Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 01/12/2017, n. 28873
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Gli atti di gestione del rapporto di lavoro tra i direttori degli Istituti italiani di cultura all’estero (ex art. 14 della l. n. 401 del 1990) e il Ministero degli affari esteri, non assimilabili né equiparabili a quelli con il personale appartenente alla carriera diplomatica, sono adottati con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato e devono essere valutati secondo i medesimi parametri, sicché anche la revoca anticipata da tale incarico, pur essendo ampiamente discrezionale, deve risultare conforme ai generali criteri di correttezza e buona fede, con i quali viene data attuazione ai principi di cui all’art. 97 Cost.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima la revoca anticipata dall’incarico del direttore dell’Istituto italiano di cultura in Mosca, adottata con ampia motivazione e nel rispetto del diritto di difesa della destinataria, che aveva anche presentato osservazioni scritte).
Sul provvedimento
Testo completo
£ 1 DIC. 2017 AULA 'B' 28873/17 T T I R I D E T N E S Oggetto E . LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE L U O B E T N SEZIONE LAVORO E S E E N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: O I R.G.N. 22000/2012 Z A R T S I G E Presidente Cron.28573 Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO R E T N E S Consigliere Rep. E Dott. AMELIA TORRICE - Ud. 24/05/2017 Rel. Consigliere Dott. LUCIA TRIA - CC Dott. D BTO Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22000-2012 proposto da: CARPIFAVE ANGELA C.F. CRPNGL55R70H5010, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell'avvocato A V, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI C. F. 80213330584, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato 2017 difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i 2430 cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
controricorrente avversO la D'APPELLO di 10321/2007. sentenza n. 4824/2012 della CORTE ROMA, depositata il 03/09/2012 R.G. N. Adunanza camerale del 24 maggio 2017 - n. 12 del ruolo RG n. 22000/12 Presidente: Napoletano - Relatore: Tria RILEVATO che con sentenza in data 3 settembre 2012 la Corte d'appello di Roma ha respinto l'appello di A C avverso la sentenza n. 16247/2007 del Tribunale di Roma, che a sua volta aveva respinto il ricorso proposto dalla Carpifave, volto ad ottenere il risarcimento dei danni, a vario titolo, nonché differenze retributive ed altre somme di denaro a causa dell'illegittima revoca anticipata dell'incarico di direttore dell'Istituto italiano di cultura in Mosca, di cui era sta destinataria;
che la Corte territoriale ha specificato che la Carpifave è stata allontanata del tutto legittimamente a causa di una serie di irregolarità commesse (risultanti da relazione ispettiva) e che, quindi, dal provvedimento di revoca non potevano scaturire i danni richiesti, mentre le altre pretese erano sfornite di prova adeguata;
che avverso tale sentenza A C propone ricorso, illustrato da memoria, affidato a dieci motivi, al quale oppone difese con controricorso il Ministero degli Affari Esteri (d'ora in poi: MAE), rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
CONSIDERATO che
con il primo motivo si denunciano: a) violazione e falsa applicazione di numerose norme di diritto con riguardo alla statuizione secondo cui il decreto di revoca dell'incarico in oggetto sarebbe un atto libero non controllabile da parte del giudice;
b) omessa o insufficiente motivazione sul contenuto del suddetto decreto;
che con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di numerose norme di diritto per avere la Corte d'appello emesso la statuizione di cui al precedente motivo senza aver provocato il contraddittorio su di essa;
che con il terzo motivo si denunciano: a) erroneità dell'affermazione secondo cui la legittimità per insindacabilità del decreto di revoca travolgerebbe automaticamente la domanda di risarcimento del danno all'immagine;
b) omessa о insufficiente motivazione sul punto;
che con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 195 cod. proc. civ. per avere respinto la domanda della Carpifave di risarcimento dei danni patrimoniali e non, derivanti dalla patologia psichica della ricorrente, così travisando la relazione della CTU, senza motivazione;
che con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di numerose norme di diritto con riguardo al rigetto delle domande di risarcimento dei danni patrimoniali e non, derivanti dall'aggressione del dipendente B;
che con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'affermazione secondo cui il Ministero non doveva rispondere dell'aggressione alla Carpifave da parte del dipendente B;
che con il settimo motivo si denunciano: a) violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo al rigetto della domanda relativa alla retribuzione del mese di dicembre 2004, in cui il rapporto è proseguito;
b) insufficiente motivazione sul punto;
che con l'ottavo motivo si denunciano: a) violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo al rigetto della domanda relativa al rimborso del canone locatizio per il periodo di svolgimento del rapporto;
b) insufficiente motivazione sul punto;
che con il nono motivo si denunciano: a) violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo al rigetto della domanda relativa al rimborso spese di rientro;
b) insufficiente motivazione sul punto;
che con il decimo motivo si denunciano: a) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riguardo al rigetto della domanda relativa al rimborso spese sanitarie all'estero;
b) insufficiente motivazione sul punto;
che ritiene il Collegio che il ricorso non meriti accoglimento, per le ragioni di seguito esposte;
che, preliminarmente, deve essere chiarito che la normativa di base degli incarichi di direttore degli Istituti di cultura italiana all'estero è rappresentata dall'art. 168 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri), il quale, in linea generale, prevede che l'Amministrazione degli Affari Esteri possa utilizzare, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedono particolare competenza tecnica, esperti tratti dal personale dello Stato o anche persone estranee alla Pubblica Amministrazione, aggiungendo che: a) "gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il 2 personale di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante";
b) "gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli Affari Esteri";
che, con l'art. 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, di riforma degli Istituti italiani di cultura all'estero, si è stabilito che la funzione di direttore di tali Istituti possa essere conferita, “in relazione alle esigenze di particolari sedi, a persone di prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione alla organizzazione della promozione culturale", sempre con le procedure di cui all'art. 168 del citato d.P.R. n. 18 del 1967 (vedi, per tutte: Cass. SU 9 marzo 2005, n. 5075);
che le funzioni svolte, rispettivamente, dai direttori degli Istituti provenienti dall'Amministrazione e da quelli nominati ex art. 14, comma 6, cit. sono le medesime (Cass. 10 gennaio 2014, n. 378), ma questo non vale ad equiparare le due figure, in quanto solo i primi rientrano in pianta stabile nei ruoli organici della PA, mentre i secondi vengono individuati personalmente "per il prestigio culturale e l'elevata competenza in