Cass. civ., sez. II, sentenza 11/06/2013, n. 14656
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Non può essere ordinata, in relazione al disposto dell'art. 210 cod. proc. civ., l'esibizione in giudizio delle cartelle cliniche relative ai ricoveri ospedalieri di una persona defunta, su istanza degli eredi di questa ed allo scopo di provarne l'incapacità d'intendere e di volere al momento in cui era stata fatta una donazione, trattandosi di documenti relativi ai dati personali della persona deceduta, di cui gli interessati possono di loro iniziativa acquisire copia, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, senza alcuna indispensabilità, pertanto, dell'esercizio del potere del giudice.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P L - Presidente -
Dott. M E - Consigliere -
Dott. B B - Consigliere -
Dott. P C A - rel. Consigliere -
Dott. M F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14724/2007 proposto da:
S L C.F. SRGLCN42P11D541E, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato B G, rappresentato e difeso dall'avvocato D F;
- ricorrente -
contro
BUFFI ROBERTA, BUFI NANDO, VALENTINI BRUNA, BUFFI MARCO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 208/2006 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 28/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/2013 dal Consigliere Dott. C A P;
udito l'Avvocato D F difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R L A, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 9/12/1998 S L, B N, B M e B R, assumendo di essere eredi (gli ultimi tre per rappresentazione dell'erede premorta S Senella) di B A, convenivano in giudizio Valentini Bruna per sentire annullare ai sensi dell'art. 775 c.c., la donazione di 2/3 della piena proprietà di un appartamento a Valentini Bruna il 4/9/1991 fatta da B A, inabilitata il 7/7/1994;
gli attori sostenevano che la donante, sebbene non ancora inabilitata era tuttavia incapace di intendere e di volere al momento dell'atto;
in subordine chiedevano l'annullamento della donazione assumendo che il consenso sarebbe stato viziato da violenza.
Valentini Bruna contestava integralmente la domanda avversaria e preliminarmente eccepiva il decorso del termine di prescrizione. Con sentenza del 15/2/2000 il Tribunale di Urbino dichiarava il difetto di legittimazione ad agire degli attori in quanto non avevano provato la loro qualità di eredi.
La Corte di Appello di Ancona con sentenza del 28/3/2006 rigettava l'appello proposto dagli attori con una doppia motivazione: sia perché non avevano provato di essere eredi, sia perché la domanda era sfornita di prova, non potendosi dedurre da una inabilitazione di tre anni successiva alla donazione, l'incapacità di intendere e di volere al momento della donazione;
aggiungeva che le prove, dedotte sono in appello (perché in primo grado gli attori si erano riservati di indicare capitoli e testi senza mai indicarli) non potevano essere ammesse.
Sarago Luciano propone ricorso affidato a due motivi e ha depositato memoria.
Sono rimasti intimati gli altri attori e appellanti, nonché Valentina Bruna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 99, 100, 112, 113 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. e sostiene che erroneamente i giudici del merito avevano
ritenuto la carenza di legittimazione attiva degli attori perché gli stessi, qualificandosi eredi erano legittimati per ciò solo a proporre la domanda in giudizio, mentre la questione relativa alla effettiva titolarità del diritto (quali eredi) attiene al merito, non era contestata, era implicitamente ammessa con la contestazione della possibilità di sospendere la prescrizione nei confronti degli eredi, e risultava superata dalla produzione, con l'atto introduttivo dell'appello, dei titoli che dimostravano la qualità di eredi. Il ricorrente formula quesito per stabilire se l'effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale sia