Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2023, n. 09955
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DANIELLI MAURIZIO nato a TRADATE il 21/09/1960 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere A G;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per il rigetto udito il difensore L'avv. M espone i motivi di gravame ed insiste per l'accoglimento del ricorso /ì- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trieste riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato, assolvendolo dal reato di cui al capo b) con la formula perché il fatto non sussiste, la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Trieste, decidendo in sede di giudizio abbreviato, in data 31.5.2019, aveva condannato, tra gli altri, D M, alle pene, principale e accessorie ritenute di giustizia, e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta preferenziale, ascrittigli ai capi a) e b) dell'imputazione, in relazione al fallimento della "EVOLUZIONE LEGNO SRL", di cui il D era consigliere delegato. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) vizio di motivazione, in quanto non si comprende se i crediti oggetto della contestazione di bancarotta preferenziale siano stati considerati relativi ad attività di consulenza svolta dall'imputato, in quanto tali assistiti da privilegio, ovvero alla sua attività di amministratore della società fallita, posto che, nel primo caso, trattandosi di crediti privilegiati ex art. 2751 bis, n. 2), cc., la bancarotta preferenziale non sarebbe configurabile, attesa l'insussistenza di qualsiasi lesione alla par condicio creditorum, considerata la sufficienza dell'attivo fallimentare a soddisfare tutti i crediti muniti di pari privilegio;2) omessa motivazione con riferimento al motivo di appello volto a contestare l'affermazione del giudice di primo grado, secondo cui sussiste incompatibilità tra il ruolo di amministratore di una società e lo svolgimento di attività professionale in favore della stessa;3) omessa motivazione con riferimento al motivo di appello con cui veniva eccepita la violazione del disposto dell'art. 522, c.p p., in relazione all'art. 521, co. 2, c.p.p., in quanto i giudici di merito hanno affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo b), ritenendo la natura chirografaria e non privilegiata dei crediti di cui di discute, laddove la contestazione, facendo riferimento a crediti relativi a prestazioni professionali, si riferiva a crediti privilegiati;4) violazione di legge, in relazione agli artt. 216, I. fall. 2380 bis e 2381, c.c., in quanto i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto che le attività di consulenza rientrino nei compiti tipici dell'amministratore, con la conseguenza che i relativi crediti sarebbero da qualificare come chirografari e non privilegiati, laddove il ruolo cili amministratore della società e, a maggior ragione quello di semplice componente del consiglio di amministrazione, quale era il D, non è affatto incompatibile con lo svolgimento di attività, anche di natura subordinata, in favore della società, che erano state svolte sulla base di contratti effettivamente esistenti, come ammesso, contraddittoriamente, dalla stessa corte territoriale e come si evince dalla relazione del curatore fallimentare ;5) violazione di legge con riferimento agli artt. 216, I. fall., 2751 bis, c.c., 54, 67 e 111, I. fall., in quanto la corte territoriale ha erroneamente affermato l'irrilevanza della natura dei crediti di cui si discute, posto che l'attivo fallimentare consentiva di soddisfare integralmente i crediti con privilegio eguale o superiore a quello ex art. 2751 bis, n. 2), c.c., sicché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tal caso il reato non è configurabile e, in ogni caso, la difesa ha dimostrato che l'attivo fallimentare consentiva di soddisfare integralmente i crediti con privilegio eguale o superiore a quello ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., anzi tutti i crediti, compresi quelli chirografari, senza tacere che per la sua attività di consigliere di amministrazione nessun compenso era stato pattuito, sicché la condotta dell'imputato andrebbe qualificata in termini di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione 6) omessa motivazione con riferimento all'esame del motivo volto a far va'ere la mancanza di responsabilità dell'imputato per i pagamenti effettuati in favore del coimputato M, della cui esecuzione il D era soggettivamente inconsapevole.
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