Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 11275
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LO CE RT ON, nato in [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Andrea Maria Tomaselli, di fiducia avverso la sentenza n. 889/22 in data 19/04/2022 della Corte di appello di Milano, terza sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15);
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Pietro Molino, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 19/04/2022, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 28/10/2021 che aveva condannato LO CE RT ON alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa per il reato di rapina consumata in concorso.
2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di LO CE RT 3O, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza ed illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 187, 192, 530 e 533 cod. proc. pen. Le sentenze di merito fondano il convincimento sulla penale responsabilità dell'imputato sulla base delle affermazioni rese dalla persona offesa, AY HI, erroneamente ritenute riscontrate da ulteriori elementi d'indagine che, tuttavia, non sono stati né individuati né valutati in accordo con le disposizioni di legge né con i principi di logicità e non contraddizione. Invero, emerge dagli atti come il LO CE fosse risultato, a seguito degli eventi, vittima di "policontusione da aggressione con prognosi di giorni quindici" e che la persona offesa, lungi dal trovarsi nella condizione di carenza di interesse nel calunniare o screditare gli imputati, fosse invece portatore di uno specifico, concreto e diretto interesse nel fornire una versione dei fatti difforme dal vero, volta ad individuare se stesso quale vittima di un reato e non autore del reato di lesioni personali. Pur evitando di rilevare tutte quelle illogicità che si risolvono però in valutazioni di merito, resta comunque irriducibile ed irrisolvibile la