Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/2024, n. 22551

CASS
Sentenza
12 aprile 2024
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12 aprile 2024

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La sentenza di non luogo a procedere per incapacità irreversibile dell'imputato a partecipare al procedimento è soggetta soltanto ai mezzi di impugnazione previsti dall'art. 428 cod. proc. pen., e non è anche ricorribile in cassazione "per saltum", essendo tale facoltà riconosciuta dall'art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente nei confronti della sentenza che definisce, nel merito, il giudizio di cognizione di primo grado o di altre tipologie di decisioni espressamente previste.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/2024, n. 22551
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22551
Data del deposito : 12 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

4 2 - 1 in caso di diffusione del 5 presente provvedimento 5 omettere le generalità ● 2 gliari dati identificativi, 2 a norma dell'art. 52 1.lgs. 196/03 in quanto REPUBBLICA ITALIANA ☐ dispecto d'ufficio In nome del Popolo Italiano ☐ a richiesta di parte LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE imposto dalle leage QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: UC IS -· Presidente - Sent. n. sez. 988/2024 UP 12/04/2024 RENATA SESSA EGLE PILLA R.G.N. 5692/2024 -Relatore - PAOLA BORRELLI DANIELA BIFULCO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIA nel procedimento a carico di: M.D. nato a [...] avverso la sentenza del 24/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 ottobre 2023 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Perugia ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell'imputato per il delitto di atti persecutori nei confronti di M.D. per incapacità irreversibile a partecipare al procedimento. A.E.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia articolando un unico motivo qui di seguito esposto. 1 2.1. Il Sostituto procuratore generale ha con un unico motivo dedotto violazione di legge penale e processuale avuto riguardo all'art. 72 bis cod. proc. pen., nonché vizio motivazionale. In particolare, la sentenza impugnata ha errato nell'applicazione dell'art. 72 bis cod. proc. pen. atteso che, secondo il disposto normativo, il giudice che accerti la incapacità irreversibile dell'imputato a partecipare al processo potrà pronunziare sentenza di proscioglimento solo nell'ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza, quali la commissione di un fatto previsto dalla legge come reato e la pericolosità sociale del suo autore. Dalla lettura della sentenza nonché della stessa perizia disposta di ufficio ai sensi dell'art.70 cod. proc. pen., l'imputato, accertato autore del fatto, risulta socialmente pericoloso e quindi necessario destinatario di una misura di

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