Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2010, n. 6093
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L'assegno di accompagnamento previsto dall'art. 5 della legge n. 222 del 1984 costituisce integrazione della pensione di inabilità ovvero quota pensionistica che va ad integrare detta pensione, presuppone la qualità di lavoratore del percipiente ed un pregresso rapporto assicurativo contro l'invalidità, ed è erogato dall'INPS; esso, pertanto, si configura come una prestazione pensionistica a carattere previdenziale, che in caso d'indebita percezione è soggetta alla disciplina di cui all'art. 38 comma 7, della legge n. 448 del 2001, che ne esclude la ripetizione, a determinate condizioni.
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. M S - Consigliere -
Dott. D N V - rel. Consigliere -
Dott. C P - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, B G, VALENTE NICOLA, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREJANÒ CESARE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1799/2005 della CORTE D'APPELLO di T, depositata il 17/11/2005 R.G.N. 1148/05;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 26/01/2010 dal Consigliere Dott. D N V;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE E A, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 21.11.2003, P C conveniva dinanzi al Tribunale di Torino l'INPS ed esponeva di essere titolare di pensione di inabilità a sensi della L. n. 222 del 1984, art. 2;aveva inoltre ottenuto l'assegno di accompagnamento ex art. 5
della stessa legge. Nel marzo 2000 l'erogazione dell'assegno di accompagnamento era stata sospesa e dal marzo 2001 l'INPS aveva iniziato ad effettuare una trattenuta sulla pensione di inabilità;
ciò era dovuto al fatto, comunicato peraltro verbalmente, che nel 1999 era stata riconosciuta all'attore l'invalidità civile totale con diritto all'indennità di accompagnamento a sensi della L. n. 118 del 1971. Poiché l'importo dell'indennità di accompagnamento era
superiore a quello dell'assegno di accompagnamento L. n. 222 del 1984, ex art. 5 quest'ultimo gli era stato revocato con la decorrenza
originaria. Previa costituzione dell'INPS, il quale sosteneva la correttezza del proprio operato, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda attrice, dichiarando irripetibile la prestazione già fruita e condannando l'INPS alla restituzione delle somme trattenute. 2. Proponeva appello l'INPS. Resisteva il Prejanò. La Corte di Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:
- la revoca dell'assegno di accompagnamento di cui al citato L. n.222 del 1984, art. 5 è legittima, perché (art. 5, comma 1, lett. c)
il ricorrente fruisce di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatorie e di assistenza sociale;
- l'indebito deve peraltro essere qualificato di tipo "previdenziale", perché l'assegno di accompagnamento è strettamente correlato alla pensione di inabilità, che è prestazione pensionistica;
la ripetibilità di tale indebito deve essere esclusa a sensi della L. n. 448 del 2001, art. 38 in quanto l'attore non ha superato nel 2000 il limite di reddito di Euro 8263,31;
la tesi dell'INPS, secondo la quale l'assegno di accompagnamento ha natura assistenziale, non è da condividere, perché l'assegno di accompagnamento costituisce un'integrazione del trattamento pensionistico;
- che la prestazione non sia reversibile non costituisce ostacolo alla suddetta qualificazione.