Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2023, n. 12094

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2023, n. 12094
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12094
Data del deposito : 22 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: US IU TA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputata SO,in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di un autocarro. Epoca del fallimento : Febbraio 2016. Ha presentato ricorso l'imputata tramite difensore fiduciario articolando tre motivi.

1. Col primo ha lamentato violazione di legge in relazione agli art 16/1 nr 2 L e 220 LF e vizi motivazionali per la mancanza dell'elemento oggettivo del delitto, individuato dalla difesa nella notifica della sentenza dichiarativa di fallimento;
per tale omissione i Giudici del merito avevano correttamente assolto l'imputata dal delitto di cui al capo a).Per altro verso non sussisterebbe la distrazione del veicolo, poiché la ricorrente avrebbe appreso solo nel corso del giudizio che il curatore non aveva reperito il furgone ed aveva dato indicazioni sul sito ove si trovava, conseguendone l'effettivo rintraccio del bene.

2.Tramite il secondo motivo si sviluppano analoghe doglianze per aver ritenuto la Corte territoriale la sussistenza di un danno risarcibile in assenza di una prova certa, disattendendo erroneamente l'analogo motivo di appello;
si censura la motivazione, altresì, per l'assenza di valutazione circa l'offensività della condotta tenuta dalla ricorrente.

3.Nel terzo motivo si rappresenta la errata applicazione di legge e l'illogicità di motivazione per la mancata revoca o riduzione delle pene accessorie fallimentari, oggetto di motivo di appello erroneamente respinto. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per il rigetto;
il difensore delle parte civile costituita ha depositato memoria conclusiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato sul terzo motivo per l'errata applicazione delle pene accessorie fallimentari e per questa ragione la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto mentre nel resto è inammissibile.

1. Il primo motivo del ricorso è inammissibile poiché, con proposizione completamente estranea al sistema ed alla giurisprudenza di questa Corte, ritiene che la conoscenza da parte dell'imprenditore della dichiarazione di fallimento

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