Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 25/10/2018, n. 27093
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L'art. 7 della l. n. 300 del 1970 non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all'esito del procedimento suddetto, l'ordine di esibizione della documentazione stessa. Il datore di lavoro è tenuto, tuttavia, ad offrire in consultazione all'incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui l'esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell'addebito idonea a permettere alla controparte un'adeguata difesa; ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il lavoratore che lamenti la violazione di tale obbligo ha l'onere di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria al predetto fine.
Sul provvedimento
Testo completo
25 OTT. 2018 AULA 'A' 2709 3/ 18 T T I R I D E T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto N E S I E T N E SEZIONE LAVORO S E E N O I Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Z R.G.N. 27592/2016 A R T S I G Cron.27093 E Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Presidente R E T N E S - Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Rep. E Ud. 22/05/2018 Dott. FEDERICO BALESTRIERI Consigliere CC Dott. FEDERICO DE GREGORIO Rel. Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27592-2016 proposto da: A F, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PIETRO P TCCI, MANLIO SPECIALE giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CONSORZIO AUTOLINEE S.R.L., in persona del legale 2018 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2052 in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato M A M, rappresentata e difesa dall'avvocato M L, giusta delega in atti;
avversO il provvedimento D'APPELLO di CATANZARO, R.G.N. 619/2016. - controricorrente n. 1387/2016 della CORTE depositata il 03/10/2016 ad.za 22-05-18/r.g. n. 27592-10 LA CORTE, esaminati gli atti e sentito il consigliere relatore, OSSERVA La Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza n. 1387/27-09-2016, pubblicata il tre ottobre 2016, pronunciando sul reclamo proposto con ricorso in data 13 aprile 2016 dalla S.r.l. CONSORZIO AUTOLINEE avverso la pronuncia resa dal giudice del lavoro il primo marzo 2016, riformava la gravata pronuncia con il rigetto dell'impugnativa di licenziamento, promossa da ARGIERI Francesco nei riguardi del recesso a costui intimato in data 12/19 luglio 2012 (licenziamento per indebito prelievo di carburante da colonnina aziendale furto in concorso con altro dipendente, però sorpreso in flagranza di reato). La Corte territoriale condannava quindi l'ARGIERI pure al rimborso delle spese di lite, all'uopo liquidate. I giudici del reclamo acquisivano la sentenza penale, con la quale ARGIERI Francesco era stato assolto dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto (pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma II, c.p.p.), nonché ulteriore documentazione ed il DVD sul quale erano state memorizzate le immagini riprese dalla telecamera puntata sulla colonnina in occasione dei fatti, accaduti nottetempo e che avevano condotto al licenziamento di cui è processo. Secondo la Corte di Appello, l'anzidetta assoluzione (specificamente richiamata sul punto) sarebbe stata limitata ad un solo segmento della condotta (ossia a quanto verificato nella flagranza di reato dalle guardie giurate dell'Istituto di vigilanza, che sorpresero il concorrente, cioè l'autore materiale del reato, mentre prelevava il carburante), laddove in effetti si sarebbe trattato di vari reiterati prelievi commessi da due individui (l'attuale ricorrente ed altro lavoratore, gli unici due dipendenti in servizio di turno quella notte) a brevissima distanza di tempo l'uno dall'altro. Ad avviso della Corte territoriale, la contestazione disciplinare risultava comunque sufficiente nella sua enunciazione al fine di far comprendere all'incolpato tutto ciò di cui egli veniva accusato, ossia tutti gli accadimenti verificatisi la notte del fatto, poi culminati nell'arresto in flagranza dell'altro lavoratore, di cui era complice l'ARGIERI, tenuto conto delle varie testimonianze raccolte, nonché delle registrazioni effettuate sul posto dalle telecamere a circuito chiuso installate (previe comunicazioni di legge) da parte aziendale. Secondo la Corte d'Appello, l'obbligo di previa contestazione disciplinare non poteva equipararsi a quello corrispondente per il procedimento penale, tenuto conto della maggiore rigidità del sistema di garanzie difensive di quest'ultimo rispetto a quello disciplinare. Nella specie, inoltre, la contestazione elevata nei confronti dell'ARGIERI poteva intendersi in senso più ampio rispetto al suo contenuto meramente letterale. 1 FDG ad.za 22-05-18/ r.g. n. 27592-10 La Corte territoriale, inoltre, ha osservato che nella specie il DVD con il filmato delle immagini registrate era stato inizialmente acquisito dall'autorità giudiziaria nell'ambito del procedimento penale, per cui successivamente ne era stata ottenuta copia. Ad ogni modo, era onere del lavoratore interessato specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria ai fini della difesa, ciò che in realtà l'ARGIERI non aveva mai fatto nel corso del procedimento. La questione, comunque, così come quella inerente all'affissione del codice disciplinare, risultava inammissibile, non essendo stata espressamente, né specificamente riproposta dal reclamato ex art. 346 c.p.c.. La sentenza qui impugnata, quindi, ha richiamato il principio affermato da questa Corte (sezione lavoro) con la pronuncia n. 23925 del 25/11/2010, secondo cui la regola sancita dall'art. 346 cod. proc. civ. è applicabile anche alle controversie soggette al rito del lavoro, per le quali l'art. 436 cod. civ. prevede per l'appellato l'obbligo di costituirsi mediante deposito di memoria contenente l'esposizione dettagliata di tutte le sue difese;
ne consegue che il mero richiamo generico contenuto in tale memoria alle conclusioni assunte in primo grado non può essere ritenuto sufficiente a manifestare la volontà di sottoporre al giudice dell'appello una domanda o eccezione non accolta dal primo giudice, al fine di evitare che essa si intenda rinunciata. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione l'ARGIERI con atto del 29 novembre 2016, affidato a dieci motivi, cui ha resistito la società CONSORZIO AUTOLINEE mediante controricorso del tre gennaio 2017. In vista dell'adunanza in camera di consiglio fissata per il 22 maggio 2017, le parti hanno depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO che
con il ricorso è fondato sui seguenti motivi: 1) in relazione all'articolo 360 comma primo n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'articolo uno, comma 59, della legge 92 del 2012 (illegittima ammissione di documenti di cui la parte non ha dimostrato di non aver potuto produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile) – pgg. 10 / 12 del ricorso;- 2) in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'articolo quattro della legge numero 300 del 1970 (avendo l'impugnata sentenza ritenuto osservata la procedura per l'istallazione da parte del datore di lavoro di un sistema di video 2 FDG za 22-05-18/r.g. n. 27592-16 sorveglianza all'interno dei luoghi di lavoro e posto tali immagini a base della decisione), pgg. 12 / 13 del ricorso;
3) in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'articolo 2712 c.c. (mancata considerazione del disconoscimento effettuato nella prima difesa utile di un documento informatico - DVD), nonché dell'articolo 115 c.p.c. (per aver la corte di appello valutato senza alcun prudente apprezzamento i documenti di causa e le risultanze delle prove agli atti) - pgg. 13 / 15;
4) in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'articolo 654 c.p.p., avendo la corte di appello ritenuto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione irrilevante, senza riconoscerne l'efficacia di giudicato nel giudizio di impugnazione del pgg. 15/20;licenziamento 5) in relazione all'articolo 360 comma primo n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'articolo 2697 comma primo c.c. (sull'onere della prova e dei principi di diritto della prova nel processo civile e per aver la corte di merito accolto la domanda della reclamante pur in assenza di prova dell'effettiva sussistenza del fatto per come contestato lavoratore dal datore di lavoro), dell'articolo 5 L. n. 604 del 1966 (per avere ritenuto la corte di merito assolto l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o di giustificato motivo di licenziamento da parte datoriale), in combinato disposto con gli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la corte di appello fondato la propria decisione su prove inammissibili, nonché valutato senza alcun prudente apprezzamento i documenti di causa e le risultanze delle prove agli atti, omettendo l'esame circa un fatto decisivo per il giudizio) - pgg. 20 / 22: 6) in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo sette della legge n. 300 del 1970 (per avere la Corte d'Appello mutato la contestazione disciplinare effettivamente avanzata dal Consorzio all'A, ampliando in maniera unilaterale e senza motivo, né prova alcuna la contestazione stessa, determinando un illegittimo ampliamento della domanda della reclamante con pronuncia oltre i limiti della pretesa giudiziale della stessa parte datoriale) - pgg. 22/24;
3 FDG ad.za 22-05-18 r.g. n. 27592-16 7) in relazione all'articolo 360 comma I n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 436 e 346 c.p.c. (per avere la Corte d'Appello ritenuto rinunciate le difese relative alla omessa affissione del codice disciplinare e allegato esercizio del diritto di accesso agli atti su cui la contestazione disciplinare si fondava) - pgg. 24 / 26;
8) in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'articolo sette legge numero 300 del 1970, con riferimento alla mancata affissione del codice disciplinare - pgg. 26 / 28;
9) in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'articolo 1365 c.c., in relazione alla buona fede nell'esecuzione del contratto, per non aver fornito al lavoratore di elementi fondanti la pretesa punitiva del datore di lavoro in ordine alla pgg. 28 / 30;condotta contestata - 10) in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 2016 e 2119 c.c., nonché violazione o falsa applicazione dell'art. 66 n. 4 lett. b c.c.n.l. Autoferrotranvieri del 1976 -doc. 13 del fascicolo di parte ricorrente della fase sommaria, n. 7688-12 r.g. rispetto al giudizio di proporzionalità tra fatto