Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/03/1999, n. 140

CASS
Sentenza
16 marzo 1999
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CASS
Sentenza
16 marzo 1999

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Massime • 1

In tema di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali la sanzione pecuniaria amministrativa comminata per la violazione del divieto di esercizio del diritto di sciopero, disposto con provvedimento amministrativo generale, non attiene - anche quando riguarda pubblici impiegati - alla disciplina del rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che l'opposizione avverso tale sanzione è devoluta, ai sensi dell'art. 9, comma quarto della legge 12 giugno 1990, n. 146 alla giurisdizione del giudice ordinario (e alla competenza del pretore), senza che siffatta giurisdizione venga meno per essere stata dedotta, quale mezzo al fine per l'accoglimento dell'impugnazione, l'illegittimità del provvedimento amministrativo con il quale il divieto è stato disposto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/03/1999, n. 140
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 140
Data del deposito : 16 marzo 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco BILE - Primo Presidente F.F. -
Dott. Mario CORDA - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro- tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente -

contro
NA EL, DE VESCOVI ELIO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 123/96 del Pretore di VENEZIA, depositata il 04/07/96;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/98 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del primo motivo e rimessione degli atti al Primo Presidente per assegnazione ad altra sezione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli insegnanti in epigrafe indicati proponevano opposizione innanzi al Pretore di Venezia avverso le ordinanze ingiunzioni emesse nei loro confronti dal Ministro della funzione pubblica, con le quali era stata inflitta, a ciascuno dei ricorrenti, una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 9, comma 10, della legge 146/1990, per astensione dal lavoro per sciopero, chiedendo la disapplicazione dell'o.m. n. 3 del 1992, l'annullamento dell'ingiunzione, la declaratoria di non doverosità della sanzione pecuniaria inflitta.
Il pretore accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento ministeriale.
A sostegno della decisione il giudice adito osservava:
- che il Ministero aveva omesso di esperire qualsivoglia tentativo di conciliazione;

- che lo stesso Ministero non aveva attivato la Commissione di garanzia;

- che non era stata sentita l'organizzazione sindacale, prevista dall'art. 8 della legge 146 del 1990;

- che non era stata effettuata la pubblicità consistente nell'affissione dell'ordinanza ministeriale nella sede dell'istituto scolastico;

- che le numerose violazione enunciate avevano determinato l'illegittimità dell'ordinanza ministeriale succeduta con la conseguenza che la stessa doveva essere disapplicata;

- che tale disapplicazione comportava l'annullamento dei provvedimenti sanzionatori.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le parti private.
Ai sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c. il Primo Presidente ha disposto che le S.U. decidano la sola questione relativa alla giurisdizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 1, 2, 4, e, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 della legge 12 giugno 1990 n. 146, nonché degli artt. 3, 5 e 7 della l. 6 dicembre 1971 n.1034, con riferimento all'art. 360 c.p.c. n. 1, 3 3 e 5 e all'art.111 cost.;
difetto di giurisdizione del pretore adito in favore della giurisdizione del giudice amministrativo;
violazione di legge;

difetto e contraddittorietà nella motivazione per non essere stato rilevato il difetto di giurisdizione dell'a.g.o., per non avere il giudice adito tenuto presente che la materia dello sciopero nei servizi pubblici essenziali appartiene nella sua globalità alla giurisdizione del giudice amministrativo, essendo espressamente prevista la possibilità di impugnazione del provvedimento di precettazione avanti al TAR competente.
Secondo l'amministrazione ricorrente, rispetto all'ordinanza di precettazione, i singoli provvedimenti sanzionatori costituivano atti meramente esecutivi che potevano essere eventualmente impugnati davanti all'a.g.o. solo per vizi propri e senza alcun riferimento a quelli dei provvedimento amministrativo autoritativo presupposto, con la conseguenza che costituendo l'ordinanza ministeriale n. 3 del 1992 il provvedimento amministrativo sulla cui legittimità il g.o. era chiamato a pronunciarsi in via principale, non si poteva far luogo nemmeno alla disapplicazione dell'atto amministrativo per pervenire all'accoglimento dell'istanza avversaria.
Il motivo di ricorso è infondato sulla base delle considerazioni che seguono.
La legge 12 giugno 1990 n. 146, norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti delle persona, allo

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