Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2023, n. 07047
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila nel procedimento a carico di D R G, nata a Giulianova il 09/10/1984 avverso la sentenza del 21/02/2022 del Tribunale di Teramo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere S C;letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P F, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Teramo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a G D R la pena un anno di reclusione, ritenuta la continuazione e applicata la recidiva, per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. (capo B) e 110, 81 cpv. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 61 n. 11-quater cod. pen. (capi A, B, D, E, F, G). 2. Avverso l'indicata sentenza, il Procuratore generale territoriale propone ricorso per cassazione, che denuncia la violazione di legge sotto due profili. In primo luogo, il Tribunale avrebbe errato nell'individuazione del reato più grave, che non è quello di cui all'art. 331 cod. pen., bensì quello previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, che prevede una pena edittale più severa, come affermata da Cass., SU n. 25939 del 2013;aggiunge il ricorrente che in ogni caso il giudice non può applicare una pena base inferiore al minimo edittale previsto per uno dei reati unificati dal vincolo della continuazione. In secondo luogo, osserva il ricorrente che il giudice avrebbe applicato un aumento di pena per la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. in misura superiore al doppio, quindi eccedente al massimo previsto, ossia due terzi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Da quanto emerge dalla sentenza impugnata, il Tribunale, ratificando l'accordo delle parti, ha individuato la pena base di sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., contestato al capo C), ritenuto più grave, aumentata a quindici mesi di reclusione per la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, e a diciotto mesi per la continuazione dei restanti delitti ex art. 81 cpv., 61-quater cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestati ai capi A, B, D, E, F, G.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi