Cass. civ., sez. III, sentenza 21/11/2024, n. 30111
Sentenza
21 novembre 2024
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21 novembre 2024
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Massime • 1
Nell'esecuzione forzata per rilascio, intrapresa in base a un titolo esecutivo giudiziale, il terzo detentore dell'immobile in forza di un diritto personale di godimento è legittimato ad esperire opposizione all'esecuzione, ma non opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., non essendo egli titolare di un diritto incompatibile rispetto a quello sulla cui base è stata pronunciata la condanna al rilascio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal conduttore dell'immobile che vantava un diritto personale di godimento in forza di un titolo, il contratto di locazione - precedentemente stipulato con l'allora comodatario dell'immobile - non incompatibile con il diritto di proprietà del creditore procedente).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 3427/2023 Numero sezionale 3276/2024 Numero di raccolta generale 30111/2024 Data pubblicazione 21/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. Pasqualina Anna P. CONDELLO Consigliera dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Raffaele ROSSI Consigliere Ud. 09/10/2024 P.U. dott. Salvatore SAIJA Consigliere R.G. n. 3427/2023 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 3427 del ruolo generale dell'anno 2023, proposto da GRUPPO ELLE DI CO TO & C. S.n.c. (P.I.: 01453320713), in persona del legale rappresentante pro tempore, TT AR rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Sarcone (C.F.: [...]) -ricorrente- nei confronti di TO NT (C.F.: [...]) rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Monticelli (C.F.: [...]) -controricorrente-ricorrente in via incidentale- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1705/2022, pubblicata in data 23 novembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 9 ottobre 2024 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Mauro Vitiello, che ha concluso per l'accoglimento Ric. n. 3427/2023 – Sez.
3 - Ud. 9 ottobre 2024 – Sentenza – Pagina 1 di 11 Numero registro generale 3427/2023 Numero sezionale 3276/2024 Numero di raccolta generale 30111/2024 del ricorso principale e la dichiarazione di inammissibilità del Data pubblicazione 21/11/2024 ricorso incidentale, come da requisitoria scritta già in atti;
l'avvocato Pasquale Sarcone, per la società ricorrente;
l'avvocato Salvatore Monticelli, per la controricorrente LA.
Fatti di causa
La società Gruppo Elle di RC LA & C. S.n.c. ha proposto, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., opposizione all'esecuzione forzata per rilascio promossa da NT LA in relazione ad un im- mobile sito in Vieste, sulla base di un titolo esecutivo giudiziale ottenuto nei confronti di RC LA. L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Foggia. La Corte d'appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, l'ha invece dichiarata inammissibile. Ricorre Gruppo Elle di RC LA & C. S.n.c., sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso NT LA, che propone a sua volta ricorso incidentale condizionato sulla base di due motivi. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Ricorso principale 1.1 Con il primo motivo si denunzia «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5». Secondo la società ricorrente, «la Corte di Appello ha omesso di rilevare che, al momento dell'esecuzione promossa dalla dott.ssa NT LA nel maggio 2013, il contratto di loca- zione dell'immobile per cui è causa, intervenuto tra il sig. GI GE LA e la società Gruppo Elle, costituiva valido ed efficace titolo di detenzione dell'immobile da parte della Gruppo Elle S.n.c.». Ric. n. 3427/2023 – Sez.
3 - Ud. 9 ottobre 2024 – Sentenza – Pagina 2 di 11 Numero registro generale 3427/2023 Numero sezionale 3276/2024 Numero di raccolta generale 30111/2024 Con il quarto motivo si denunzia «omesso esame circa un fatto Data pubblicazione 21/11/2024 decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5». Secondo la società ricorrente, «la Corte di Appello ha trascurato che l'anteriorità ultradecennale del titolo di detenzione, da parte della società opponente Gruppo Elle S.n.c., rappresen- tava fatto rilevante ai fini del decidere ove si consideri che un valido titolo anteriore di detenzione, da parte del terzo condut- tore di immobile sottoposto a rilascio, non può ritenersi pregiu- dicato da un posteriore titolo di esecuzione». Il primo ed il quarto motivo del ricorso principale pongono ana- loghe questioni e possono, quindi, essere esaminati congiunta- mente. Essi sono infondati. La corte d'appello ha ritenuto, in radice, inammissibile l'oppo- sizione all'esecuzione proposta dalla società Gruppo Elle S.n.c. ai sensi dell'art. 615 c.p.c., affermando – in diritto – che quest'ultima, per contestare il diritto della LA di procedere ad esecuzione forzata per il rilascio dell'immobile detenuto da essa società, sulla base del titolo esecutivo conseguito nei con- fronti di RC LA e costituito da una sentenza di accerta- mento della proprietà di quell'immobile e di condanna al rilascio del medesimo, avrebbe dovuto eventualmente impugnare tale sentenza con l'opposizione di terzo di cui all'art. 404 c.p.c.. Di conseguenza, in coerenza con tale premessa, non ha nean- che affrontato il merito dell'opposizione e, in particolare, non ha preso in esame le questioni di cui si lamenta l'omesso esame con i motivi di ricorso in esame, aventi ad oggetto la validità e l'opponibilità alla LA del contratto di locazione sulla base del quale la società opponente occupa l'immobile oggetto di controversia. Non sussiste, pertanto, il vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: l'omesso esame delle questioni indicate dalla Ric. n. 3427/2023 – Sez.
3 - Ud. 9 ottobre 2024 – Sentenza – Pagina 3 di 11 Numero registro generale 3427/2023 Numero sezionale 3276/2024 Numero di raccolta generale 30111/2024 ricorrente costituisce l'inevitabile logica conseguenza dell'affer- Data pubblicazione 21/11/2024 mazione in diritto appena richiamata (la cui correttezza viene contestata dalla stessa società ricorrente con i motivi di ricorso successivi, peraltro fondatamente, come sarà meglio chiarito), in base alla quale, effettivamente, sarebbe del tutto escluso il rilievo, ai fini della decisione, delle suddette questioni.
1.2 Con il secondo motivo si denunzia «falsa applicazione di norme di diritto – art. 404 c.p.c. – ex art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3». La società ricorrente sostiene che «la detenzione dell'immobile da parte della Gruppo Elle S.n.c.