Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2023, n. 07607

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2023, n. 07607
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07607
Data del deposito : 22 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

e SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPELLI AO nato a PONTE SAN PIETRO il 18/11/1932 avverso la sentenza del 22/10/2021 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere M C;
lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. In data 22.10.2021 il GUP del Tribunale di Bergamo ha applicato ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. a C A, disposta la riduzione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche ed operata la riduzione per il rito, la pena condizionalmente sospesa di anni uno di reclusione per il delitto di cui all'art. 589 bis cod. pen., per avere, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e con violazione dell'art. 191, commi 1 e 4, d.lgs. n. 30 aprile 1992 n.285 del 1992, mentre percorreva la via Gasparini del Comune di Abino (Bg) e svoltando per immettersi in via Libertà, omesso di dare la precedenza al pedone che stava attraversando la via sulle strisce pedonali ivi presenti, investendolo e facendolo sbalzare a terra. Per effetto dell'impatto la persona offesa decedeva presso l'ospedale dove era stato ricoverato (In Abino il 5.11.2020).

2. Il ricorrente lamenta con un unico motivo di ricorso che il GUP gli abbia applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni quattro senza concedere la riduzione per la scelta del rito.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione accessoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso è fondato. Va premesso che il ricorso è ammissibile (cfr. Sez. Un. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, P.G. c/ Melzani, Rv. 279349 che ha chiarito esserlo il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiannento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative). Questa Corte di legittimità, ha, peraltro, da tempo chiarito che, con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato (Sez. U. n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981), anche se non oggetto di accordo tra le parti (Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871). L'applicabilità con la sentenza di patteggiannento della sanzione amministrativa accessoria nei casi previsti dall'art. 222 C.d.S., deriva dal fatto che la stessa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell'accordo. (cfr. Sez. 4, n. 36868 del 14/3/2007, Francavilla, Rv. 237231). Questa Corte di legittimità ha anche chiarito che, in tema di patteggiamento, l'eventuale
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