Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 28/09/2020, n. 20439
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7835/2013 R.G. proposto da Zetaplast s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Banchi Nuovi n. 39, presso lo studio dell'avv. R M, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. A Z, giusta procura speciale a margine del ricorso;- ricorrente -contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;- resístente e nei confronti di Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Varese, in persona del Direttore pro tempore, e Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore;- intimati - Cons. est. G.M. N avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 109/44/12, depositata 11 agosto 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2019 dal Consigliere G M N. RILEVATO CHE 1. con la sentenza n. 109/44/12 del 01/08/2012, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 27/07/11 della Commissione tributaria provinciale di Varese (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da Zetaplast s.r.l. nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA 2004, oltre alle conseguenti sanzioni;1.1. come si evince dalla sentenza della CTR, l'avviso di accertamento era stato emesso a seguito dell'applicazione dello studio di settore relativo alla specifica attività svolta da Zetaplast s. r.l. ;1.2. la CTR accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate evidenziando che la notifica dell'avviso di accertamento era stata validamente eseguita e che la motivazione dell'avviso di accertamento non era fondata unicamente sugli studi di settore, ma anche su altri elementi indiziari;2. Zetaplast s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;3. L'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. va pregiudizialmente dichiarata la carenza di legittimazione passiva a resistere nel presente giudizio del Ministero della economia e delle finanze, cui erroneamente è stato notificato il ricorso, essendo legittimata passivamente unicamente l'Agenzia delle entrate;2 Cons. est. G.M. N 2. con il primo motivo di ricorso Zetaplast s.r.l. deduce la violazione dell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 148 e 156 cod. proc. civ. e degli artt. 3 e 14 della I. 20 novembre 1982, n. 890, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., evidenziando che la notificazione dell'avviso di accertamento è inesistente in ragione della mancanza, sulla busta contenente il plico, della sottoscrizione del funzionario dell'Agenzia delle entrate che ha curato la notificazione;3. il motivo è infondato;3.1. è noto che la notifica dell'avviso di accertamento deve avvenire ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il quale, al primo comma, prevede, in via generale, che «la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile», salve le modifiche successivamente elencate (primo comma);
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