Cass. civ., SS.UU., ordinanza 05/09/2022, n. 26040
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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25625-2021 proposto da: U F, elettivamente domiciliato in ROM, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato G F, rappresentato e difeso dall'avvocato A L;-ricorrente - contro S L, elettivamente domiciliato in ROM, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MURIZIO MIRANDA e GIANNI MRASCA;-controricorrente - nonché contro REGIONE MRCHE, UFFICIO CENTRALE REGIONALE DELLA REGIONE MRCHE;-intimati - avverso la sentenza n. 4311/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 07/06/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere A C. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il Sig. F U ha proposto ha proposto ricorso ex art. 111, ottavo comma, Cost., art. 110 c.p.a. e art. 362 c.p.c. – notificato alla Regione Marche, all’ Ufficio Centrale Regionale della Regione Marche ed al controinteressato Sig. L S - per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4311/2021 del 07.06.21 che, confermando la sentenza di primo grado del TAR Marche, ha respinto la sua richiesta di annullamento dell’ atto di proclamazione, emesso il 30 settembre 2020, del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Marche, e degli atti del relativo procedimento elettorale, nonché la correzione del risultato elettorale. 2. L'odierno ricorrente aveva chiesto l'annullamento dell'atto di proclamazione degli esiti delle elezioni regionali del 2020 per la Regione Marche e la correzione del risultato elettorale nella parte in cui l'Ufficio Centrale Regionale della Regione Marche - dovendo per legge riservare al candidato a Presidente della Regione collegato alla coalizione classificatasi seconda (Maurizio Mangialardi) l'ultimo dei seggi spettanti alla predetta coalizione (Partito Democratico, Italia Viva, Rinasci Marche ed altri partiti) - aveva a costui assegnato il seggio ottenuto dalla lista provinciale di Italia Viva nella circoscrizione elettorale di Ascoli Piceno (che aveva visto l'elezione del ricorrente), anziché il seggio ottenuto dalla lista provinciale di Rinasci Marche nella circoscrizione elettorale di Ancona (che aveva visto l'elezione del controinteressato L S). 3. In via subord inata il Sig. Urbinati aveva chiesto di sollevare la questione illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 6, lettera c), secondo periodo, della legge regionale delle Marche n. 27/2004 nella parte in cui, per individuare il seggio da riservare al candidato a presidente della Regione con la seconda cifra elettorale sul piano regionale, richiama la precedente lettera b), così basando siffatta individuazione sulla graduatoria delle cifre elettorali residuali percentuali delle liste provinciali, anziché richiamare la graduatoria delle cifre elettorali regionali di ciascun gruppo di liste ed incorrendo, secondo il ricorrente, nella violazione degli articoli 1,3, 48,49 e 51 della Costituzione.
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