Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/03/2020, n. 07259
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o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1673/2014 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;- ricorrente -contro C T, elettivamente domiciliato in Roma, via C. Morin n. 1, presso lo studio degli avv.to F P, rappresentato e difeso dagli avv.ti M P e R M giusta procura spe- ciale a margine del controricorso;- controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 101/34/13, depositata il 20 maggio 2013. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 gennaio 2019 dal Cons. G M N. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dott. S D M, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Udito l'avv. A C per la ricorrente nonché l'avv. M P per la controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 101/34/13 del 20/05/2013 la Commissione tributaria regionale della Campania (hinc CTR) respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la senten- za n. 319/30/12 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (hinc CTP), che aveva accolto il ricorso di T C nei confronti dell'atto di contestazione sanzioni per dazi non integralmen- te corrisposti relativamente ad una importazione di merce (abiti) av- venuta nell'anno 2007. 1.1. Il giudice di appello premetteva che: a) l'atto di contestazio- ne scaturiva da un'importazione di abiti di provenienza cinese avve- nuta con l'ausilio dello spedizioniere T C, merce il cui valore veniva successivamente rettificato al rialzo dall'Agenzia delle dogane, con comminatoria di una specifica sanzione nei confron- ti di quest'ultimo, in ragione della sua qualità di rappresentante diret- to dell'importatore;b) la CTP accoglieva il ricorso dello spedizioniere;c) la sentenza della CTP era impugnata dall'Agenzia delle dogane. 1.2. La CTR motivava il rigetto dell'appello proposto dall'Ufficio evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) non sussistevano i presupposti per l'insorgenza dell'obbligazione do- ganale in capo allo spedizioniere rappresentante diretto dell'importatore, essendo egli tenuto a svolgere un controllo solo do- cumentale («corrispondenza tra la dichiarazione che egli fa alla doga- na e la situazione oggettiva risultante dalla documentazione fornita dall'imprenditore») e dovendo imputarsi la responsabilità per il pa- gamento dei diritti doganali solo in capo alla persona nel cui nome è stata effettuata la dichiarazione;b) ne conseguiva che l'art. 41, se- condo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico sulla 2 Con est. G Nonno legge doganale - TULD) era incompatibile con la disciplina comunita- ria e doveva essere disapplicato. 2. L'Agenzia delle dogane impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3. T C resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle dogane deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 6 e 7, della I. 25 lu- glio 2000, n. 213, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando l'erroneità della sentenza della CTR nella par- te in cui fonda l'inesistenza del presupposto dell'obbligazione dogana- le in capo allo spedizioniere nell'attività di controllo solo documentale di quest'ultimo, dovendo diversamente interpretarsi il combinato di- sposto della disposizione richiamata con gli artt. 5 e 64 del regola- mento CEE n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 (Codice doganale comuni- tario - CDC) e con l'art. 5 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico sulla legge doganale - TULD). 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in rela- zione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziandosi che la responsabilità dello spedizioniere deriva direttamente anche dalla generale disciplina dettata in materia di sanzioni amministrative. 3. Con il terzo motivo si contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 201, § 3, CDC, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziandosi la compatibilità della disciplina comuni- taria con la disposizione interna che prevede la responsabilità sussi- diaria dello spedizioniere con riferimento ai diritti doganali dovuti a seguito di rettifica dell'accertamento, sottolineando che la figura del debitore doganale va estesa a qualunque soggetto abbia partecipato 3 est. Nonno all'operazione doganale, a prescindere dalla sua qualificazione giuridi- ca. 4. I motivi primo e terzo possono essere esaminati congiunta- mente, involgendo l'esame della medesima questione sotto differenti profili, e sono infondati per le considerazioni che seguono. 4.1. Ai sensi dell'art. 5, § 2, CDC (applicabile ratione temporís) e dell'art. 40, primo comma, TULD, la dichiarazione doganale può esse- re fatta personalmente dall'importatore ovvero a mezzo di un rappre- sentante diretto o indiretto. La rappresentanza è diretta quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi. Mentre la rappresentanza indiretta è libera, la rappresentanza diretta implica l'iscrizione in un apposito albo professionale istituito con la I. 22 di- cembre 1960, n. 1612 ed il puntuale rispetto della disciplina prevista dalla legge medesima e dalla successiva I. n. 213 del 2000. 4.1.1. Dal combinato disposto degli artt. 201, § 3, e 4, punto 18, CDC e in correlazione con l'immissione di merci in libera pratica per effetto della sequenza procedimentale prevista dagli artt. 38 ss. CDC (trasporto delle stesse presso gli uffici doganali o zone franche e pre- sentazione in dogana), l'obbligazione doganale sorge con la dichiara- zione, quale effetto della indicazione di un determinato regime doga- nale in essa contenuto, e si lega soggettivamente all'autore della di- chiarazione, indipendentemente dal rapporto che il dichiarante abbia con la merce (cfr. Cass. n. 5560 del 26/02/2019).
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