Cass. civ., sez. II, sentenza 23/05/2013, n. 12830

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

L'istituto della collazione, limitato al conferimento nella massa ereditaria delle donazioni non contenenti espressa dispensa, è incompatibile con la divisione con la quale il testatore abbia ritenuto effettuato, ai sensi dell'art. 734 cod. civ., la spartizione dei suoi beni (o di parte di essi), distribuendoli mediante l'assegnazione di singole e concrete quote ("divisio inter liberos"), evitando così la formazione della comunione ereditaria e, con essa, la necessità di dar luogo al relativo scioglimento, in funzione del quale soltanto si giustificherebbe il conferimento nella massa previsto dagli artt. 724 e 737 cod. civ.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 23/05/2013, n. 12830
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12830
Data del deposito : 23 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F F - Presidente -
Dott. P L - rel. Consigliere -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 14158/2006 proposto da:
SHIAFFINO GIUSEPPE SHGPP48C22E348O, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 183, presso STUDIO LA PISOPIA BENINCAMPI, rappresentato e difeso dall'avvocato P M;

- ricorrente -

contro
SHIAFFINO ARMANDO, SHIAFFINO CESARINO;

- intimati -

sul ricorso 16708/2006 proposto da:
SHIAFFINO ARMANDO C.F. SHRND52D14E348H, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato D P N, rappresentato e difeso dagli avvocati R D, T N;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SHIAFFINO GIUSEPPE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 818/2005 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2013 dal Consigliere Dott. L PICCIALLI;

udito l'Avvocato Piselli Marzio difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 3.9.98 G S citò al giudizio del Tribunale di Grosseto i propri fratelli Armando e C, al fine di sentir definire i rapporti ereditari derivanti dalle successioni dei comuni genitori, Schiaffino Mario e Cavero Rita, rispettivamente deceduti in Giglio Porto l'11.9.96 ed il 20.11.96, lasciando alcuni immobili e quote di comproprietà di altri, siti in Livorno e nell'isola suddetta, oltre a depositi postali, ciascuno avendo redatto un testamento olografo. Costituitisi separatamente i convenuti, non si opposero alla divisione, purché limitata ai beni lasciati in comunione ereditaria, diversi da quelli formanti oggetto di rispettive disposizioni a titolo particolare, contestarono entrambi l'ammontare del saldo del libretto postale, esistente alla data del decesso della madre, indicandolo in L. 10.000.000, anziché in quello di L. 50.000.000 esposto dall'attore;
Armando propose, poi, domanda riconvenzionale in relazione all'importo di L. 237.000.000 circa che assumeva aver dato in prestito ai genitori.
Il tribunale adito, sulla scorta delle risultanze documentali e dell'interrogatorio formale dei convenuti, con sentenza non definitiva del 21.2-29.4.02, dichiarava esclusi dalla comunione i beni immobili di cui i testatori avevano disposto con rispettivi "prelegati", al riguardo desumendo la volontà dei predetti, di nominare eredi universali i tre figli, dall'aver disposto che i rimanenti beni venissero divisi in quote uguali, accertava in L. 10.000.000 l'importo della somma lasciata su un libretto al portatore e disponeva il prosieguo del giudizio per le operazioni di scioglimento della comunione e per la prestazione, da parte di Armando, di giuramento suppletorio sulla circostanza che egli avesse mutuato la somma di L. 237.000.000 ai genitori. Proposto appello da G S, resistito sia da S Ala da C, la Corte di Firenze, con sentenza del 21.1-23.5.05 rigettava il gravame, con condanna dell'appellante alle spese, sulla base delle seguenti argomentazioni:
a) non avendo la validità dei testamenti formato oggetto del giudizio di primo grado ed essendo pertanto inammissibile una domanda al riguardo in grado di appello, era da escludere che il primo giudice avesse affermato con efficacia di giudicato l'inesistenza di eventuali nullità di tali atti, dovendosi la relativa affermazione di validità considerare quale assenza di impedimenti alla divisione, sicché restava impregiudicata la facoltà di chiedere in altra sede "la verifica della autenticità della sottoscrizione della testatrice Cavero";

b) quanto all'importo dei titoli postali, in difetto di diversa prova incombente sull'appellante, tale non potendo ritenersi il mero elenco informale prodotto da parte di quest'ultimo, correttamente il primo giudice aveva accertato in L. 10.000.000 la relativa consistenza, nei limiti di quanto ammesso dai convenuti;

c) avendo i testatori, come loro consentito dall'art. 734 c.c., voluto disporre una divisio inter liberos, anziché dare disposizioni per la futura divisione dell'asse ereditario, andava confermata pur con diversa motivazione, la decisione del primo giudice, che aveva escluso dalla comunione i beni oggetto di singole assegnazioni nelle due schede testamentarie, che non consentivano incertezze circa la volontà

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi