Cass. pen., sez. VII, sentenza 20/07/2022, n. 28459
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STAMA ROSA nato a MONOPOLI il 28/04/1971 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere A G;
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce riformava parzialmente in senso favorevole all'imputata la sentenza con cui il tribunale di Brindisi, in data 1.6.2016, aveva condannato S R alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica a lei ascritti ai capi a);
b);
d) e g) dell'imputazione, dichiarando non doversi procedere nei confronti della prevenuta in ordine al reato di cui al capo a), perché estinto per prescrizione, e assolvendo la stessa dal reato cui ai capo d), perché il fatto non sussiste.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione la Stama, lamentando violazione di legge in riferimento al rigetto da parte della corte territoriale della dedotta eccezione di omessa notifica all'imputata del decreto di citazione per il giudizio di appello;
violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di affermazione di responsabilità per il reato ex artt. 447, c.p., di cui al capo b), e per il reato ex art. 476, di cui al capo g), che va riqualificato ai sensi dell'art. 483, c.p.;
vizio di motivazione, in ordine al mancato accoglimento della formulata richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
3. In via preliminare va rilevato che, ai sensi di quanto previsto
udita la relazione svolta dal Consigliere A G;
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce riformava parzialmente in senso favorevole all'imputata la sentenza con cui il tribunale di Brindisi, in data 1.6.2016, aveva condannato S R alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica a lei ascritti ai capi a);
b);
d) e g) dell'imputazione, dichiarando non doversi procedere nei confronti della prevenuta in ordine al reato di cui al capo a), perché estinto per prescrizione, e assolvendo la stessa dal reato cui ai capo d), perché il fatto non sussiste.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione la Stama, lamentando violazione di legge in riferimento al rigetto da parte della corte territoriale della dedotta eccezione di omessa notifica all'imputata del decreto di citazione per il giudizio di appello;
violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di affermazione di responsabilità per il reato ex artt. 447, c.p., di cui al capo b), e per il reato ex art. 476, di cui al capo g), che va riqualificato ai sensi dell'art. 483, c.p.;
vizio di motivazione, in ordine al mancato accoglimento della formulata richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
3. In via preliminare va rilevato che, ai sensi di quanto previsto
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi