Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2023, n. 15752

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2023, n. 15752
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15752
Data del deposito : 13 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

guente SENTENZA sul ricorso proposto da: PESARESI ALBERTO nato a TOLENTINO il 27/10/1971 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso ;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
uro il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO ce ha concluso chiedendo i' (..),„„j'£i" ‘‘,A,r.(r›.,2,(), • udito il dynsore

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 17.1.2022 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di P A, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 582-583-585 c.p.

2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi.

2.1.Col primo motivo deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità nonché l'omesso, erroneo, accertamento circa l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e la violazione dell'articolo 420 del codice di rito;
si eccepisce, in particolare, l'omessa o erronea verifica dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato dichiarato quindi erroneamente assente all'udienza preliminare celebratasi in data 18/10/2017;
ed invero, l'avviso di fissazione di tale udienza è stato notificato ex articolo 157 c.p.p. all'imputato a mezzo del servizio postale per compiuta giacenza del plico contenente il predetto atto, tale modalità di notifica impone al giudice dell'udienza preliminare un'attenta verifica dei presupposti necessari a considerare come effettivamente conosciuto dall'imputato il procedimento che lo vede coinvolto, presupposti indicati dal primo e dal secondo comnna dell'articolo 420-bis c.p.p.;
ciò al fine di poter procedere ad una corretta declaratoria di assenza dello stesso;
purtroppo non vi è traccia del verbale dell'udienza preliminare e quindi non è dato sapere se il g.u.p. abbia omesso di verificare la sussistenza di tali presupposti ovvero li ha erroneamente ritenuti sussistenti procedendo quindi altrettanto erroneamente a dichiarare l'assenza;
lo stesso si è poi verificato in relazione alla notifica del decreto che dispone il giudizio;
indi si insta per la declaratoria di nullità dell'ordinanza ex articolo 420 emessa dal g.u.p. con rimessione degli atti a tale giudice per il rinnovo dell'udienza preliminare.

2.2.Col secondo motivo deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, lamentando l'omessa rinnovazione nelle forme previste dall'articolo 420-quater c.p.p. della notifica dell'avviso ex articolo 419 c.p.p. di fissazione dell'udienza preliminare, e la conseguente nullità del
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