Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2018, n. 52469

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2018, n. 52469
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52469
Data del deposito : 21 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: A M, nato a Cosenza il 18.8.1976, contro la sentenza della Corte di Appello di Torino del 16.2.2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. P C;
letta la requisitoria della Procura Generale, in persona del sost. Proc. Gen. dott. F L, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. A L, in difesa del ricorrente, che ha concluso riportandosi al ricorso ed insistendo per il suo accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16.2.2018 la Corte di Appello di Torino ha confermato quella con cui il Tribunale, il 27.2.2012, aveva riconosciuto M A responsabile del reato di cui all'art. 55, comma 9, del D. Lg.vo 231 del 2007 (ritenuto in esso assorbita la ipotesi di truffa già autonomamente contestata al capo a) della rubrica) e, escluse le aggravanti di cui all'art. 61 n. 2 e n. 10 cod. pen., operato l'aumento per la recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione ed Euro 900 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
il Tribunale aveva inoltre condannato l'A a risarcire del danno patito la costituita parte civile in favore della quale aveva liquidato le spese di costituzione e di assistenza in giudizio;
da ultimo, aveva assolto l'imputato dal delitto di ricettazione per insussistenza del fatto;

2. ricorre per Cassazione, tramite il difensore, M A lamentando:

2.1 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale in relazione alla violazione dell'art. 108 cod. proc. pen.: rileva, in particolare, che, in data 9.2.2018, l'imputato aveva nominato il nuovo difensore nella persona dell'Avv. C C revocando contestualmente l'Avv. Ferroglio ma che di tale nomina il nuovo difensore aveva avuto notizia soltanto il giorno precedente l'udienza del 16.2.2018 allorché, pertanto, veniva sollecitata la concessione di un termine a difesa che non veniva invece accordato con ciò realizzandosi una nullità ritualmente e tempestivamente eccepita con il presente ricorso;

2.2 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale processuale in relazione alla violazione degli artt. 415b1s e 522 cod. proc. pen.: rileva come la Corte di Appello avrebbe dovuto prendere atto della nullità dell'avviso ex art. 415bis cod. proc. pen. recante la nomina di un difensore di ufficio appartenente ad un altro foro, nella fattispecie il foro di Milano, che nulla avrebbe potuto fare in relazione ad un procedimento instaurato dalla Procura della Repubblica di Torino che, peraltro, notificando un nuovo avviso, aveva ingenerato il dubbio circa la duplicità del procedimento;
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