Cass. civ., sez. V trib., ordinanza interlocutoria 08/02/2023, n. 03784

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza interlocutoria 08/02/2023, n. 03784
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03784
Data del deposito : 8 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

INTERLOCUTORIA sul ricorsoproposto da: FE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,per procura speciale in atti e giusta nomina del G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro del 26.10.2021 nel proc. pen. n.r.g. 7355 del 2015, dall’Avv. A P, e FE DOMENICO, elettivamente domiciliato in Roma, via Tommaso Celano n.110, scala A, presso lo studio dell’Avv. Daria De ll’Aquila e rappresentato e difeso dall'Avv.F I per procura in calce al ricorso;
–ricorrenti–

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende -controricorrente/ricorrente incidentale- Recupero credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate. Sanzioni.Art.2, co 2, lett.a) d.l. n.97/2008.Art.13 d.lgs.n.158/2015 avverso la sentenza n.2562/2/19 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata il 10 aprile2019;
lette le conclusioni depositate, ex art.23, comma 8 bis , d.l. n.137 del 2020, dal P.G., nella persona del Sostituto Procuratore Generale A P, che ha chiesto l’accoglimento per quanto di ragione del quarto motivo del ricorso principale, respinto il resto;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa R C;

Fatti di causa

La F s.r.l. e il suo legale rappresentante,D F, anche in proprio, impugnarono l’atto con cui l’Agenzia delle entrate ebbe a recuperare crediti di imposta, ritenuti non spettanti, perché utilizzati dalla Società in compensazione nelle annualità 2014, 2015, 2016e 20 17, per una somma complessiva di euro 266.877,79 oltre interessi e sanzioni.Tale atto traeva origine dal processo verbale con il quale i verificatori avevano ricostruito il credito di imposta spettante in relazione agli investimenti per aree svantaggiate, effettuati nelle annualità 2007, 2008 e 2009. Veniva, anche , appura to un minor credito di imposta per euro 6.395,69, rispetto a quanto indicato nel modello FAS. Il ricorso venne rigettato dall’adita Commissione tributaria di prima istanza e la decisione, appellata dalla Società, e da D F, è stata parzialmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria (d’ora in poi, per brevità , C.T.R.) la quale accertava in capo alla Società il maggior credito di euro 6.936,80 per l’anno 2009, rigettando il resto. In particolare, la C.T.R., rigettata preliminarmente l’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello che riteneva specifico, nel merito, accertava che la Società aveva realizzato investimenti agevolati negli anni 2007, 2008 e 2009,ai sensi della legge n.296 del 2006, in seguito ai quali il Centro operativo di Pescara aveva concesso crediti di imposta, tutti utilizzabili a partire dall’anno 2014 e seguenti e che, invece, la Società aveva proceduto a compensazioni nell’anno 2010, con riferimento ai crediti di imposta relativa agli anni 2007 e 2008, e, nell’anno 2016 con riferimento ai crediti d’imposta per gli anni 2008/2009, oltre allealtre compensazioni elencate. Con riferimento ai singoli motivi di appello rilevava, in ordine al primo(violazione dell’art. 2 697 cod. civ.) , che l’onere probatorio era stato assolto dall’Amministrazione in quanto seppur l’Ufficio richiama la sua banca informatica, in realtà la situazione è rilevata dalla documentazione cartacea e, fino a una certa data dal p.v.c. e che, comunque, lo stesso contribuente aveva ammesso di avere utilizzato crediti di imposta già utilizzati in precedenza e aveva proposto altre questioni. Le risultanze dell’AT, nella fatti specie, erano assimilabili al controllo automatizzato ex art.36 bis DPR n.600/73. In ordine al secondo e al terzo motivo di appello, la C.T.R. rilevava che la tesi dell’appellante che … dovesse essere applicato il comma 4, dell’art.13 del d.lgs. n.471/1997 (credito non spettante), il quale prevede la sanzione pari al 30% era infondata in quanto, nella fattispecie si versava nell’ipotesi di compensazione di crediti inesistenti previsti dal quinto comma dell’art.13(sanzione dal 100 al 200%) e non di crediti non spettanti, previsti dal quarto comma, e che, malgrado fosse vero che originariamente sussistevano i presupposti per l’esistenza del credito per euro 235.980,31, tuttavia il contribuente avevautilizzato totalmente il credito maturato per l’anno 2007 e per l’anno 2008 entro l’anno 2010, nonostante la fruizione fosse stata autorizzata a decorrere dal 2014.Pertanto, al momento della seconda fruizione avvenuta negli anni dal 2014 in poi, non sussisteva alcun credito d’imposta per quel periodo, anzi erastata utilizzata un’ulteriore compensazione,per euro 9.281,00 con riferimento all’anno 2007 e per euro 52.575,00 con riferimento all’anno 2008, così come negli anni successivi. La C.T.R. elencava, quindi, tutte le ulteriori compensazioni effettuate negli anni 2015, 2016 e 2017. La C.T.R. evidenziava, ancora , che l’annullamento dell’atto di recupero n.1069 del 22.12.2015, eseguito in autotutela dall’Ufficio non faceva resuscitare il credito indebitamente compensato e che il contribuente non poteva prima compensare un credito di imposta non ancora fruibile e quando l’Ufficio gli contesta la seconda fruizione, eccepire che doveva essere contestata la primae che, nella fattispecie, si era in presenza di crediti inesistenti, perché già utilizzati, sia pure indebitamente. In ordine, al quarto motivo, relativo alla riduzione del credito per l’anno 2009, effettuata perché alcuni beni oggetto di investimento non erano stati rinvenuti, la C.T.R. riteneva che il contribuente avesse fornito la prova dell’acquisto di tali beni e del loro ammortamento mentre, dal canto suo, l’Amministrazione finanziaria aveva agito oltre il termine (quinto periodo di imposta) fissato dall’art. 1, comma 277, della legge n. 296 del 2006, con conseguente riconoscimento del credito per euro 6.936,80. Rigettava, infine, tutta una serie di eccezioni preliminari di merito svolte da parte appellante e ribadite con il quinto motivo dell’atto di appello. Per la cassazione della sentenza la F s.r.l. e D F hanno proposto ricorso, su sei motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale su due motivi. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380 bis-1 cod.proc.civ., in prossimi tà della quale la Società, a mezzo di nuovo procuratore, nominato dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro nel proc.pen. r.g.n. 7355/2015, ha depositato memoria.Con ordinanza, resa all’esito dell’adunanza camerale, questa Corte disponeva trattarsi il ricorso alla pubblica udienza. Il ricorso è stato, quindi, avviato alla trattazione alla pubblica udienza, nelle forme di cui all’art.23, comma 8 bis, della legge n. 176 del 2020, in prossimità della quale il P.G., nella persona del Sostituto Procuratore generale A P, ha depositato le sue conclusioni, chiedendo l’accoglimento per quanto di ragione del quarto motivo del ricorso, rigettati gli altri. La Società e il ricorrente D F hanno depositato autonome memorie. Ragioni della decisione 1. Il ricorso principale proposto dalla F s.r.l. e da D F.
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