Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2024, n. 6943
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Testo completo
Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1995, n. 504, art. 15 e della L. reg. Campania 24 dicembre 2003, n. 28, art.
3. Deduce la Regione che la CTR sarebbe partita da un erroneo assunto di fatto ossia che nella specie si trattasse di ipotesi di dichiarazione infedele laddove invece si trattava di dichiarazione omessa con la conseguenza che il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data della scoperta del fatto illecito, era alla data della notifica dell'avviso, ancora in corso essendo stato l'illecito scoperto solo il 10 giugno 2013 allorchè funzionari regionali delegati all'accertamento del tributo si erano recati presso l'impianto di distribuzione del carburante della ricorrente, avevano chiesto copie delle dichiarazioni IRBA e si erano sentiti rispondere dalla contribuente che la stessa "non aveva conoscenza dell'esistenza dell'imposta".
2. Il motivo deve essere rigettato in ragione di quanto segue.
L'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) è stata istituita e regolamentata dalla Regione Campania con Legge Reg. 24 dicembre 2003, n. 28, art. 3 , integrata con le modifiche apportate dalla L.R. 12 novembre 2004, n. 8 e dalla L.R. 11 agosto 2005, n. 15 . La legislazione regionale trae il presupposto normativo nella legge statale 14 giugno 1990, n. 158 , recante "Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni", che all'art. 1, nel riconoscere l'autonomia finanziaria delle regioni, individua, tra l'altro, tra gli strumenti di attuazione e garanzia di tale autonomia, "l'applicazione di tributi propri e quote di tributi erariali accorpati in un fondo comune che assicuri il finanziamento delle spese necessarie ad adempiere a tutte le funzioni normali compresi i servizi di rilevanza nazionale". In attuazione della delega legislativa, D.Lgs. n. 398 del 1990, art. 17, comma 1 , stabilisce che le "Regioni hanno la facoltà di istituire, con leggi proprie, un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive Regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva", prevedendo al contempo la possibilità per l'Ente territoriale di fissare una specifica aliquota.
Per la Regione Campania, l'IRBA viene istituita, come già ricordato, con la L.R. n. 28 del 2003, art. 3 , a decorrere dall'1 gennaio 2004. Per inciso, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 "All'accertamento del tributo effettuato sulla base della dichiarazione annuale redatta in conformità ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale 30 luglio 1996 del Ministero delle finanze e presentata alla regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui i versamenti si riferiscono e delle relative sanzioni, alla riscossione coattiva e al contenzioso provvede anche l'amministrazione regionale ai sensi della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 13 e del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 50, comma 1 , in quanto applicabili, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive".
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 549 del 1995, art. 3, comma 13 , il versamento dell'imposta avviene da parte "dal concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, sulla base dei quantitativi erogati in ciascuna regione dagli impianti di