Cass. civ., sez. I, sentenza 24/08/2004, n. 16730
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Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S A - Presidente -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. L M G - Consigliere -
Dott. M G V A - Consigliere -
Dott. B M - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
O N, domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso l'Avvocato N R, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato F D M, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
C D, domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 111, presso l'Avvocato DOMENICO D'AMATO, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato P B e all'Avvocato P R, giusta mandato in calce al ricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 936/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 17/07/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 2/2/2004 dal Consigliere Dott. M B;
udito per il controricorrente l'Avvocato D'AMATO che ha chiesto il rigetto del ricorse;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M A che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bologna, dopo aver dichiarato con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Dino C con Noemi O, con la sentenza definitiva del 26 gennaio 1999 disponeva che il C corrispondesse all'ex coniuge un assegno divorzile di lire 500.000 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
La Corte d'appello di Bologna, cn sentenza del 27 giugno - 17 luglio 2000, in accoglimento del gravame del C, rigettava la domanda di assegno di divorzio, compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Osservava la Corte territoriale che la O godeva di un reddito di circa 5.000.000 di lire mensili, sicuramente adeguato alle sue esigenze di vita ed idoneo a garantirle un tenore di vita del tutto simile, se non superiore, a quello tenuto durante il rapporto coniugale.
Avverso la sentenza d'appello la Signora Noemi O ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.
Il Signor Dino Cipollini ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo mezzo d'impugnazione la ricorrente lamenta violazione dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74. Si sostiene che tale norma, la quale prescrive che il giudizio di adeguatezza dei redditi deve essere formulato rebus sic stantibus, era stata violata dalla Corte territoriale, che aveva considerato come disponibili un patrimonio ed alcuni redditi, che la O avrà unicamente all'esito del giudizio divisionale e alla cessazione dell'amministrazione giudiziale.