Cass. pen., sez. VII, ordinanza 09/07/2020, n. 20349
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANTONI SALVATORE nato a MARSALA il 17/05/1960 avverso la sentenza del 26/06/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere E M;RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26/6/2019, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia emessa il 7/11/2017 dal Tribunale di Marsala, con la quale Salvatore D'Antoni era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e condannato alla pena di dieci mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte di merito avrebbe riconosciuto la destinazione della sostanza allo spaccio in forza di indici inadeguati ed oggetto di erronea interpretazione, quali la condotta dell'imputato al momento del controllo, il luogo del ritrovamento dello stupefacente, la quantità di questo rinvenuta ed i precedenti specifici. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482;Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato si evidenziano come inamimissibili;ed invero, dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito (specie di natura testimoniale), sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito.
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