Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/07/2008, n. 19595

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Massime1

In tema di giurisdizione relativa a rapporto di lavoro nautico, ove non ricorrano i presupposti dell'art. 3, comma 1, della legge n. 218 del 1995 - secondo cui la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio "ex" art. 77 cod. proc. civ. - occorre fare riferimento ai due ulteriori criteri di collegamento posti dal comma 2 dello stesso art. 3, i quali identificano le ipotesi in cui il giudice italiano è fornito di giurisdizione richiamando ("in parte qua", sì che non vale il limite del domicilio in uno stato contraente per l'applicazione della convenzione) da una parte (comma 2, primo periodo) i criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata e resa esecutiva con legge n. 804 del 1971, e successive modificazioni) tra i quali rileva il luogo di abituale svolgimento dell'attività lavorativa o quello dello stabilimento di assunzione (art. 5, primo comma, n.1), e dall'altra (comma 2, secondo periodo) residualmente secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata sulla base dell'art. 6 della convenzione Europea dei diritti dell'uomo i criteri previsti per la competenza per territorio, nella specie, dall'art. 603 cod. nav. che prevede l'ipotesi della nave iscritta nel registro nautico italiano e quella della conclusione, esecuzione o cessazione del rapporto in Italia. Ne consegue che la giurisdizione del giudice italiano sussiste, in base all'art. 5, primo comma, n. 1, della citata Convenzione, nell'ipotesi in cui in Italia sia situato "lo stabilimento presso il quale il lavoratore è stato assunto",ravvisabile nel caso di imbarco ed esecuzione della prestazione lavorativa su natante rimasto inizialmente, per un prolungato periodo di tempo, in un porto italiano, nonché che se si ritenesse inapplicabile l'art. 5 suddetto, la giurisdizione sarebbe comunque del giudice italiano, sulla base dell'art. 603 cit., che dà rilievo alla conclusione , esecuzione o cessazione del rapporto di lavoro in Italia.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/07/2008, n. 19595
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19595
Data del deposito : 17 luglio 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. V A - Presidente di Sezione -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. L T M - Consigliere -
Dott. A G - rel. Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T I, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 43, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato B G, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
B A, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 173, presso lo studio degli avvocati M T, ODDO DAVIDE, che lo rappresentano e difendono per delega in calce alla copia notificata del ricorso di legittimità;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 768/05 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 10/11/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/08 dal Consigliere Dott. G A;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. N V, che ha concluso per la giurisdizione del giudice italiano con conseguente rigetto dei primi due motivi del ricorso;
accoglimento del terzo motivo, cassazione della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 573 emessa in data 28 aprile 2004 il Tribunale di Sanremo, investito della risoluzione della controversia insorta tra B Alberto e T I, relativamente a compensi dal primo pretesi, in qualità di comandante del m/y "I" di cui si assumeva essere armatrice la convenuta, ha negato la giurisdizione italiana, avendo ritenuto che il rapporto di lavoro era intercorso tra cittadini di nazionalità straniera (francese l'attore e statunitense la convenuta), entrambi residenti all'estero, che il contratto di lavoro era stato stipulato all'estero e non aveva avuto esecuzione in Italia, sebbene l'imbarco del B e la sua presa di comando dell'imbarcazione fosse avvenuta in Sanremo, ed infine non era cessato in Italia.

2. Contro tele decisione appellava il B invocando la L. n. 218 del 1995, art. 3, a mente del quale, in materia contrattuale la
giurisdizione è determinata dalla natura della obbligazione dedotta;

richiamava, inoltre l'art. 603 c.n., che riserva al giudice le controversie relative a rapporti di lavoro conclusi, eseguiti o cessati in Italia. Nella specie la giurisdizione italiana - sosteneva l'appellante - discendeva dal fatto che, come comprovato dalle risultanze istruttorie, l'imbarco del ricorrente era avvenuto in Sanremo, ove si trovava l'imbarcazione affidata al suo comando quando la prese in consegna, così ivi determinandosi il luogo in cui si era concluso il contratto o dove comunque gli era stata data esecuzione. Si è costituita la convenuta negando che il contratto si sia concluso in Italia. Infatti l'accordo era stato concluso a New York, ove aveva sede la società armatrice "Anavi", e da dove venne raggiunto telefonicamente il B presso la sua residenza in Traiti;
sicché da New York venne formulata la proposta contrattuale e lì pervenne l'accettazione da parte del B;
questi, in esecuzione del contratto in tal modo concluso, si recò successivamente in Sanremo per rendere il comando del m/y "I". Ma tale circostanza - sosteneva l'appellata - era irrilevante al fine della determinazione della giurisdizione, non potendosi considerare luogo di esecuzione del contratto un qualsiasi porto nel quale la nave in cui il marittimo è imbarcato abbia fatto scalo.

3. La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 21 ottobre - 10 novembre 2005, riformava la sentenza del Tribunale di Sanremo e dichiarava la giurisdizione italiana, rimettendo le parti davanti al Tribunale medesimo in funzione di giudice del lavoro, condannava la T al pagamento delle spese dei giudizio. In particolare la Corte d'appello rilevava che nella specie, trattandosi di lavoro marittimo, lo "stabilimento presso il quale il lavoratore è stato assunto", cui si riferisce l'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, si identificava con la nave sulla quale era avvenuto l'imbarco. In punto di fatto era pacifico che il B era stato assunto per prestare la propria opera a bordo del m/y I che si trovava ormeggiato nel porto di Sanremo, ove egli si è recato per imbarcarsi ed assumerne il comando. Tale imbarcazione, sebbene destinata a muoversi in acque internazionali o nazionali di Stati diversi e ad approdare in porti di Stati diversi, nella specie nel periodo rilevante in causa, ossia dall'aprile al settembre 2001, la "presenza in Sanremo è stata non occasionale", risultando dalla documentazione prodotta che dal 31 marzo all'11 maggio in quel porto erano stati erogati servizi di fornitura di energia elettrica e di acqua ed il 25 giugno erano stati fatti rifornimenti di gasolio.

4. Avverso questa pronuncia la T ricorre per cassazione con tre motivi di ricorso.
Resiste con controricorso il B.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.
Con il primo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, art. 3, e dell'art. 5, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre del 1968. Sostiene che il rapporto di lavoro invocato dal B non presenta alcun collegamento con il territorio italiano atto a giustificare la giurisdizione del giudice italiano. Irrilevante è la circostanza che il m/y sia stato ormeggiato in Sanremo nell'inverno del 2001 e che nell'aprile di quello stesso anno il B ne abbia preso il comando in tale porto. La nave non può qualificarsi "stabilimento" ai sensi dell'art. 5 della convenzione di Bruxelles, ne' dipendenza aziendale. L'attività svolta dal capitano assunto per il periodo della crociera estiva doveva essere considerata svolta sul territorio dello stato di bandiera della nave stessa, nella specie battente bandiera delle Isole Kayman.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'impugnata sentenza per aver la Corte territoriale applicato il criterio sussidiario dello "stabilimento" di assunzione senza considerare prima il luogo dove abitualmente il B aveva svolto la sua attività lavorativa.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c., per aver la Corte territoriale liquidato anche le spese del
giudizio di primo grado.

2. Il ricorso, nei suoi primi due motivi che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, è infondato avendo correttamente la Corte d'appello ritenuto nella specie la giurisdizione del giudice italiano, anche se va parzialmente rettificata la motivazione della pronuncia impugnata.

3. Deve innanzi tutto premettersi in generale che la L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 3, comma 1, (Riforma del sistema italiano di
diritto internazionale privato) prevede che la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c., e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.
In aggiunta a questa previsione di giurisdizione del giudice italiano tale disposizione fissa due ulteriori criteri di collegamento che valgono ad identificare ipotesi in cui il giudice italiano è fornito di giurisdizione.
Il medesimo art. 3, comma 2, primo periodo, prevede che la giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo 2^, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la L. 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Occorre quindi far riferimento alle sezioni 2, 3 e 4 del titolo 2^ della Convenzione.
L'art. 3 cit., medesimo comma 2, secondo periodo, prevede poi un'ulteriore fattispecie di estensione della giurisdizione del giudice italiano, sempre allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente. Prevede infatti che rispetto alle altre materie la

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