Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2018, n. 17257
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Il diritto alla ricostruzione della posizione assicurativa relativa ai periodi di lavoro, sia dipendente che autonomo, prestato in Albania dal 1° gennaio 1995 e fino al 31 dicembre 1997 da cittadini italiani successivamente rimpatriati, ha natura previdenziale e non assistenziale, come emerge dalla lettera dell'art. 1, comma 1164, della l. n. 296 del 2006 e dell'art. 2 del d.m. 31 luglio 2007 che fanno riferimento all'effettivo lavoro e ai diversi settori lavorativi, sicchè la disciplina applicabile per individuare il minimale contributivo cui va parametrata la ricostruzione è quella di volta in volta vigente nel tempo in Italia, nei diversi settori e per i periodi corrispondenti, senza che possa applicarsi un unico criterio normativo di riferimento.
Sul provvedimento
Testo completo
- 2 LUG 2018 - AULA 'B' 17 25 7/ 18 T T I R I D E T N E Oggetto S E REPUBBLICA ITALIANA I L L O B E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T N E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E R.G. N. 6854/2013 N O Cron. 17257 I Z A R T SEZIONE LAVORO S I G E R E T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N Rep. E S Dott. ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΑΝΝΑ Presidente Ud. 10/04/2018 Dott. ENRICA D'ANTONIO Consigliere PU Dott. UMBERTO BERRINO Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO Rel. Consigliere ConsigliereDott. ROSSANA MANCINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6854-2013 proposto da: TI AJ C. F. [...], domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dallAvvocato FABIO PETRACCI giusta delega in atti;
ricorrente contro 2018 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE I.N.P.S. 1553 C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 291 presso 1'Avvocatura Centrale avvocati dell'Istituto rappresentato e difeso dagli SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 135/2012 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 09/01/2013 R.G.N. 31/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato PATTERI ANTONELLA. R.G. 6854/2013 FATTI DI CAUSA La Corte d'Appello di Trento con la sentenza n. 135/2012, in riforma della sentenza impugnata dall'Inps, respingeva le domande proposte da AN MA, cittadina italiana rimpatriata dall'Albania nel 1992, volte ad ottenere la rideterminazione della pensione sulla base del lavoro effettivamente svolto dal 1968 al 1992 durante la sua permanenza in Albania e non, come invece preteso dall'Inps, alla stregua di un minimo assistenziale identico per tutti gli aventi diritto. A fondamento della decisione la Corte sosteneva che l'art. 1, comma 1164 della legge n. 296/2006 ed il successivo decreto ministeriale 31 luglio 2007 - i quali riconoscevano ai cittadini italiani rimpatriati dall'Albania la facoltà di ottenere la ricostruzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti delle posizioni assicurative relative ai periodi di lavoro subordinato ed autonomo effettivamente svolti in quel paese nel periodo 1955-1997 dovessero essere interpretati nel senso fatto proprio dall'istituto previdenziale (circolare del 22/2/2008) secondo cui ai fini dell'individuazione del minimale contributivo, necessario per operare la ricostruzione della posizione assicurativa, dovesse applicarsi il limite minimo di cui al decreto legge 463/1983 e successive modifiche e non dovesse tenersi conto invece del minimale contributivo di cui all'articolo 1 della legge n. 389/1989 e, quindi, delle retribuzioni concordate in base alla contrattazione collettiva per le diverse categorie di appartenenza;
ciò in quanto la norma doveva essere interpretata in base alla ratio legis che era quella di concedere ai concittadini italiani rimpatriati in Italia, per ragioni di solidarietà nazionale, l'erogazione di un trattamento pensionistico avente natura assistenziale e non previdenziale;
trattamento che applicando le regole ordinarie non sarebbe spettato, essendo pacifico che i contributi versati da tali lavoratori in Albania fossero rimasti nella disponibilità di quella nazione e garantissero ai medesimi lavoratori un'autonoma pensione;
mentre il richiamo alla nozione di minimale contributivo da utilizzare ai fini del calcolo della pensione non era pertinente trovando origine tale istituto in una situazione giuridica del tutto diversa ed in cui non solo era intervenuta la contrattazione collettiva, ma soprattutto vi era stata un'effettiva contribuzione;
il che poteva spiegare sia il silenzio della legge finanziaria del 2007 che non aveva richiamato la nozione di minimale contributivo, come ricavabile dalla legge del 1989, sia la circostanza che la legge garantiva un trattamento non differenziato tra le diverse categorie di lavoratori 1 Ш R.G. 6854/2013 dipendenti, voluto appunto dal legislatore in considerazione della natura prettamente assistenziale dell'intervento operato in favore dei cittadini italiani rimpatriati sì, ma che tuttavia non avrebbero avuto diritto ad un trattamento pensionistico in Italia, dove non avevano lavorato ne avevano versato contributi. Infine tale interpretazione, secondo la Corte territoriale, appariva maggiormente in linea con il rigore a cui doveva essere informato l'ordinamento pensionistico. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione AN MA con tre motivi di impugnazione ai quali ha resistito l'Inps con controricorso illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo il ricorso deduce violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1, comma 1164 della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) e del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 31 luglio 2007 atteso che a differenza di quanto affermato dalla sentenza impugnata la normativa indicata dalla legge e dal decreto di attuazione affermavano chiaramente che il parametro della ricostruzione della contribuzione e della pensione dovessero essere i periodi di lavoro effettivamente svolti in Albania, e quindi l'attività lavorativa svolta rapportata al minimale di contribuzione vigente in Italia nei periodi interessati dalla ricostruzione, da individuarsi, pertanto, in base alla legge 389/89 in vigore all'epoca in cui venne emanata la normativa di cui si discute. 2.- Col secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 1 della legge 389/1989 atteso che in base alla norma il concetto di minimale (legale) può valere solo qualora l'applicazione della contrattazione collettiva al minimo porti ad un valore inferiore al 9,50 del trattamento minimo di pensione. D'altra parte se si fosse voluto applicare il minimale complementare residuo stabilito dalla legge non sarebbe stato necessario indicare da parte del legislatore alcuna connessione con la tipologia e con i periodi di reale prestazione all'estero;
posto che il criterio preteso produce comunque