Cass. civ., sez. III, ordinanza 27/09/2021, n. 26107

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L'art. 1 quinquies del d.l. n. 688 del 1985, introdotto dalla l. di conversione n. 11 del 1986 - che ha esteso alle imprese assicuratrici, nel caso di ritardato versamento del contributo previsto dall'art. 8 della l. n. 526 del 1982, l'obbligo di corrispondere la "somma aggiuntiva", prevista dall'art. 1, comma 1, del citato d.l. n. 688 del 1985 per i datori di lavoro e da determinarsi in relazione all'entità del ritardo - non è stato abrogato implicitamente dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 536 del 1987, conv. dalla l. n. 48 del 1988, ma, in maniera esplicita, solo dal successivo art. 125, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 1995. Pertanto, è legittima l'ingiunzione di pagare tale "somma aggiuntiva", emessa da una Direzione provinciale del Tesoro nei confronti di un'impresa assicuratrice, dopo l'entrata in vigore del citato art. 125, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 1995, ma con riferimento ad un ritardato versamento del contributo di cui all'art. 8 della l. n. 526 del 1982 verificatosi anteriormente, poiché l'applicazione della disciplina abrogatrice del d.lgs. n. 175 del 1995 dipende non dalla data di emissione della detta ingiunzione, ma dal momento nel quale si colloca il fatto generatore del credito, rappresentato dal ritardato versamento. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio massimato, ha confermato la decisione di merito, che aveva respinto l'opposizione di una impresa assicurativa contro un'ingiunzione emessa il 15 gennaio 1996 in ordine ad una rata di pagamento del contributo in esame scaduta il 31 gennaio 1994 ed onorata solo il 15 aprile 1994).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 27/09/2021, n. 26107
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26107
Data del deposito : 27 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

" 3 26 1 07 -2 1" 1 . T R A ORIGINALE Oggetto LA CORTE SUPREMA DI OPPOSIZIONE A CASSAZIONE INGIUNZIONE EX ART 3 R.D. TERZA SEZIONE CIVILE 639/1910 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CONTRIBUTO DOVUTO DA RAFFAELE GAETANO IMPRESE Dott. Presidente ASSICURATRICI ANTONIO FRASCA EX ART. 8 L. 526/1982 - Rel. Dott. D S SOMMA Consigliere AGGIUNTIVA EX D.L. 688/1985 LUIGI Consigliere CONV. IN L. Dott. 11/1986 ALESSANDRO SCARANO ABROGAZIONE Consigliere DISPOSTA DAL Dott. ENRICO SCODITTI D.LGS 175/1995 Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI R.G.N. 29489/2018 Cron..26107 ha pronunciato la seguente Rep. ORDINANZA CC 02/03/2021 sul ricorso 29489-2018 proposto da: AXA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BELLONI 88, 2021 presso lo studio dell'avvocato DANIELA DAL 680 BO, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente avverso la sentenza n. 5615/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/03/2021 dal Consigliere Dott. D S;
Rilevato che: la Centurion Assicurazioni s.p.a. propose opposizione ex art 3 R.D. n. 639/1910 avverso l'ingiunzione del 15.1.1996 con cui la Direzione Provinciale del Tesoro di Roma le aveva ordinato il pagamento della somma di £ 1.427.333.445, oltre a £ 202.955.090 a titolo di interessi di mora, «per somma aggiuntiva su contributo sanitario ex art. 8 L. 526 del 7.8.1982, su rata scaduta il 31.1.1994 e pagata il 15.4.1994, con 74 giorni di ritardo>>;
Ministero dell'Economia e delle Finanze resistette all'opposizione;
il giudizio, rimasto sospeso fino all'anno 2009 per la contemporanea pendenza di un ricorso avanti al TAR, venne definito con sentenza n. 9889/2010 con cui il Tribunale di Roma rigettò l'opposizione;
provvedendo sul gravame proposto dalla AXA Assicurazioni s.p.a., in qualità di cessionaria del ramo assicurativo della Centurion Assicurazioni, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza impugnata, compensando le spese del grado;
ha proposto ricorso per cassazione la AXA Assicurazioni s.p.a., nell'anzidetta qualità, affidandosi a tre motivi illustrati da memoria;
il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.

1. c.p.c.;
la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

il primo motivo denuncia «violazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 354, comma 1 c.p.c. e degli artt. 111, comma 6 e 24, comma 2 della Costituzione laddove ha ritenuto la sentenza di primo grado motivata. Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.»: la ricorrente censura la Corte 3 per avere rigettato il motivo di appello con cui era stata denunciata la nullità della sentenza di primo grado per totale carenza di motivazione;
il motivo è inammissibile giacché, «in virtù dell'effetto sostitutivo della sentenza di appello e del principio secondo cui le nullità della sentenza soggetta ad appello si convertono in motivi di impugnazione, non può essere denunciato in cassazione il vizio della sentenza di primo grado per la quale di deduce la mancanza di motivazione- non rilevato dal giudice di appello» (Cass. n. 17072/2007);
deve ritenersi, infatti, che una tale censura difetti di interesse, «giacché una decisione di accoglimento avrebbe comportato null'altro che la trattazione nel merito della causa da parte del giudice di appello» (Cass. n. 21943/2020 e Cass. n. 12642/2014), trattazione che è stata compiuta nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha ampiamente argomentato sulle questioni dedotte con l'opposizione all'ingiunzione, sostituendo la propria motivazione a quella (del tutto apparente) del giudice di primo grado;
il secondo motivo deduce «violazione o falsa applicazione dell'art. 8 della Legge n. 526 1982 e del D.M. 21 marzo 1988» e censura la sentenza «in quanto, in evidente violazione delle citate norme, ha ritenuto legittima la inosservanza della procedura prevista dall'art. 8 della L. n. 526 per l'adozione annuale del D.P.R. che doveva stabilire la misura del contributo e le modalità di versamento dello stesso>>;
richiamato il contenuto dell'art. 8 della I. n. 526/82 (concernente il contributo in favore dello Stato gravante sulle imprese assicuratrici) e quelli dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 1 quinquies del d.l. n. 688/1985 come modificato dalla I. di conversione n. 11/1986 (che rispettivamente- prevedono la misura della "somma aggiuntiva" da versare agli enti previdenziali ed assistenziali in caso di pagamenti effettuati oltre il termine stabilito ed estendono le disposizioni sulla "somma aggiuntiva" alle imprese assicuratrici in caso di ritardato versamento del contributo previsto dall'art. 8 1. n. 526/82), la ricorrente lamenta che la materia della "somma aggiuntiva” non sia 4 stata disciplinata con Decreto del Presidente della Repubblica e dopo aver sentito l'Organizzazione delle imprese di assicurazione più rappresentative sul piano nazionale (ANIA);
assume pertanto che è risultata «violata la riserva di regolamento di cui al citato art. 8 della L. n. 526/1982» e conclude che «gli

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