Cass. civ., sez. I, sentenza 16/11/2005, n. 23071
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 2
In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cod. civ. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale.
In tema di effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno costituisce un obbiettivo tendenziale (giacché non sempre la separazione, aumentando le spese fisse dei coniugi, ne consente la piena realizzazione), sicché esso va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato, richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ. La determinazione dei limiti entro i quali sia possibile perseguire il suddetto obbiettivo è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI AN, rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dagli avv.ti ORTIS Giovanni, BIANCAREDDU Maria e MEINERI Giovanni ed elett.te dom.ta presso quest'ultimo in Roma, Via Salaria n. 162;
- ricorrente -
contro
TT TO, rappresentato e difeso, per procura a margine del controricorso, dall'avv. PAVIOTTI Roberto ed elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. GHIA Lucio in Roma, via delle Quattro Fontane n. 10;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 421/02 depositata il 23 settembre 2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13 luglio 2005 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito per la ricorrente l'avv. ORTIS;
udito per il controricorrente l'avv. PAVIOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. TO TI propose, con ricorso depositato il 16 ottobre 1997, domanda di separazione dalla moglie sig.ra AN NI, dichiarandosi disposto a sostenere economicamente il figlio sino al completamento degli studi universitari ed a versare alla moglie un assegno di L. 750.000 mensili.
La sig.ra NI si oppose alla separazione e chiese pronunciarsene, comunque, l'addebito a carico del marito;
chiese, altresì, l'assegnazione della casa coniugale ed un assegno, per sè ed il figlio maggiorenne convivente, di L.
2.500.000 mensili. Istruita la causa con documenti e testimonianze, l'adito Tribunale di Udine pronunziò la separazione, addebitandola al sig. TI, che condannò, altresì, a versare alla moglie un assegno di L. 800.000 mensili.
Sul gravame principale del TI, che censurava la pronunzia dell'addebito a suo carico, e quello incidentale della NI, che chiedeva l'aumento dell'assegno riconosciutole, la Corte di appello di Udine, con sentenza del 23 settembre 2002, ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, rigettando, in accoglimento dell'appello principale, la domanda di addebito a carico del TI;
ha confermato, per il resto, la sentenza impugnata, rigettando l'appello incidentale.
In punto addebito della separazione per violazione del dovere di rispetto, la Corte ha esaminato le condotte mediante le quali il sig. TI aveva, secondo la sentenza di primo grado, umiliato e maltrattato moralmente la moglie, nonostante questa gli avesse perdonato l'infedeltà per una relazione extraconiugale del 1990. Ha osservato in proposito:
- che l'abitudine del TI di uscire da solo la sera, negli ultimi anni prima della separazione, non si spiegava, come invece avevano adombrato le testi escusse, con una sua relazione extraconiugale:
tesi basata solo su voci e sconfessata dalla stessa sig.ra NI, la quale si doleva soltanto delle uscite serali del marito, sicché neppure il giudice di primo grado aveva ritenuto che causa della rottura del matrimonio fosse l'infedeltà;
- che, se le testi avevano sostenuto che il TI per più anni aveva trascorso da solo le vacanze estive, la NI, invece, lamentava nella comparsa di costituzione in giudizio che ciò era avvenuto soltanto nel 1997 - dunque nell'immediata prossimità della richiesta di separazione - senza sottolineare che era un'abitudine;
- che comunque tali due condotte (uscite serali e vacanze trascorse da solo), "quand'anche provate", erano dalle stesse testimoni correlate all'esigenza di libertà dall'oppressione della famiglia, manifestata dal TI;
sicché esse non già avevano cagionato la crisi coniugale - dovuta al progressivo venir meno dell'affectio maritalis per altre ragioni - ma ne erano, al contrario, l'espressione;
- che le frequenti affermazioni di disistima del marito nei confronti della moglie in presenza di terzi - frasi pronunciate, secondo le stesse testi che ne avevano riferito in giudizio, in tono formalmente scherzoso, anche se la sig.ra NI mostrava di sentirsene offesa - apparivano fatte senza intenzione offensiva ed erano apprezzate dagli amici come battute scherzose, e certamente non era possibile considerarle motivo scatenante della crisi coniugale e porle a fondamento dell'addebito: tanto ciò era vero che la sig.ra NI si era opposta alla separazione, evidentemente non ritenendo intollerabile convivere con il marito, nonostante le sue battute di cattivo gusto.
In punto determinazione dell'assegno, sotto il profilo della sua idoneità a consentire il mantenimento del pregresso tenore di vita, la Corte ha osservato