Cass. pen., sez. III, sentenza 27/08/2018, n. 38957

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/08/2018, n. 38957
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38957
Data del deposito : 27 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TANGHETTI TERSILLA nato a PEZZAZE il 20/06/1956 avverso la sentenza del 21/06/2017 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A M S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore G R che ha concluso chiedendo: «Annullamento con rinvio» udito il difensore, Avv. C S: «Accoglimento del ricorso».

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Brescia con sentenza del 21 giugno 2017 ha condannato T T alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed C 600,00 di multa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, e applicata la continuazione, con la riduzione per il rito abbreviato, relativamente ai reati di cui agli art. 81, cod. pen. e 2, comma 1 bis, legge 638/1983, commesso dal 16 gennaio 2010 al 16 settembre 2012. Omissioni per un importo totale di C 269.552,38. Il Tribunale assolveva Tanghetti Tersilia per l'anno 2009 (dicembre 2009) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (sottosoglia).

2. Ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, commal, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge, art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lettera C), cod. proc. pen. Mancanza assoluta di motivazione. L'omissione contributiva della ricorrente è riferita ai lavoratori della società Gesm Group di Tanghetti Tersilia s.a.s. da dicembre 2009 a dicembre 2010, da febbraio a dicembre 2011 e da gennaio ad agosto 2012. Il processo di primo grado è stato celebrato con il rito abbreviato, subordinato alla produzione di una relazione tecnica, con i documenti alla stessa allegati. I motivi della decisione descrivono un processo diverso da quello svolto nei confronti della ricorrente. I motivi riguardano la società Fialdini Amabile Famitex, che è società diversa da quella della ricorrente. Diversi sono anche i periodi delle omissioni contributive, e gli importi delle omissioni. La motivazione non fa alcun riferimento alla relazione depositata, e alle argomentazioni difensive. La relazione in oggetto spiegava la crisi della società giustificata da fattori esterni. La relazione depositata, inoltre, documentava la circostanza che i soci di GESM avessero tentato di ripianare i debiti della società impiegando anche ingenti risorse personali. Nei casi di motivazione completamente distonica non può trovare ingresso la procedura di correzione dell'errore materiale, art. 130, cod. proc. pen. ma la sentenza è affetta da nullità. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata.
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