Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/03/2005, n. 6643

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Qualora, nel corso del procedimento di espropriazione per pubblica utilità (nella specie finalizzato alla costruzione di un'opera idraulica), il titolare del fondo soggetto ad ablazione trasferisca a terzi la proprietà del bene espropriando o di parte di esso, la comunicazione di avvio del procedimento medesimo effettuata nei confronti dell'originario intestatario spiega i suoi effetti anche nei confronti dell'avente causa a titolo particolare, al quale,quindi, non è necessario l'invio di una nuova analoga comunicazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/03/2005, n. 6643
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6643
Data del deposito : 30 marzo 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente aggiunto -
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente di sezione -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - rel. Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI OTTAVIANO, in persona del sindaco Dott. Michele Saviano, elettivamente domiciliato in Napoli, Via Toledo, n. 413, presso l'avv. ZENO ME che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
CU CO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante, n. 76, presso l'avv. IASONNA Stefania unitamente agli avv.ti Antonio Candela, Sabato Perna e Rita Scopa, che lo rappresentano e difendono per procura a margine del controricorso;

- controricorrente ricorrente incidentale -
e
ACQUEDOTTO VESUVIANO;

- intimato -

avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 142 pubblicata il 28 novembre 2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 3 marzo 2005 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;

uditi gli avv.ti ME ZENO e Sabato PERNA;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI ME che ha concluso per il rigetto del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17 maggio 2001 ME OL conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il Comune di Ottaviano e l'Acquedotto Vesuviano impugnando, rispettivamente, il decreto del Responsabile del Servizio del Comune di Ottaviano n. 2952 del 6 marzo 2001, che disponeva l'occupazione d'urgenza, tra gli altri, del terreno di mq. 80 di sua proprietà, in catasto al foglio 16, particella 1005, destinato alla costruzione del nuovo rilancio e del nuovo serbatoio idrico in località Zabatta - Recupe;
la delibera di approvazione dei lavori n. 128 del 2 maggio 2000 della Commissione Straordinaria di Ottaviano e ogni altro provvedimento allegato, ivi compreso il decreto di approvazione del progetto esecutivo dei lavori n. 2, in data 8 giugno 1999, del Responsabile U.T.C. - 5^ Settore e, infine, il provvedimento 15 maggio 2002 del responsabile del Servizio OO.PP. - 7^ Settore del Comune di Ottaviano con il quale era stato comunicato l'inizio delle operazioni per la redazione dello stato di consistenza unitamente al verbale di immissione in possesso dell'area anzidetta. Sosteneva il ricorrente che i provvedimenti suddetti erano viziati da violazione di legge per l'omessa indicazione dei termini di inizio e ultimazione dei lavori e del procedimento di espropriazione, del termine per ricorrere e dell'autorità competente e per omesso preavviso procedimentale, nonché per erroneità dei presupposti, omessa motivazione, eccesso e sviamento di potere, ingiustizia e illogicità manifesta, falso scopo e falsa causa, contraddittorietà, errore di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, illegittimità derivata e perplessità e incompetenza del dirigente che aveva sottoscritto un decreto concernente materia di competenza del sindaco. Entrambi i convenuti resistevano al ricorso;
in particolare il Comune di Ottaviano eccepiva che la comunicazione dell'avvio del procedimento era stato inoltrato ai germani CO, danti causa, del ricorrente che solo successivamente aveva acquistato la proprietà dell'area in questione, e depositava l'istanza in data 23 maggio 2001 con la quale il OL aveva chiesto una variazione del progetto con arretramento della cabina di rilancio all'interno del proprio fondo;
l'Acquedotto Vesuviano chiede va a sua volta di essere estromesso dal giudizio.
Il Tribunale Superiore, con sentenza del 23 ottobre - 28 novembre 2002, accoglieva la domanda e annullava gli atti impugnati per l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento con riferimento alla procedura conclusasi con l'approvazione del progetto di

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