese al Presidente della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura la fissazione dell'udienza per la discussione del procedimento disciplinare formulando le seguenti incolpazioni del N1:
A) violazione degli D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1 lett. n), mod. con L. n. 269 del 2006, per aver gravemente mancato ai propri doveri di correttezza e rispetto delle norme anche regolamentari disciplinanti il servizio giudiziario adottate dagli organi competenti;
in particolare nell'esercizio delle sue funzioni giudiziarie, con grave inosservanza delle disposizioni adottate dal capo dell'ufficio che aveva disposto in data 29.3.2007 la revoca della coassegnazione anche al medesimo di un procedimento penale (n. 1217/05 - 21), ordinava in data 30.3.2007 - malgrado non avesse più alcuna legittimazione a procedere essendo intervenuta la revoca dell'assegnazione - la trasmissione di detto procedimento per competenza ex art. 11 c.p.p., al Procuratore delN34presso il Tribunale di LOCALITA3, sottraendone la disponibilità ai magistrati rimasti coassegnatari del procedimento;

B) violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. a), g), e u), per avere, con grave e inescusabile negligenza, emesso, nell'ambito del procedimento penale n. 3750/0321 - n. 444/05 - 21, denominato "N8", in data 5.6.2007, un decreto di perquisizione locale nei confronti del Dott. N10, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di LOCALITA4, ed altri, eseguito il successivo 7.6.2007, connotato da gravi anomalie, quali l'evidente non pertinenza della motivazione (attestata altresì dal successivo annullamento del Tribunale del riesame con ordinanza in data 3.7.2007) nella parte in cui richiamava procedimenti penali sforniti di qualsivoglia attinenza ai reati ipotizzati, con conseguente illegittima diffusione dei relativi atti di indagine, e violazione del diritto alla riservatezza delle persone impropriamente nominate, tra le quali due magistrati del Tribunale di LOCALITA4, che si ipotizzava avessero una relazione extraconiugale fatto, pur se eventualmente fondato, del tutto indifferente sia ai fini indiziari sia ai fini della motivazione dell'atto;

C) violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, art. 2, comma 10, lett. n), per aver gravemente mancato ai propri doveri di correttezza e rispetto delle norme anche regolamentari disciplinanti il servizio giudiziario adottate dagli organi competenti emettendo il decreto suddetto senza preventiva informazione del Procuratore della Repubblica, capo dell'Ufficio e magistrato codelegato alla trattazione del procedimento;
violazione da ritenersi grave per la rilevanza del provvedimento - emesso a carico di un Procuratore Generale della Repubblica, di un ex parlamentare, di un alto funzionario della Polizia di Stato, del Presidente di un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - per il clamore che avrebbe sicuramente suscitato e per i prevedibili dirompenti effetti che avrebbe avuto sull'amministrazione della giustizia penale in LOCALITA6;

D) 1. violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. a), ed n), perché, arrecando ingiusto danno e con grave inosservanza di norme regolamentari e delle disposizioni sul servizio giudiziario prescritte dagli organi competenti, adottava, nell'ambito del procedimento penale n. 949/2006, un decreto di perquisizione locale nei confronti di tre indagati, tra i quali il Procuratore delN34presso il Tribunale di LOCALITA5, tacendone l'esistenza al Capo del suo Ufficio, al quale sottoponeva esclusivamente il decreto di sequestro preventivo d'urgenza adottato nell'ambito della stessa indagine, che sarebbe stato poi eseguito con testualmente alla perquisizione;
violazione da ritenersi grave per la particolare pregnanza del dovere d'informazione verso il Procuratore, data la rilevanza del provvedimento, la qualità dei suoi destinatali, e le prevedibili conseguenze in termini di pubblico clamore, credibilità della giurisdizione e buon funzionamento dell'Amministrazione della giustizia.

2. violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 1 e 2, lett. n), per avere emesso, con grave inosservanza di norme regolamentari e delle disposizioni sul servizio giudiziario prescritte dagli organi competenti, nell'ambito del procedimento penale n. 444/05 - 21 iscritto presso la Procura delN34di LOCALITA2 e di cui era coassegnatario il Dott. N11, procuratore della
Repubblica, in data 17.2.2007 nei confronti della Dott.ssa N12 (sostituto procuratore delN34presso il Tribunale di LOCALITA4) e del marito della stessa N13 entrambi indagati per il reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p., decreto di perquisizione, decreto di sequestro (provvedimenti entrambi annullati dal tribunale del riesame perché adottati dopo la scadenza dei termini massimi di durata delle indagini preliminari) ed invito a comparire nei confronti della dott.ssa N12, senza previa informazione del Procuratore della Repubblica, anche coassegnatario del procedimento;

E) violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. g), perché nell'ambito del procedimento penale n. 2350/03 R.G.N.R., con inescusabile negligenza, dopo l'emissione (in data 23 giugno 2006) ed esecuzione (in data 12 luglio 2006) nei confronti di 26 indagati di un provvedimento di fermo, ometteva di richiederne la convalida al G.I.P. di LOCALITA2 ai sensi dell'art. 390 c.p.p., determinando la conseguente dichiarazione di inefficacia da parte del G.I.P. in data 14.7.2006;

F) violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. d), perché, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie sopra indicate, ponendo in essere più comportamenti gravemente scorretti generava, nei confronti dei superiori e di altri magistrati, sospetti non suffragati da elementi probanti, con conseguente oggettivo discredito per l'istituzione giudiziaria. In particolare:

1. nelle note trasmesse al CSM in data 2 aprile 2007 ed al Procuratore Generale di LOCALITA2 in data 16 aprile 2007, il dott. N1, nel riferire in merito alla disposta segretazione dell'iscrizione dei nominativi di N14 e di
N15, affermava di non aver "... informato il
Procuratore delN34ed il Procuratore Aggiunto
dell'iscrizione a mod. 21 dell'avv. N14per i
motivi che ha specificato, non solo nel provvedimento di iscrizione stesso, ma anche nella nota trasmessa alla Procura della Repubblica di LOCALITA3, nella quale si legge: "Per scongiurare, difatti, che l'indagato potesse essere messo a conoscenza dell'iscrizione nei suoi confronti e di attività investigativa che lo riguardava, per quanto di fatti era emerso, ho effettuato un provvedimento - motivato - di iscrizione, disponendo la segretazione dell'atto ..." mostrando così di diffidare della riservatezza e della correttezza del Capo dell'ufficio senza, peraltro, addurre circostanze concrete che potessero giustificare tale atteggiamento;

2. nel provvedimento in data 30 marzo 2007, con cui veniva trasmesso il procedimento cosiddetto "N7", n. 1217/05 - 21, alla Procura delN34di

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