Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/03/2005, n. 6643

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Qualora, nel corso del procedimento di espropriazione per pubblica utilità (nella specie finalizzato alla costruzione di un'opera idraulica), il titolare del fondo soggetto ad ablazione trasferisca a terzi la proprietà del bene espropriando o di parte di esso, la comunicazione di avvio del procedimento medesimo effettuata nei confronti dell'originario intestatario spiega i suoi effetti anche nei confronti dell'avente causa a titolo particolare, al quale,quindi, non è necessario l'invio di una nuova analoga comunicazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/03/2005, n. 6643
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6643
Data del deposito : 30 marzo 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente aggiunto -
Dott. I G - Presidente di sezione -
Dott. D V - Presidente di sezione -
Dott. L E - Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. V U - rel. Consigliere -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. C M - Consigliere -
Dott. F R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI O, in persona del sindaco Dott. M S, elettivamente domiciliato in Napoli, Via Toledo, n. 413, presso l'avv. Z D che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
C D, elettivamente domiciliato in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante, n. 76, presso l'avv. I S unitamente agli avv.ti A C, S P e R S, che lo rappresentano e difendono per procura a margine del controricorso;

- controricorrente ricorrente incidentale -
e
ACQUEDOTTO VESUVIANO;



- intimato -


avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 142 pubblicata il 28 novembre 2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 3 marzo 2005 dal Relatore Cons. Dott. U V;

uditi gli avv.ti D Z e S P;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.

IANNELLI

Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17 maggio 2001 Domenico C conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il Comune di Ottaviano e l'Acquedotto Vesuviano impugnando, rispettivamente, il decreto del Responsabile del Servizio del Comune di Ottaviano n. 2952 del 6 marzo 2001, che disponeva l'occupazione d'urgenza, tra gli altri, del terreno di mq. 80 di sua proprietà, in catasto al foglio 16, particella 1005, destinato alla costruzione del nuovo rilancio e del nuovo serbatoio idrico in località Zabatta - Recupe;
la delibera di approvazione dei lavori n. 128 del 2 maggio 2000 della Commissione Straordinaria di Ottaviano e ogni altro provvedimento allegato, ivi compreso il decreto di approvazione del progetto esecutivo dei lavori n. 2, in data 8 giugno 1999, del Responsabile U.T.C. - 5^ Settore e, infine, il provvedimento 15 maggio 2002 del responsabile del Servizio OO.PP. - 7^ Settore del Comune di Ottaviano con il quale era stato comunicato l'inizio delle operazioni per la redazione dello stato di consistenza unitamente al verbale di immissione in possesso dell'area anzidetta. Sosteneva il ricorrente che i provvedimenti suddetti erano viziati da violazione di legge per l'omessa indicazione dei termini di inizio e ultimazione dei lavori e del procedimento di espropriazione, del termine per ricorrere e dell'autorità competente e per omesso preavviso procedimentale, nonché per erroneità dei presupposti, omessa motivazione, eccesso e sviamento di potere, ingiustizia e illogicità manifesta, falso scopo e falsa causa, contraddittorietà, errore di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, illegittimità derivata e perplessità e incompetenza del dirigente che aveva sottoscritto un decreto concernente materia di competenza del sindaco. Entrambi i convenuti resistevano al ricorso;
in particolare il Comune di Ottaviano eccepiva che la comunicazione dell'avvio del procedimento era stato inoltrato ai germani F, danti causa, del ricorrente che solo successivamente aveva acquistato la proprietà dell'area in questione, e depositava l'istanza in data 23 maggio 2001 con la quale il C aveva chiesto una variazione del progetto con arretramento della cabina di rilancio all'interno del proprio fondo;
l'Acquedotto Vesuviano chiede va a sua volta di essere estromesso dal giudizio.
Il Tribunale Superiore, con sentenza del 23 ottobre - 28 novembre 2002, accoglieva la domanda e annullava gli atti impugnati per l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento con riferimento alla procedura conclusasi con l'approvazione del progetto di intervento e la connessa occupazione d'urgenza. Riteneva che detta omissione viziava tutti i provvedimenti intervenuti successivamente e singolarmente impugnati osservando al riguardo che a nulla rilevava il preavviso inoltrato a suo tempo ai germani F, danti causa del ricorrente;
osservava che la normativa invocata era applicabile in tutti i casi in cui non ostassero motivi di urgenza e, a maggior ragione, alle procedure espropriative fondate sulla dichiarazione di pubblica utilità per legge, nelle quali il contraddittorio era garantito da particolari forme pubblicitarie;
rilevava, altresì, che la necessità di sentire previamente gli interessati era espressamente richiesta nel caso di specifiche inalveazioni di opere idrauliche dal combinato disposto degli artt. 9 e 60 del R.D. 23 marzo 1924, n. 523;
rigettava, infine, la richiesta di estromissione
dell'Acquedotto Vesuviano in quanto coinvolto nella vertenza per la sua qualità di ente incaricato della predisposizione dei progetti dell'opera pubblica.
Contro la sentenza ricorre per Cassazione il Comune di Ottaviano con due motivi illustrati da memoria.
Resiste Domenico C con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo. Non ha presentato difese l'Acquedotto Vesuviano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza.
Dev'essere quindi esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente che denuncia la tardiva proposizione dell'impugnazione.
L'eccezione non ha fondamento in quanto ai sensi dell'art. 202 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 il ricorso alla sezioni unite della
Corte di Cassazione contro le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche si propone nel termine di quarantacinque giorni decorrente dalla notificazione od opera del cancelliere del dispositivo della sentenza restituita dall'Ufficio del Registro dopo la sua avvenuta registrazione, come disposto dall'art. 183 e, indipendentemente dalla predetta notificazione, nel termine annuale di decadenza dalla pubblicazione della sentenza secondo la disciplina generale dettata dall'art. 327 cod. proc. civ. applicabile anche al contenzioso delle acque pubbliche.
Ciò premesso, risulta dall'esame degli atti - consentito al giudice di legittimità dalla portata della censura in esame - che il dispositivo della sentenza, pubblicata il 28 novembre 2002, è stato notificato al Comune di Ottaviano dopo la sua registrazione in data 3 febbraio 2003, sicché il ricorso, notificato il 20 gennaio 2003, dev'essere ritenuto tempestivo, non valendo ai fini del decorso del termine breve di quarantacinque giorni ne' la comunicazione del deposito della sentenza effettuata il 2 dicembre 2002, ne' la sua notificazione in forma esecutiva a istanza di parte, avvenuta il 6 dicembre successivo.
Passando all'esame del ricorso principale va invertito per motivi di carattere logico l'ordine delle censure proposte dal ricorrente, a causa del dichiarato carattere preliminare il secondo motivo con il quale si denuncia la violazione degli artt. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'art. 16, co. 1, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e difetto assoluto di motivazione in quanto,
contrariamente a quanto asserito nella sentenza impugnata, la comunicazione dell'avvio del procedimento effettuata nei confronti dell'intestatario del suolo espropriando conserverebbe i suoi effetti anche nei confronti del suo avente causa a titolo particolare;
in via subordinata si afferma che, qualora non risultasse dagli atti la relazione temporale tra il trasferimento dell'area e la ricezione della comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, la sentenza sarebbe del tutto priva di motivazione su un punto decisivo della controversia.
La censura merita accoglimento poiché la sentenza impugnata, pur dando atto dell'avvenuta comunicazione dell'avvio del procedimento espropriati vo nei confronti dei germani F, danti causa del C, afferma che il trasferimento successivo della proprietà dell'area in questione avrebbe reso necessario l'invio di una nuova comunicazione nei confronti dell'avente causa dagli originari titolare del fondo soggetto a espropriazione. Tale affermazione contrasta infatti con la disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità la quale è legittimamente intrapresa nei confronti dei soggetti che risultino intestatari dei fondi destinati alla realizzazione dell'opera pubblica, sicché il trasferimento dell'area esproprianda o di parte di essa non comporta l'inizio di un nuovo autonomo procedimento di espropriazione nei confronti del successore a titolo particolare del titolare originario, essendo richiesta la prova del diritto di proprietà solo agli effetti del pagamento dell'indennità di espropriazione (art. 12, co. 4, della legge 22 ottobre 1971, n. 865). Nè è poi necessario individuare la relazione temporale tra la ricezione della comunicazione di avvio del procedimento e il trasferimento di parte dell'area esproprianda da parte dei germani F in favore del C poiché dalla motivazione della sentenza impugnata risulta con ogni evidenza, seppur implicitamente, che la comunicazione dell'avvio di procedimento era stato "a suo tempo" inoltrata ai germani F e ciò è sufficiente a desume re che trasferimento di proprietà intervenuto "per atto pubblico ritualmente trascritto" ha avuto luogo in epoca successiva. L'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale comporta l'esame del ricorso incidentale condizionato con il quale il C denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e difetto assoluto di motivazione in quanto, non solo i germani F sarebbero aventi causa e non danti causa di esso ricorrente incidentale, ma inoltre la comunicazione di avvio del procedimento effettuata nei loro confronti sarebbe pur sempre tardiva, essendo Intervenuta successivamente alla dichiarazione di pubblica utilità implicita nella delibera n. 128 del 2000 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di costruzione del nuovo serbatoio idrico.
Il ricorso incidentale è inammissibile con riferimento a ciascuna delle sue prospettazioni alternative.
Per quanto riguarda l'errore in ordine allo stato effettivo dei rapporti tra i germani F e il C trattasi di un errore di fatto caduto su un punto non controverso e, come tale, denunciane solo ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., e cioè con l'impugnazione per revocazione e non con il ricorso per Cassazione. Non sussiste poi alcun vizio di carenza assoluta di motivazione con riferimento all'invio della comunicazione dell'avvio di procedimento poiché la contestazione della tempestività della comunicazione effettuata nei confronti dei germani F costituisce un'eccezione sollevata per la prima volta con il ricorso incidentale e mai prospettata dinanzi al Tribunale Superiore neppure sotto forma di censura subordinata, censura che la sentenza impugnata non avrebbe neppure avuto necessità di esaminare per la sua irrilevanza, avendo posto a fondamento della sua decisione la necessità di una nuova comunicazione nei confronti del C.
L'inammissibilità del ricorso incidentale condizionato e l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale comportano l'assorbimento dell'esame del primo motivo, con il quale si prospetta - solo subordinatamente alla conferma del vizio di partecipazione del C al procedimento espropriativo, contestata col secondo motivo - la violazione dell'art. 100 cod. proc. civ. nonché dell'art. 64 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e si contesta l'interesse del
C ad impugnare la dichiarazione di pubblica utilità implicita nella delibera di approvazione dei lavori di costruzione del nuovo serbatoio idrico in considerazione del fatto che, come risultava dagli atti, la materia del contendere tra le parti era limitata al solo spostamento del serbatoio di pompaggio, indicato ne gli atti anche come camera di rilancio, in altra parte del fondo del C e non coinvolgeva ne' la dichiarazione di pubblica utilità ne' la conseguente occupazione d'urgenza dell'area destinata alla realizzazione dell'opera idraulica in contestazione. In conclusione il ricorso principale merita accoglimento e, previa dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale condizionato, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio della causa al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che si conformerà al principio di diritto secondo cui la comunicazione dell'avvio del procedimento di espropriazione per pubblica utilità finalizzato alla realizzazione di un'opera idraulica spiega i suoi effetti anche nei confronti del soggetto che abbia acquistato parte del fondo espropriando dall'originario intestatario dell'area. Al giudice di rinvio viene rimessa altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di Cassazione.

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