Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2023, n. 9458

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Il termine di prescrizione dell'azione cd. revocatoria penale, di cui all'art. 192 c.p., decorre dalla data della declaratoria di colpevolezza dell'autore del reato, dal momento che con essa si identifica il momento in cui l'azione può essere esercitata, ai sensi dell'art. 2935 c.c., fermo restando che la durata, l'interruzione e la sospensione di tale termine sono disciplinate dalle corrispondenti regole civilistiche, trattandosi pur sempre di azione riconducibile al più ampio genere dell'"actio pauliana".

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2023, n. 9458
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9458
Data del deposito : 6 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

9458/23 ORIGINALE 417.13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Presidente REVOCATORIA LUIGI ALESSANDRO SCARANO ORDINARIA ENRICO SCODITTI Consigliere Consigliere PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO Ud. 09/01/2023 PU GIUSEPPE CRICENTI Consigliere Cron. 9458 Consigliere Rel. ANNA MOSCARINI - R.G.N. 26421/2019 Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26421/2019 proposto da: AN BE e IG OZ, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE FILIPPO GERACI ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Roma Via Giuseppe Ferrari 11 Pec: giuseppefilippo.geraci@avvocato.pe.it -ricorrente -

contro

BOMAP s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati PIETRO SCIUBBA e Prof. LEONARDO BRUNETTI, ed elettivamente domiciliata in Roma P.za Apollodoro 26 presso lo studio dell'avvocato FLAVIANO LATERRA Pec: pietrosciubba@ordineavvocatiroma.org 2023 5 flavanolaterra@ordineavvocatiroma.org -controricorrente n. 2005/2019 della CORTE D'APPELLO di avverso la sentenza BOLOGNA, depositata il 25/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2023 dal Cons. ANNA MOSCARINI;
udito l'Avvocato Gioia Sacconi in sostituzione dell'avvocato Geraci;
udito l'Avvocato Leonardo Brunetti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DELL'ERBA ROSA MARIA che ha chiesto il rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA

La società OM s.r.l., creditrice di AR TO per la restituzione di strumenti musicali dati in prestito d'uso in esecuzione di contratti di sponsorizzazione e della somma di € 500C, credito accertato sia in sede civile sia in sede penale a seguito della costituzione della società quale parte civile nel procedimento a carico del TO per appropriazione indebita, convenne in giudizio davanti il Tribunale di Bologna il TO e la moglie NA ZZ perché fosse accertata la nullità o l'inefficacia del fondo patrimoniale costituito su beni di loro proprietà, facendo valere gli artt. 192-194 del codice penale. Istituito il contraddittorio con i convenuti, il Tribunale adito accolse l'eccezione di prescrizione dell'azione da loro sollevata, essendo decorsi cinque anni dal momento in cui dell'atto dispositivo era stata data pubblicità e ritenne non conferente il richiamo alla fattispecie della revocatoria penale di cui agli artt. 192-194 c.p. sul presupposto della loro applicabilità ai soli crediti per spese di lite. 2 _a Corte d'Appello di Bologna, adita dalla società OM s.r.l., con sentenza del 25/6/2019, ha accolto il gravame ritenendo che vi fossero tutti gli elementi per l'operatività degli artt. 192 e 194 c.p.c. applicabili alle somme dovute a titolo di risarcimento del danno comprese le spese processuali;
in forza di tali disposizioni, disciplinanti la revocatoria penale, il cui termine di prescrizione decorre non dal compimento dell'atto dispositivo ma dalla declaratoria di colpevolezza dell'autore del reato, e sul presupposto che l'atto dispositivo fosse stato compiuto in frode, ha dichiarato l'inefficacia nei confronti della società OM s.r.l. dell'atto dispositivo, con condanna dei coniugi al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. Avverso la sentenza i coniugi AR TO e NA ZZ hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo. Ha resistito la OM s.r.l. con controricorso. La causa è stata fissata per la trattazione in pubblica udienza in vista della quale il P.G ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 163 n. 4, 183, 345 c.p.c. e 194 cpc nonché degli artt. 2901 2903 2904 c.c. in riferimento all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. e deducono il vizio di ultrapetizione della sentenza per avere la Corte d'Appello ravvisato i presupposti della revocatoria penale ex art.