Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/03/2019, n. 13126

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/03/2019, n. 13126
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13126
Data del deposito : 26 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PUDDU EFISIO nato il 11/11/1936 avverso la sentenza del 27/10/2017 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore A C, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;
udito il difensore Avv. G P, in sost. dell'Avv. FILIPPO DINACCI, che ha concluso riportandosi ai motivi e chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata il 10/03/2016 dal Tribunale di Roma nei confronti di P E in relazione al reato di cui all'art.589, commi 1 e 2, cod. pen. per avere cagionato per colpa, in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, segnatamente gli artt.140,141 e 149 d. Igs. 30 aprile 1992, n.285, la morte di S F avvenuta in data 8 novembre 2011 in Roma presso il km.13 dell'autostrada Roma-Fiumicino in prossimità dello svincolo della Al2 per Civitavecchia.

2. Il fatto è stato ricostruito come segue: E P, mentre percorreva l'autostrada alla guida del Minibus Mercedes Sprint 315 aveva tamponato il veicolo Lada Niva condotto da F S, andando ad urtare lo spigolo posteriore sinistro di tale automezzo;
in conseguenza dell'urto, il veicolo tamponato si era ripetutamente cappottato e si era incendiato;
il conducente di tale veicolo aveva trovato la morte a seguito delle gravi lesioni termiche riportate nell'incendio del mezzo. In particolare, il tamponamento era avvenuto in quanto l'autovettura condotta dall'imputato teneva una velocità di marcia superiore a quella del veicolo tamponato, che immediatamente prima dell'urto stava operando un lieve accostamento sul margine verso la corsia di decelerazione destra della carreggiata;
la consulenza tecnica aveva valutato la velocità di marcia del Minibus al momento del tamponamento in circa km/h 120, mentre quella della Lada Niva in km/h 70. 3. E P ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata, con il primo motivo, per violazione degli artt. 42,43 e 589 cod. pen., 140,141 149 cod. strada e degli artt. 125,192 e 546 cod.proc.pen. Il ricorrente deduce che la Corte di Appello ha omesso di esaminare la doglianza difensiva devoluta con il primo motivo di appello;
con tale doglianza si era eccepito il travisamento probatorio in cui era incorso il giudice di primo grado nel valutare la deposizione resa dall'unico testimone oculare del sinistro, Carlo Cappellano, il quale aveva dichiarato di aver visto le due autovettura percorrere il tratto autostradale in maniera parallela, su due differenti corsie di marcia, fino a quando, con una manovra brusca ed improvvisa, senza attivazione di indicatori di direzione, il veicolo della vittima si era spostato da destra a sinistra invadendo la corsia di marcia occupata dall'imputato, che per tale motivo l'aveva tamponata. La Corte di Appello, reiterando la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal giudice di primo grado, ha del tutto trascurato di esaminare la doglianza difensiva, vertente su un aspetto determinante del giudizio in quanto inerente ad una manovra improvvisa, brusca e non segnalata della vittima, che aveva invaso la corsia di marcia occupata dall'imputato.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi