Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2022, n. 09493
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 27577-2019 proposto da: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI ROMA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso cui Uffici domicilia in ROMA,
ALLA VIA DEI PORTOGHESI
2021 12;
3417
- ricorrente -
contro
FINRADIO S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ANTONIO BERTOLONI
1/e - PALAZZINA "G", presso lo studio dell'avvocato C R, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2055/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/03/2019 R.G.N. 5014/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2021 dal Consigliere Dott. L E;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1.La Corte d'appello di Roma confermava la sentenza di primo grado che, in accoglimento dell'opposizione proposta da Finradio s.r.1, aveva pronunciato l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione emessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei confronti di G C, amministratore unico della società e autore dell'illecito, nonchè della società quale obbligato solidale, con la quale era stata irrogata alla società una sanzione amministrativa per la violazione degli art. 9 bis, c. 1 e 2, del D. L. 1 ottobre 1996 n. 510, dell'art. 21 I. 29 aprile 1949 n. 264, degli artt. 20 e 25 del T.U. 1965 n. 1124 e 6 c. 2
DLCPS
16 luglio 1947 n. 708. 2.0sservava la Corte che, in mancanza di impugnazione nei confronti dell'autore dell'illecito, la sentenza era passata in giudicato nei riguardi di costui e ciò determinava l'estinzione della obbligazione, avente carattere solidale esclusivamente nell'interesse dell'obbligato principale.
3.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base di cinque motivi.
4.La società ha resistito con controricorso.
5.Con ordinanza interlocutoria n. 15219/21 la sesta sezione di questa Corte, rilevata la valenza nomofilattica della questione, ha rimesso la causa alla pubblica udienza.
6.11 Procuratore Generale ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso per tardività formulata dal controricorrente. Rispetto alla sentenza pubblicata il 27 marzo 2019, infatti, la notifica del ricorso, avvenuta il 31 ottobre 2019, è tempestiva avuto riguardo, ai fini del computo del termine di cui
ALLA VIA DEI PORTOGHESI
2021 12;
3417
- ricorrente -
contro
FINRADIO S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ANTONIO BERTOLONI
1/e - PALAZZINA "G", presso lo studio dell'avvocato C R, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2055/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/03/2019 R.G.N. 5014/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2021 dal Consigliere Dott. L E;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1.La Corte d'appello di Roma confermava la sentenza di primo grado che, in accoglimento dell'opposizione proposta da Finradio s.r.1, aveva pronunciato l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione emessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei confronti di G C, amministratore unico della società e autore dell'illecito, nonchè della società quale obbligato solidale, con la quale era stata irrogata alla società una sanzione amministrativa per la violazione degli art. 9 bis, c. 1 e 2, del D. L. 1 ottobre 1996 n. 510, dell'art. 21 I. 29 aprile 1949 n. 264, degli artt. 20 e 25 del T.U. 1965 n. 1124 e 6 c. 2
DLCPS
16 luglio 1947 n. 708. 2.0sservava la Corte che, in mancanza di impugnazione nei confronti dell'autore dell'illecito, la sentenza era passata in giudicato nei riguardi di costui e ciò determinava l'estinzione della obbligazione, avente carattere solidale esclusivamente nell'interesse dell'obbligato principale.
3.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base di cinque motivi.
4.La società ha resistito con controricorso.
5.Con ordinanza interlocutoria n. 15219/21 la sesta sezione di questa Corte, rilevata la valenza nomofilattica della questione, ha rimesso la causa alla pubblica udienza.
6.11 Procuratore Generale ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso per tardività formulata dal controricorrente. Rispetto alla sentenza pubblicata il 27 marzo 2019, infatti, la notifica del ricorso, avvenuta il 31 ottobre 2019, è tempestiva avuto riguardo, ai fini del computo del termine di cui
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