Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2021, n. 1176

CASS
Sentenza
6 dicembre 2021
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6 dicembre 2021

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È configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla polizia giudiziaria informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen. se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, che consiste anche nell'applicazione delle misure previste dall'art. 75, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2021, n. 1176
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1176
Data del deposito : 6 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

01176-22 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da N. sent. sez.1462 Anna Criscuolo -Presidente UP 06/12/2021 Orlando Villoni Relatore N. 25517/2021 Maria Sabina Vigna Benedetto Paternò Raddusa IO D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI RA, n. AR (Bs) 01/07/1995 avverso la sentenza n. 29/21 della Corte di appello di Brescia del 08/01/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per assenza del reato presupposto;
sentito per il ricorrente l'avv. Ennio Buffoli, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la affermazione di condanna pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia il 19 novembre 2018 nei confronti di RA SI in ordine al favoreggiamento (art. 378 cod. pen.) di AU RD, commesso nel corso delle indagini relative alla cessione di sostanze stupefacenti e al decesso del minore AN GH, conseguente quest'ultimo all'ingerimento di sostanze presenti su di un francobollo allucinogeno. Dall'accusa di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990), il IN veniva successivamente assolto, poiché le sostanze individuate, appartenenti al gruppo -25 NBOME, al momento del منتها 1 fatto non ancora inserite nelle Tabelle allegate al citato Decreto, mentre veniva condannato in primo grado e prosciolto in grado di appello da quella di omicidio colposo (art. 589 cod. pen.), non essendosi raggiunta piena prova della cessione al minore della sostanza allucinogena.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo due motivi di censura.

2.1. Erronea applicazione dell'art. 378 cod. pen. e manifesta carenza della motivazione in relazione alla censura difensiva proposta con l'atto di appello circa l'assenza di prova di un fatto di reato idoneo a

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