Cass. civ., sez. II, ordinanza 23/10/2020, n. 23322

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 23/10/2020, n. 23322
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23322
Data del deposito : 23 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27660-2018 proposto da: Q B, rappresentato e difeso dall'Avvocato S T;

- ricorrente -

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., nuova denominazione di Fondiaria Sai S.p.A., quale incorporante di Unipol Assicurazioni S.p.A., Compagnia di Assicurazioni Milano 2020 S.p.A., Premafin Finanziaria S.p.A., in persona del 1264 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIETRO DELLA VALLE

4, presso lo studio dell'avvocato M T, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5647/2018 del TRIBUNALE di N, depositata il 07/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2020 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Napoli, decidendo in grado di appello, in riforma della sentenza del locale Giudice di Pace, rigettò la domanda proposta dal perito assicurativo B Q nei confronti della compagnia Fondiaria Sai Assicurazioni (oggi Unipo

ISAI

Assicurazioni spa), per ottenere il pagamento del compenso relativo a un incarico esperito per conto della società. Per quanto ancora interessa, il Tribunale, disatteso il motivo d'appello sulla mancata riunione dei numerosi giudizi instaurati dall'attore, ha ravvisato, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità anche a sezioni unite, un abusivo frazionamento del credito, posto che gli incarichi professionali, seppur diversi (in quanto riguardanti ciascuno un distinto sinistro), erano tutti riconducibili ad un unico rapporto contrattuale d'opera esistente tra la compagnia di assicurazioni e il Q. Secondo il Tribunale, proprio la circostanza che il Q si adeguava alle modalità previste per il pagamento delle spettanze attraverso un particolare sistema informatico, che accettava le parcelle solo se conformi ai criteri amministrativi elaborati, portava ad escludere che tra le parti venisse concluso di volta in volta un contratto autonomo. Soggiunge il Tribunale che non risultava dimostrata l'esistenza di alcun interesse meritevole di tutela alla base della operata parcellizzazione. Inoltre, il Giudice dell'appello ritenne infondata nel merito la pretesa, condividendo altra pronunzia del medesimo Tribunale, la quale aveva accolto una domanda di accertamento negativo proposta dalla società. Il Q ricorre per cassazione sulla base di sette motivi. Resiste con controricorso la società Unipo

ISAI

Assicurazioni spa. Non risultano essere state depositate memorie per l'odierna adunanza camerale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Prima di procedere al vaglio del ricorso in via di preliminarietà deve disattendersi l'istanza di rimessione alle Sezioni Unite, non emergendo la necessità di risolvere contrasto tra diverse sezioni della Corte, né configurandosi questioni di massima di particolare importanza. Val la pena soggiungere che per quanto concerne le sentenze di questa Sezione n.18808/2016, n.18809/2016 e n.18810/2016, invocate dal ricorrente, le stesse risultano superate dalla giurisprudenza di questa stessa Sezione successiva alla sentenza SSUU n. 4090/2017 (cfr., ex multis, sentt. nn. 3738/2018, 1356/2018, 1355/2018, 1354/2018, 1353/2018, 1352/2018, 1351/2018, 717/2018, 491/2018, 490/2018, 489/2018, 163/2018, 162/2018, 161/2018, 160/2018, 159/2018, 158/2018, 31167/2017, 31166/2017, 31165/2017, 31164/2017, 31163/2017, 31162/2017, 31161/2017, 31017/2017, 31016/2017, 31015/2017, 31014/2017, 31013/2017, 31012/2017, 31011/2017 e, da ultimo, 1664/2019, 8062/2019, 4315/2020, 11838/2020, nonché S.U. n. 4315, 20/2/2020).

2. Con il primo motivo il Q deduce preclusione da giudicato esterno, derivante dalla sentenza n. 19575/2016 del Giudice di pace di Napoli, che sarebbe divenuta irrevocabile il 10/6/2018 e con il sesto, preclusione da giudicato implicito, derivante dalle sentenze nn. 18808/2016, 18809/2016 e 18810/2016 di questa Corte.

2.1. Entrambe le doglianze, unitariamente scrutinate, sono inammissibili. Deve precisarsi che l'affermazione, posta nel titolo del sesto motivo e tuttavia non sviluppata, secondo la quale le tre pronunce di questa Corte avrebbero costituito giudicato implicito non è in alcun modo scrutinabile per difetto di specificità, non essendo stato spiegato per quale ragione quelle decisioni avrebbero assunto il valore di giudicato esterno. Deve poi osservarsi che il giudicato giammai sarebbe potuto derivare dalle predette statuizioni di legittimità, le quali si limitarono ad annullare con rinvio la sentenza di merito impugnata. Inoltre, con la sentenza n. 4315, 20/2/2020 le Sezioni unite (che costituisce l'ultimo giudicato) hanno espressamente escluso (§ 1.5.) la sussistenza di un «giudicato implicito - in ordine alla qualificazione e al carattere dell'intero rapporto giuridico instauratosi tra il Q e la UnipolSai - scaturente dalle sentenze di questa Corte nn. 18808/2016, 18809/2016 e 18810/2016, trattandosi di pronunce che si sono limitate a escludere che i crediti azionati in quei tre singoli giudizi fossero assimilabili agli altri oggetto delle distinte azioni promosse dal Q nei confronti della convenuta per diverse obbligazioni contrattuali, ma che nulla hanno statuito in ordine ai caratteri di tali diversi rapporti obbligatori>>. Ovviamente, la statuizione a sezioni unite, sopra richiamata, conforme alla vasta pluralità di decisioni di legittimità solo in parte prima richiamate (§ 1), di cui molte successive al passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di pace evocata (ex multis, n. 1664 del 22/1/2019, n. 8062 del 21/3/2019, n. 4315 del 20/2/2020), hanno determinato il passaggio in giudicato della sentenza d'appello, che aveva ravvisato l'abusivo frazionamento, cosicché, ogni eventuale contrasto fra giudicati non può che risolversi in favore di quello intervenuto per ultimo (cfr., ex multis, Cass. n. 13804/2018 e n. 28506/2018). Osserva, di poi, il Collegio che la sentenza invocata come giudicato, suscettibile di incidere anche sulla decisione del presente ricorso è una sentenza del giudice di pace di Napoli n. 19575/2016 che lo stesso ricorrente riferisce essere stata pubblicata in data 9 giugno 2016, sostenendo tuttavia che sarebbe passata in cosa giudicata solo in data 10 giugno 2018, e cioè successivamente alla pronuncia di appello in questa sede gravata. Trattasi però di affermazione evidentemente e consapevolmente erronea (il che rileva anche ai fini dell'applicazione della responsabilità ex art. 96 c.p.c.) che è riferibile alla diversa data dell'attestazione di cancelleria relativa alla mancata proposizione di impugnazione avverso tale sentenza, ma che non coincide invece con la data del passaggio in giudicato. Infatti, atteso che la richiamata pronuncia del giudice di pace è intervenuta su domanda introdotta nel luglio del 2014, nella vicenda trova applicazione il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. quale scaturente dalla riforma della legge n. 69/2009, così che, avuto riguardo alla data di pubblicazione, la sentenza è passata in giudicato già nel gennaio del 2017, e quindi ben prima della pronuncia in questa sede gravata, resa dal Tribunale di Napoli il 26/2/2018. Ciò comporta che debba farsi applicazione del principio (Cass.n. 1534/2018) secondo cui nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata, e che in tal ultima ipotesi, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., che invece opera per i documenti formatisi già n corso del giudizio di merito, come appunto nel caso in cui sia invoc a l'efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, e che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo (conf. Cass. n. 28247/2013;
Cass. S.U. n. 13916/2006). Attesa la possibilità di dedurre l'efficacia di tale sentenza già dinanzi al giudice di merito, la sua produzione in questa sede è preclusa, non rientrando tra i documenti di cui è consentito il deposito ex art. 372 c.p.c., determinandosi quindi l'inammissibilità del motivo stesso.Peraltro, il motivo risulta altresì inammissibile per difetto di specificità, in quanto la sentenza di cui si invoca l'efficacia di giudicato viene richiamata solo sommariamente, senza una precisa indicazione del suo contenuto e della vicenda sulla quale è intervenuta, il che impedisce di poter anche affermare la sua eventuale portata preclusiva rispetto alla questione in questa sede dibattuta.
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