Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/04/2023, n. 31167
Sentenza
13 aprile 2023
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13 aprile 2023
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Massime • 1
Il delitto di peculato per ritardato versamento, da parte dal concessionario del servizio di ricevitoria del lotto, delle giocate riscosse per conto dell'Azienda Autonoma Monopoli di Stato è configurabile quando la condotta omissiva si protragga oltre la scadenza del termine ultimo indicato nell'intimazione che l'amministrazione è tenuta ad inviare al concessionario sotto la comminatoria della decadenza dalla concessione, a condizione che sia altresì raggiunta la prova dell'interversione del titolo del possesso, evincibile dal protrarsi della sottrazione della "res" alla disponibilità dell'ente pubblico per un lasso di tempo ragionevolmente apprezzabile e comunque tale da denotare inequivocabilmente l'atteggiamento "appropriativo" dell'agente.
Sul provvedimento
Testo completo
311 67 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.505 Pierluigi Di Stefano Presidente Anna Criscuolo U.P. 13/04/2023 Riccardo Amoroso R.G.N. 1397/2023 Pietro Silvestri Relatore PA Di Geronimo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI PA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 28/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Perla Lori, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui NI PA è stato condannato per il delitto di peculato. All'imputato si contesta, nella qualità di titolare di una rivendita di generi di monopolio con annessa ricevitoria Lotto, di essersi appropriato della somma di 6.824,60 di cui aveva la disponibilità a titolo di provento del gioco del lotto.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. 1 Il tema attiene alla prova della condotta appropriativa nelle ipotesi, come quella in esame, in cui il denaro è versato oltre il termine previsto dalla legge o dal contratto e oltre quello previsto dalla diffida ad adempiere;
l'assunto è che nel caso di specie il mancato versamento si sarebbe protratto per un tempo non apprezzabile, non potendo assumere rilievo penale il mero ritardo (si cita giurisprudenza della Sezione) Si sostiene che la disciplina specifica in tema di gioco del lotto prevedrebbe una progressione criminosa che muove dall'illecito amministrativo di cui all'art. 33, comma 2, della legge 724 del 1994 e si sviluppa con l'art. 8 della legge 85 del 1990, che sanziona con la reclusione fino ad un anno il raccoglitore del gioco del lotto che effettua il versamento oltre il giovedi della settimana successiva alla estrazione e che, al secondo comma, esclude la punibilità dell'agente che esegue il versamento in modo frazionato, adempiendo totalmente entro sette giorni dal ricevimento di apposito avviso dall'ufficio competente. Il delitto di peculato, si aggiunge, sarebbe configurabile solo nei casi di inadempienze che rivelino senza dubbio la interversione del possesso. Nel caso di specie, l'imputato aveva sottoscritto con i Monopoli di Stato il 19.9.2006 il contratto con concessione novennale e i fatti si sarebbero verificati solo nel gennaio del 2012, in occasione di mancati plurimi versamenti, poi compiuti - insieme ad un ulteriore importo di 727 euro- il 7.5.2012, dopo il provvedimento di revoca della concessione, con saldo definitivo il 31/07/2012. 2.2. Con il secondo motivo di deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Si assume che, a seguito della entrata in vigore del d. I.vo n. 150 del 2022, che ha modificato l'art. 131 bis cod. pen., la condotta avrebbe un'offensività tenue in quanto la condotta sarebbe sostanzialmente sussumibile nel secondo comma dell'art. 314 cod. pen. e le somme oggetto di appropriazione sarebbero di modesta entità, essendo stata riconosciuta anche la attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. È infondato il primo motivo.
2.1. La Corte di cassazione ha in più occasioni ricostruito la disciplina di riferimento affrontando il tema del rapporto tra la fattispecie penale del peculato prevista dall'art. 314 cod. pen., e le normative speciali che disciplinano le cadenze temporali del versamento delle somme riscosse per le giocate da parte del concessionario titolare dell'attività di raccolta delle giocate del lotto all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli 2 di Stato, prevedendo delle sanzioni sia penali che amministrative nel caso di pagamento tardivo. Si è chiarito che la normativa prevede un termine per versare l'importo delle giocate che non è connesso alla ricezione di una richiesta di adempimento ma è stabilito ordinariamente entro il giovedì della settimana successiva a quella