Corte d'Appello Milano, sentenza 25/06/2024, n. 1883
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Testo completo
N. 2239/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr.ssa UR Sara Tragni Presidente dr.ssa Isabella Ciriaco Consigliere dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 19.7.2023
DA
ES NA, C.F. [...]residente in [...], rappresentata e difesa, giusta delega in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Graziano Ruiu c.f. [...], ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alghero, via Oristano n. 7;
APPELLANTE
CONTRO
SNAITECH S.P.A., C.F. 00754850154 P.IVA 01729640464 con sede in Milano, in Piazza della
Repubblica n. 32, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Muzi (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, in Viale Margherita n 42;
APPELLATA
Oggetto: somministrazione
CONCLUSIONI:
PER L'APPELLANTE:
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n. 3086/2023 emessa in data 18.04.2023 dal Tribunale Civile di Milano e depositata in pari data in Cancelleria,
Nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare per le causali in espositiva, previa ogni necessaria e richiesta statuizione anche in relazione alla disapplicazione del decreto direttoriale
ADM del 15.01.2015, n. 4076/RU, inammissibile e comunque rigettare l'avversa domanda, dichiarando non dovute le somme richieste ed assolvendo in ogni caso l'appellante NA PE da ogni avversa pretesa;
Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria
Si insta altresì affinché l' Ecc.ma Corte di Appello adita voglia ammettere ad istruzione della causa, senza inversione degli oneri probatori, interrogatorio formale del legale rappresentante della
TE S.p.a sui seguenti capi di prova già dedotti nel giudizio di primo grado e non ammessi, preceduti dalla locuzione “Vero che”.
1- la TE SPA allora Cogetech S.p.A, nell'anno 2015 era titolare di 10.600 apparecchiature VL ex art art 110 comma 6 lett b) Tulps, installate in varie sale giochi nel territorio italiano, con stipula dei relativi contratti di noleggio con i rispettivi gestori (esercenti) delle stesse sale giochi;
2- le giocate effettuate dagli utenti nell'anno 2015 sulle apparecchiature da gioco di cui al precedente capo di prova costituiscono circa il 60 % dell'ammontare delle giocate complessive effettuate dagli utenti sugli apparecchi ex art 110 comma 6 lett a) (AWP) e lett b (VL) in capo alla TE allora
Cogetech S.p.A;
3- nell'anno 2014 in previsione della introduzione del prelievo addizionale la PE chiedeva più volte alla TE allora Cogetech S.p.A, onde poter sostenere i relativi oneri economici, la rinegoziazione del contratto gestorio prospettando in alternativa il recesso dal rapporto contrattuale;
4- a seguito del recesso dal contratto gestorio intercorrente con la TE allora Cogetech S.p.A avvenuto nel dicembre 2014 cessava il predetto rapporto contrattuale ed altresì l'utilizzo delle AWP prima dislocate nei vari esercizi commerciali, collegate alla rete telematica per il tramite del medesimo concessionario;
5- già dal gennaio 2015 una parte delle AWP in proprietà della PE, collocate nei vari esercizi e collegate alla rete telematica per il tramite del Concessionario TE S.p.A allora Cogetech S.p.A, risultavano inattive;
Sui predetti capi di prova n 3,4 e 5 si chiede altresì che l'Eccma Corte di Appello adita voglia ammettere la prova testimoniale come dedotta e non ammessa in sede di giudizio di primo grado con l'audizione della sig.ra UR DE e del sig. IU DE residenti in [...]”;
PER L'APPELLATA:
“1) In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa;
2) Nel merito: rigettare l'appello proposto dalla sig.ra PE perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi meglio illustrati in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. 3086/2023 del 18.04.2023 emessa dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente R.G. n. 14314/2020;
2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali,
CAP ed IVA come per legge. Si reiterano tutte le domande, istanze ed eccezione svolte in primo grado”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
2
1. PE NA ha appellato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. 3086/2023, pubblicata il 18.4.2023, con cui il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo da essa proposta nei confronti di TE s.p.a. con condanna alla rifusione delle spese di lite. Occorre premettere che il decreto ingiuntivo opposto (n. 2350/2020) è stato emesso per l'importo di euro € 17.944,60, oltre interessi e spese, quale somma dovuta a titolo di quota parte del prelievo forzoso gravante sul gestore della filiera del gioco lecito di complessivi 500 milioni di euro, imposto dall'art. 1, comma 649, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). Il decreto ingiuntivo è stato emesso su ricorso di TE, società concessionaria di ADM del servizio di attivazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito.
Con i motivi di opposizione PE NA ha innanzitutto eccepito la mancanza di prova scritta del credito ingiunto ex artt. 633, 634 e ss. c.p.c., sostenendo che i prospetti e gli estratti conto prodotti da TE in allegato al ricorso monitorio costituiscono documenti di provenienza e formazione unilaterale e disconoscendone la conformità rispetto all'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c.. Ha poi dedotto che in data 29.12.2014, e a seguito dell'emanazione della L. 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), aveva manifestato alla concessionaria TE la propria volontà di recedere dal contratto in essere, chiedendo il blocco operativo degli apparecchi AWP dei quali era, appunto, gestore. Ha assunto quindi di non essere tenuta ad alcun versamento in favore dell'opposta a titolo di quota parte del prelievo forzoso in esame, poiché riguardante un periodo di tempo - l'anno 2015 - in cui essa stessa non aveva più esercitato l'attività di gestore (dismettendo progressivamente gli apparecchi) e, comunque, non aveva percepito introiti. Ha eccepito l'inapplicabilità dell'art. 1, comma 649, della Legge di Stabilità 2015 per mancata attuazione della L. n. 23/2014 (cd. Delega Fiscale), cui la prima norma fa esplicito riferimento;
ha sostenuto la natura innovativa, e non già meramente interpretativa, della norma di cui all'art. 1 comma
921 della Legge di Stabilità 2016, che non poteva quindi essere applicata retroattivamente. L'opponente ha altresì lamentato l'erroneità del criterio di calcolo del quantum della pretesa azionata in via monitoria, assumendo che gli artt. 1, comma 649, della Legge di Stabilità 2015 e 1, comma
921, della Legge di Stabilità 2016, ripartiscono gli oneri tra gli operatori della filiera del gioco lecito secondo un criterio di progressività legata al volume delle giocate, mentre TE aveva applicato un diverso criterio statico e forfettario, ovvero fondato sul numero di apparecchi da gioco oggetto di gestione, in tal modo violando il criterio della proporzionalità del contributo del gestore alla sua partecipazione al compenso “giacché risultano parificate le apparecchiature da intrattenimento e divertimento AWP (quelle sole per cui l'opponente ha un rapporto con il concessionario) e quelle VL, che sono connotate da una redditività superiore di circa 8 volte, non vengono altresì considerati i costi a carico del gestore e l'effettiva produttività di un apparecchio da gioco”. Ancora, la Sig.ra PE ha lamentato l'omessa rinegoziazione, da parte di TE, del contratto di collaborazione inter partes per la raccolta delle giocate, circostanza a cui conseguiva “il diritto di recesso del gestore e la necessità di disapplicare il decreto del Direttore dell'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli 15.01.2015 (Prot. 4076/RU), che ha determinato i criteri e la ripartizione del versamento di cui si tratta”. Infine, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva non potendo essa “accollarsi somme non incassate attraverso i propri apparecchi né introiti percepiti dagli esercenti, verso i quali non ha azione di regresso”, così come il difetto di legittimazione attiva di TE “non sussistendo l'obbligo del concessionario di versare l'intera somma e spettando esclusivamente ad ADM il diritto di richiedere il pagamento del maggior prelievo (l'opposta neppure prova di aver versato alcunchè a titolo di addizionale in favore di ADM)”. Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3 1.1 TE s.p.a., costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto di ogni motivo di opposizione formulato dalla Sig.ra PE, rilevando che: sia per legge sia in ragione del rapporto contrattuale inter partes, il gestore è l'unico soggetto che provvede alla raccolta delle somme derivanti dal gioco presenti negli apparecchi AWP, al netto delle vincite erogate, e al successivo versamento delle stesse al concessionario;
in tal modo quest'ultimo, quale soggetto passivo di imposta, può adempiere agli obblighi di legge, ivi compreso il prelievo forzoso conseguente alle disposizioni della Legge di
Stabilità 2015, con conseguente infondatezza delle eccezioni di difetto di legittimazione passiva dell'opponente e attiva di essa opposta (non essendo peraltro previsto un coinvolgimento diretto degli esercenti nel meccanismo della raccolta somme - “scassettamento” - e successivo riversamento al concessionario e da quest'ultimo all'Erario). TE ha poi rilevato che la Legge di Stabilità 2015, in quanto legge ordinaria, non è condizionata all'attuazione di una legge delega, e che la Legge di Stabilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr.ssa UR Sara Tragni Presidente dr.ssa Isabella Ciriaco Consigliere dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 19.7.2023
DA
ES NA, C.F. [...]residente in [...], rappresentata e difesa, giusta delega in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Graziano Ruiu c.f. [...], ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alghero, via Oristano n. 7;
APPELLANTE
CONTRO
SNAITECH S.P.A., C.F. 00754850154 P.IVA 01729640464 con sede in Milano, in Piazza della
Repubblica n. 32, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Muzi (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, in Viale Margherita n 42;
APPELLATA
Oggetto: somministrazione
CONCLUSIONI:
PER L'APPELLANTE:
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n. 3086/2023 emessa in data 18.04.2023 dal Tribunale Civile di Milano e depositata in pari data in Cancelleria,
Nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare per le causali in espositiva, previa ogni necessaria e richiesta statuizione anche in relazione alla disapplicazione del decreto direttoriale
ADM del 15.01.2015, n. 4076/RU, inammissibile e comunque rigettare l'avversa domanda, dichiarando non dovute le somme richieste ed assolvendo in ogni caso l'appellante NA PE da ogni avversa pretesa;
Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria
Si insta altresì affinché l' Ecc.ma Corte di Appello adita voglia ammettere ad istruzione della causa, senza inversione degli oneri probatori, interrogatorio formale del legale rappresentante della
TE S.p.a sui seguenti capi di prova già dedotti nel giudizio di primo grado e non ammessi, preceduti dalla locuzione “Vero che”.
1- la TE SPA allora Cogetech S.p.A, nell'anno 2015 era titolare di 10.600 apparecchiature VL ex art art 110 comma 6 lett b) Tulps, installate in varie sale giochi nel territorio italiano, con stipula dei relativi contratti di noleggio con i rispettivi gestori (esercenti) delle stesse sale giochi;
2- le giocate effettuate dagli utenti nell'anno 2015 sulle apparecchiature da gioco di cui al precedente capo di prova costituiscono circa il 60 % dell'ammontare delle giocate complessive effettuate dagli utenti sugli apparecchi ex art 110 comma 6 lett a) (AWP) e lett b (VL) in capo alla TE allora
Cogetech S.p.A;
3- nell'anno 2014 in previsione della introduzione del prelievo addizionale la PE chiedeva più volte alla TE allora Cogetech S.p.A, onde poter sostenere i relativi oneri economici, la rinegoziazione del contratto gestorio prospettando in alternativa il recesso dal rapporto contrattuale;
4- a seguito del recesso dal contratto gestorio intercorrente con la TE allora Cogetech S.p.A avvenuto nel dicembre 2014 cessava il predetto rapporto contrattuale ed altresì l'utilizzo delle AWP prima dislocate nei vari esercizi commerciali, collegate alla rete telematica per il tramite del medesimo concessionario;
5- già dal gennaio 2015 una parte delle AWP in proprietà della PE, collocate nei vari esercizi e collegate alla rete telematica per il tramite del Concessionario TE S.p.A allora Cogetech S.p.A, risultavano inattive;
Sui predetti capi di prova n 3,4 e 5 si chiede altresì che l'Eccma Corte di Appello adita voglia ammettere la prova testimoniale come dedotta e non ammessa in sede di giudizio di primo grado con l'audizione della sig.ra UR DE e del sig. IU DE residenti in [...]”;
PER L'APPELLATA:
“1) In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa;
2) Nel merito: rigettare l'appello proposto dalla sig.ra PE perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi meglio illustrati in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. 3086/2023 del 18.04.2023 emessa dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente R.G. n. 14314/2020;
2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali,
CAP ed IVA come per legge. Si reiterano tutte le domande, istanze ed eccezione svolte in primo grado”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
2
1. PE NA ha appellato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. 3086/2023, pubblicata il 18.4.2023, con cui il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo da essa proposta nei confronti di TE s.p.a. con condanna alla rifusione delle spese di lite. Occorre premettere che il decreto ingiuntivo opposto (n. 2350/2020) è stato emesso per l'importo di euro € 17.944,60, oltre interessi e spese, quale somma dovuta a titolo di quota parte del prelievo forzoso gravante sul gestore della filiera del gioco lecito di complessivi 500 milioni di euro, imposto dall'art. 1, comma 649, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). Il decreto ingiuntivo è stato emesso su ricorso di TE, società concessionaria di ADM del servizio di attivazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito.
Con i motivi di opposizione PE NA ha innanzitutto eccepito la mancanza di prova scritta del credito ingiunto ex artt. 633, 634 e ss. c.p.c., sostenendo che i prospetti e gli estratti conto prodotti da TE in allegato al ricorso monitorio costituiscono documenti di provenienza e formazione unilaterale e disconoscendone la conformità rispetto all'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c.. Ha poi dedotto che in data 29.12.2014, e a seguito dell'emanazione della L. 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), aveva manifestato alla concessionaria TE la propria volontà di recedere dal contratto in essere, chiedendo il blocco operativo degli apparecchi AWP dei quali era, appunto, gestore. Ha assunto quindi di non essere tenuta ad alcun versamento in favore dell'opposta a titolo di quota parte del prelievo forzoso in esame, poiché riguardante un periodo di tempo - l'anno 2015 - in cui essa stessa non aveva più esercitato l'attività di gestore (dismettendo progressivamente gli apparecchi) e, comunque, non aveva percepito introiti. Ha eccepito l'inapplicabilità dell'art. 1, comma 649, della Legge di Stabilità 2015 per mancata attuazione della L. n. 23/2014 (cd. Delega Fiscale), cui la prima norma fa esplicito riferimento;
ha sostenuto la natura innovativa, e non già meramente interpretativa, della norma di cui all'art. 1 comma
921 della Legge di Stabilità 2016, che non poteva quindi essere applicata retroattivamente. L'opponente ha altresì lamentato l'erroneità del criterio di calcolo del quantum della pretesa azionata in via monitoria, assumendo che gli artt. 1, comma 649, della Legge di Stabilità 2015 e 1, comma
921, della Legge di Stabilità 2016, ripartiscono gli oneri tra gli operatori della filiera del gioco lecito secondo un criterio di progressività legata al volume delle giocate, mentre TE aveva applicato un diverso criterio statico e forfettario, ovvero fondato sul numero di apparecchi da gioco oggetto di gestione, in tal modo violando il criterio della proporzionalità del contributo del gestore alla sua partecipazione al compenso “giacché risultano parificate le apparecchiature da intrattenimento e divertimento AWP (quelle sole per cui l'opponente ha un rapporto con il concessionario) e quelle VL, che sono connotate da una redditività superiore di circa 8 volte, non vengono altresì considerati i costi a carico del gestore e l'effettiva produttività di un apparecchio da gioco”. Ancora, la Sig.ra PE ha lamentato l'omessa rinegoziazione, da parte di TE, del contratto di collaborazione inter partes per la raccolta delle giocate, circostanza a cui conseguiva “il diritto di recesso del gestore e la necessità di disapplicare il decreto del Direttore dell'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli 15.01.2015 (Prot. 4076/RU), che ha determinato i criteri e la ripartizione del versamento di cui si tratta”. Infine, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva non potendo essa “accollarsi somme non incassate attraverso i propri apparecchi né introiti percepiti dagli esercenti, verso i quali non ha azione di regresso”, così come il difetto di legittimazione attiva di TE “non sussistendo l'obbligo del concessionario di versare l'intera somma e spettando esclusivamente ad ADM il diritto di richiedere il pagamento del maggior prelievo (l'opposta neppure prova di aver versato alcunchè a titolo di addizionale in favore di ADM)”. Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3 1.1 TE s.p.a., costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto di ogni motivo di opposizione formulato dalla Sig.ra PE, rilevando che: sia per legge sia in ragione del rapporto contrattuale inter partes, il gestore è l'unico soggetto che provvede alla raccolta delle somme derivanti dal gioco presenti negli apparecchi AWP, al netto delle vincite erogate, e al successivo versamento delle stesse al concessionario;
in tal modo quest'ultimo, quale soggetto passivo di imposta, può adempiere agli obblighi di legge, ivi compreso il prelievo forzoso conseguente alle disposizioni della Legge di
Stabilità 2015, con conseguente infondatezza delle eccezioni di difetto di legittimazione passiva dell'opponente e attiva di essa opposta (non essendo peraltro previsto un coinvolgimento diretto degli esercenti nel meccanismo della raccolta somme - “scassettamento” - e successivo riversamento al concessionario e da quest'ultimo all'Erario). TE ha poi rilevato che la Legge di Stabilità 2015, in quanto legge ordinaria, non è condizionata all'attuazione di una legge delega, e che la Legge di Stabilità
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