Cass. pen., sez. II, sentenza 29/04/2021, n. 16418

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 29/04/2021, n. 16418
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16418
Data del deposito : 29 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: •

PETRICCIONE

Annunziata nata a Napoli 1'01/04/1962 avverso la ordinanza in data 26/10/2020 del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame cautelare, visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso, trattato con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n.137/2020;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. L A;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. L C, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza in data 26/10/2020 il Tribunale di Napoli rigettava l'appello proposto nell'interesse di P A avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Napoli il 14/08/2020, con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere in corso in corso di applicazione.

2. Avverso il provvedimento di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia della P sulla base di un unico motivo con il quale ha eccepito la violazione di legge (art. 299 cod. pen. in relazione agli artt. 273, 274, 275, 192 cod. proc. pen. e art 416 bis cod. pen.) ed il vizio di motivazione circa i nuovi motivi che avrebbero dovuto giustificare la revoca della misura cautelare in corso di esecuzione.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.

4. Deve premettersi la formazione del cd. giudicato cautelare in relazione alla partecipazione della ricorrente, sorella di P Salvatore e madre di M A, al clan della "Vinella Grassi", concretizzatasi nell'essersi la predetta resa disponibile a recare le c.d. "ambasciate" per il sodalizio criminoso soprattutto nei momenti di fibrillazione, mantenendo i collegamenti con gli affiliati apicali del gruppo anche recandosi a colloquio con gli stessi e nell'occuparsi di gestire attività economiche riferibili al sodalizio e al figlio M A;
partecipazione affermata alla stregua degli elementi indiziari emersi dalle indagini e che ha giustificato la custodia cautelare in carcere (in tale senso la sentenza della Corte di Cassazione, sez. 1 n. 36283 del 22.10.2020, di rigetto del ricorso avverso l'ordinanza di conferma del provvedimento genetico).
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