Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/12/2002, n. 17407

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Con riguardo ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato retribuiti col sistema del cottimo misto, il diritto all'adeguamento di tale corrispettivo alle variazioni legislativamente disposte per il lavoro straordinario è configurabile solo nel caso in cui le prestazioni lavorative predette si siano svolte oltre l'orario normale. Nè è configurabile una conseguente violazione dell'art. 36 Cost., poiché le relative valutazioni circa difetti di proporzionalità e sufficienza della retribuzione devono essere compiute in riferimento al complessivo trattamento economico corrisposto e non alle singole componenti dello stesso, ben potendo l'eventuale quantità di lavoro eccedente il ritmo produttivo, ma eseguita entro il normale orario di lavoro, essere valorizzata in sede di trattamento normativo del lavoratore.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/12/2002, n. 17407
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17407
Data del deposito : 6 dicembre 2002

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G I - Presidente -
Dott. G P - Consigliere -
Dott. F M C - Consigliere -
Dott. F R - rel. Consigliere -
Dott. G V - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
B C, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE

GIULIO CESARE

95, presso lo studio dell'avvocato F P, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A A, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
FF.SS. FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CLAUDIO MONTEVERDI

16, presso lo studio dell'avvocato G C, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 6963/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 19/04/99 - R.G.N. 22343/93;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/02. dal Consigliere Dott. F R;

udito l'Avvocato P;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M V, che ha concluso per rimessione alla sezione unite, in subordine accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 6 luglio 1989 al Pretore di Roma, Claudio Boccitto, dipendente dell'allora Ente, oggi s.p.a., Ferrovie dello Stato quale segretario superiore, esponeva di aver lavorato con retribuzione in parte fissa e in parte a cottimo, ossia corrispondente ad un certo numero di pratiche da espletare in una determinata unità di tempo, e ciò secondo la previsione dell'art. 35 l. 11 febbraio 1970 n. 34, che autorizzava il direttore generale
dell'Ente ad adoperare "il sistema del cottimo" quando lo ritenesse opportuno.
Il ricorrente lamentava che la retribuzione a cottimo non fosse stata pagata nella stessa misura di quella per lavoro straordinario, ossia come se il lavoro fosse stato prestato oltre l'orario normale, onde chiedeva la condanna del datore di lavoro alla corresponsione delle differenze.
Costituitosi il convenuto, la domanda veniva rigettata con decisione del 27 marzo 1992, confermata con sentenza 19 aprile 1999 dal Tribunale, il quale, rilevata la differenza tra retribuzione a cottimo, ossia relativa al risultato del lavoro, e retribuzione per lavoro straordinario, ossia eccedente l'orario normale, escludeva che il lavoro eccedente un minimo di pratiche espletate dovesse essere retribuito come se fosse stato prestato fuori orario. Tale automatismo era escluso anche dalle numerose circolari amministrative invocate dall'appellante.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione il Boccitto. Resiste la s.p.a. Ferrovie dello Stato con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 35 l. 11 febbraio 1970 n. 34, 5 d.P.R. 16 settembre 1977 n. 1188, 17 l. 6 febbraio 1979 n. 42, 2100, 2101, 2108 cod. civ. e vizi
di motivazione, sostenendo avere il Tribunale errato nel contrapporre, fino a ritenerle incompatibili, retribuzione a cottimo, ossia commisurata sul risultato produttivo, e retribuzione a tempo, nella quale soltanto può essere remunerato il lavoro straordinario, ossia eccedente il tempo normale. Conseguenza dell'errore fu, secondo il ricorrente, la negazione di un diritto dei lavoratori al percepimento della retribuzione straordinaria per prestazioni lavorative eccedenti la quantità prevista ma pur sempre rese entro l'orario normale.
Il motivo non è fondato.
Sulla ravvisabilità del diritto soggettivo testè detto questa Sezione si è talora espressa in senso negativo, avendo affermato, in analoghe fattispecie riguardanti lavoratori dipendenti dalla Ferrovie dello Stato, la spettanza del compenso per lavoro straordinario solo quale effetto di prestazioni svolte oltre l'orario normale, ed avendo escluso ogni violazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 36 Cost., valido con riguardo al complessivo trattamento economico corrisposto e non alle sue singole componenti (Cass. 25 febbraio 1995 n. 2218, 27 ottobre 1997 n. 10569, 17 febbraio 1999 n. 1329, 18 settembre 1995 n. 9868, 24 febbraio 1997 n. 1681, 19 aprile 1999 n. 3876). Altre decisioni si sono però espresse in senso contrario, avendo ritenuto compatibile la retribuzione col sistema del cottimo e quella dovuta per lavoro straordinario, anche quando le prestazioni lavorative siano rese entro l'orario normale (Cass. 16 novembre 1995 n. 11856, 12 dicembre 1998 n. 12519, 5 dicembre 1998 n. 1234, 12 novembre 2001 n. 14016, 4 marzo 2002 n. 3098). Ritiene il collegio che il diritto vantato dal lavoratore ricorrente debba essere negato.
A norma dell'art. 2100 cod. civ. il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
La retribuzione a cottimo si distingue perciò da quella a tempo giacché è legata direttamente al risultato del lavoro, inserito nella causa del contratto, mentre il tempo, necessariamente tenuto presente nella determinazione delle tariffe, ne costituisce il semplice motivo.
Al contrario, nella retribuzione a tempo, questo suol dirsi inserito nella causa ed il risultato nei motivi.
La questione ora sottoposta alla Corte dalla ricorrente è se, stabilito un certo quantitativo di lavoro da espletare entro un certo tempo e stabilita la relativa remunerazione, l'aumento della quantità di lavoro effettivamente espletata entro la stessa unità di tempo debba comportare un aumento di remunerazione. Nella fattispecie concreta il Tribunale ha accertato che fin dal regime ancora giuspubblicistico delle Ferrovie dello Stato, ossia anteriore alla legge n. 510 del 1985, il direttore generale dell'Azienda, poi trasformata in Ente, aveva fissato un numero di pratiche da espletare entro il normale orario di lavoro e questo avrebbe comportato una determinata retribuzione. il Tribunale ha poi rigettato la tesi del lavoratore, secondo cui questa retribuzione avrebbe dovuto essere aumentata come lavoro straordinario per ogni pratica eccedente quel numero ed anche se espletata entro il detto orario normale.
Il datore di lavoro che si obblighi non soltanto a corrispondere una retribuzione relativa alla quantità di lavoro ricevuto, ma la riferisca anche ad un limite temporale, persegue il duplice fine di vincolare i lavoratori ad un ritmo produttivo minimo e di evitare ritmi di lavoro incostanti, non superando al tempo stesso un certo livello di salario, ossia un certo costo della forza lavoro, secondo una valutazione di convenienza condivisa dalla controparte contrattuale e comunque riservata alla sua libertà di iniziativa economica e non censurabile in sede giurisdizionale (art. 41 Cost.). Il sistema del cottimo serve in tal caso non (o non necessariamente) a spronare l'operosità del lavoratore bensì soltanto ad assicurare un'operosità minima in relazione al livello salariale. Nè il giudice può censurare tale valutazione di convenienza allorquando essa venga compiuta da una pubblica amministrazione (prima della privatizzazione disposta con la legge 17 maggio 1985 n. 210 L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato operava in regime
giuspubblicistico): la limitazione del sindacato giudiziale ai vizi di legittimità dell'atto amministrativo (art. 5 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E) esclude ogni ingerenza nel merito.
Da ciò consegue che l'eventuale quantità di lavoro eccedente quel determinato ritmo produttivo, ma resa entro il detto limite temporale, potrà bene essere valorizzata in sede di trattamento normativo del lavoratore ma non può dare diritto ad una maggiorazione salariale calcolata su base temporale. Esattamente le suddette sentenze di questa Corte nn. 2218 del 1995, 168 del 1997, 10569 del 1997 9868 del 1995 e 1329 del 1999 hanno affermato che il rispetto del principio di proporzionalità della retribuzione dev'essere verificato con riferimento al complessivo trattamento economico e normativo destinato al singolo lavoratore ed hanno escluso che esso vada riferito alle singole voci retributive, rendendo così legittimo il fatto che una maggiore prestazione lavorativa venga apprezzata eventualmente in sede di valutazione della laboriosità del singolo (ad esempio ai fini di una promozione) e non si traduca necessariamente nell'incremento di una voce retributiva.
Diversa da quella qui esaminata è poi la materia della retribuzione per lavoro straordinario, destinata a compensare la penosità e l'attitudine usurante di un'attività prestata oltre il limite normale di tempo.
Non può pertanto essere condivisa Cass. n. 12519 del 1998 cit., che interpreta l'art. 35 l. n. 34 del 1970 nel senso che l'autorizzazione, conferita al direttore generale dell'Azienda, a stabilire retribuzioni col sistema del cottimo comportasse la possibilità di retribuire come lavoro straordinario quello prestato entro l'orario normale.
La sentenza qui impugnata si è attenuta a questi principi e perciò il ricorso va rigettato, mentre le oscillazioni della giurisprudenza giustificano la compensazione delle spese.

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