Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/2022, n. 23404
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso 15544-2017 proposto da: VALENTINO ROSARIA MARIA CONCETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE UNIVERSITA', 27, presso lo studio dell'avvocato V M, rappresentata e difesa dall'avvocato F L;
- ricorrente -
contro
SERRETTI VINCENZA, DE LAZZARI VILMA, DE LAZZARI LUCIA, rappresentate e difese dall'avvocato N S;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché
contro
V A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI, 66, presso lo studio dell'avvocato S R G, rappresentato e difeso dall'avvocato G B;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 374/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 05/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;
viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona della Sostituta Procuratore Generale ROSA MARIA DELL'ERBA, la quale ha chiesto di respingere i ricorsi.
FATTI DI CAUSA
1. R M C V ha proposto ricorso articolato in un unico motivo avverso la sentenza n. 374/2017 della Corte d'appello di Messina, pubblicata in data 5 aprile 2017. 2. Resistono con controricorso V S, L D L e V D L, che hanno altresì proposto ricorso incidentale articolato in tre motivi.
3. A V resiste con controricorso al ricorso principale e a quello incidentale.
4. La Corte d'appello di Messina ha respinto i rispettivi gravami avanzati dalle parti contro la sentenza non definitiva resa dal Tribunale di Messina in data 14 maggio 2008 n. 971/2008 e contro la sentenza definitiva resa dallo stesso Tribunale in data 9 settembre 2011 n.1469/2011. Tali sentenze, per quanto ancora rilevi, avevano accolto la domanda di A V volta alla riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive della quota Ric. 2017 n. 15544 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -2- riservata ai legittimari riguardanti la successione di G V, padre dell'attore e della convenuta R M C V, nonché convivente della erede testamentaria universale V S, madre a sua volta delle altre convenute L D L e V D L. Era stato pertanto disposto, tra l'altro: che l'atto di compravendita (1/4 della nuda proprietà di un fabbricato a tre elevazioni, oltre terrazza e cortili, sito in Taormina, Via Nazionale-Via Castelluccio, località Mazzarò) del 13 dicembre 2003 stipulato tra il de cuius e Lucia e V D L aveva dissimulato una donazione;
che tale quota della nuda proprietà del fabbricato di Taormina dovesse assegnarsi ad A V, con contestuale condanna dell'attore al versamento della somma di C 138.833,59 in favore di V e L D L a titolo di conguaglio;
che A e R M C V dovessero imputare alla propria quota di riserva un legato di liberazione di debito (da considerarsi in conto di legittima) contenuto nel testamento di G V, avente ad oggetto il credito quantificato in C 107.267,33, vantato da quest'ultimo nei confronti dei figli in ragione del mancato godimento del diritto di usufrutto spettante al de cuius sui beni della defunta moglie Ermelinda Mendolia, madre di A e R M C V;
che restava parimenti attribuito ad A V tale credito del de cuius per C 107.267,33 oltre interessi nei confronti della sorella R M C V, quale effetto della riduzione del predetto legatura liberationis. La Corte d'appello, su tali punti, ha ritenuto che la decisione di G V di non utilizzare i beni sui quali vantava il diritto di usufrutto non integrasse atto di rinuncia al diritto medesimo, spettando comunque all'usufruttuario il valore del Ric. 2017 n. 15544 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -3- bene non goduto ed ha altresì osservato che dalla disposizione testamentaria si dovesse intendere che il disponente voleva rimettere il debito non a titolo di liberalità, ma in conto di legittima;
in relazione all'appello incidentale proposto da V S, L D L e V D L, ribadita la prova della simulazione della vendita intercorsa tra il de cuius e V e L D L, i giudici di secondo grado hanno confermato altresì la quantificazione dei frutti che G V avrebbe potuto percepire dall'appartamento di Taormina, trattandosi di immobile in proprietà indivisa fra G ed A V, spettando perciò al primo una quota di usufrutto di un terzo sulla metà di A, ai sensi dell'art 581 c.c. nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dalla riforma del diritto di famiglia del 1975. La sentenza d'appello, in assenza di gravame in ordine alla regolamentazione delle spese di primo grado, ha lasciato integro l'assetto al riguardo dettato dal Tribunale ed ha compensato, rispettivamente, per due terzi e per la metà le spese processuali del secondo grado nel rapporto tra l'appellante principale R M C V e le appellanti incidentali V S, L D L e V D L, e nel rapporto fra A V e V S, L D L e V D L, ponendo a carico di queste ultime le frazioni residue. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Ha presentato memoria il controricorrente A V. Ric. 2017 n. 15544 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -4-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, in rapporto all'art. 83, comma 3, c.p.c., nella formulazione applicabile per i giudizi instaurati prima della novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69 (qual è quello in esame), non è rituale la nomina dell'avvocato Maurizio Cacace, quale nuovo difensore delle controricorrenti V S, L D L e V D L, contenuta nella memoria depositata il 31 marzo 2022. Trovando qui applicazione ratione temporis il disposto dell'art. 83, comma 3, c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche di cui all'art. 45 comma 9, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69, la procura speciale per il giudizio di cassazione, se non rilasciata a margine od in calce del ricorso o del controricorso, va conferita mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall'art. 83, comma 2, c.p.c. (tra le tante, Cass. Sez. 2, 09/08/2018, n. 20692). Altrettanto irrituale è, pertanto, lo scritto difensivo depositato il 22 aprile 2022 dall'avvocato Mario Cacace, nel quale si dà atto della "presenza" del difensore e si "insiste per il pieno accoglimento delle domande già rassegnate nel controricorso con ricorso incidentale recante la data del 20.06.2017". Della fissazione dell'udienza è stata data comunicazione in data 11 febbraio 2022 all'avvocato N S, difensore delle controricorrenti V S, L D L e V
- ricorrente -
contro
SERRETTI VINCENZA, DE LAZZARI VILMA, DE LAZZARI LUCIA, rappresentate e difese dall'avvocato N S;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché
contro
V A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI, 66, presso lo studio dell'avvocato S R G, rappresentato e difeso dall'avvocato G B;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 374/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 05/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;
viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona della Sostituta Procuratore Generale ROSA MARIA DELL'ERBA, la quale ha chiesto di respingere i ricorsi.
FATTI DI CAUSA
1. R M C V ha proposto ricorso articolato in un unico motivo avverso la sentenza n. 374/2017 della Corte d'appello di Messina, pubblicata in data 5 aprile 2017. 2. Resistono con controricorso V S, L D L e V D L, che hanno altresì proposto ricorso incidentale articolato in tre motivi.
3. A V resiste con controricorso al ricorso principale e a quello incidentale.
4. La Corte d'appello di Messina ha respinto i rispettivi gravami avanzati dalle parti contro la sentenza non definitiva resa dal Tribunale di Messina in data 14 maggio 2008 n. 971/2008 e contro la sentenza definitiva resa dallo stesso Tribunale in data 9 settembre 2011 n.1469/2011. Tali sentenze, per quanto ancora rilevi, avevano accolto la domanda di A V volta alla riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive della quota Ric. 2017 n. 15544 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -2- riservata ai legittimari riguardanti la successione di G V, padre dell'attore e della convenuta R M C V, nonché convivente della erede testamentaria universale V S, madre a sua volta delle altre convenute L D L e V D L. Era stato pertanto disposto, tra l'altro: che l'atto di compravendita (1/4 della nuda proprietà di un fabbricato a tre elevazioni, oltre terrazza e cortili, sito in Taormina, Via Nazionale-Via Castelluccio, località Mazzarò) del 13 dicembre 2003 stipulato tra il de cuius e Lucia e V D L aveva dissimulato una donazione;
che tale quota della nuda proprietà del fabbricato di Taormina dovesse assegnarsi ad A V, con contestuale condanna dell'attore al versamento della somma di C 138.833,59 in favore di V e L D L a titolo di conguaglio;
che A e R M C V dovessero imputare alla propria quota di riserva un legato di liberazione di debito (da considerarsi in conto di legittima) contenuto nel testamento di G V, avente ad oggetto il credito quantificato in C 107.267,33, vantato da quest'ultimo nei confronti dei figli in ragione del mancato godimento del diritto di usufrutto spettante al de cuius sui beni della defunta moglie Ermelinda Mendolia, madre di A e R M C V;
che restava parimenti attribuito ad A V tale credito del de cuius per C 107.267,33 oltre interessi nei confronti della sorella R M C V, quale effetto della riduzione del predetto legatura liberationis. La Corte d'appello, su tali punti, ha ritenuto che la decisione di G V di non utilizzare i beni sui quali vantava il diritto di usufrutto non integrasse atto di rinuncia al diritto medesimo, spettando comunque all'usufruttuario il valore del Ric. 2017 n. 15544 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -3- bene non goduto ed ha altresì osservato che dalla disposizione testamentaria si dovesse intendere che il disponente voleva rimettere il debito non a titolo di liberalità, ma in conto di legittima;
in relazione all'appello incidentale proposto da V S, L D L e V D L, ribadita la prova della simulazione della vendita intercorsa tra il de cuius e V e L D L, i giudici di secondo grado hanno confermato altresì la quantificazione dei frutti che G V avrebbe potuto percepire dall'appartamento di Taormina, trattandosi di immobile in proprietà indivisa fra G ed A V, spettando perciò al primo una quota di usufrutto di un terzo sulla metà di A, ai sensi dell'art 581 c.c. nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dalla riforma del diritto di famiglia del 1975. La sentenza d'appello, in assenza di gravame in ordine alla regolamentazione delle spese di primo grado, ha lasciato integro l'assetto al riguardo dettato dal Tribunale ed ha compensato, rispettivamente, per due terzi e per la metà le spese processuali del secondo grado nel rapporto tra l'appellante principale R M C V e le appellanti incidentali V S, L D L e V D L, e nel rapporto fra A V e V S, L D L e V D L, ponendo a carico di queste ultime le frazioni residue. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Ha presentato memoria il controricorrente A V. Ric. 2017 n. 15544 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -4-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, in rapporto all'art. 83, comma 3, c.p.c., nella formulazione applicabile per i giudizi instaurati prima della novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69 (qual è quello in esame), non è rituale la nomina dell'avvocato Maurizio Cacace, quale nuovo difensore delle controricorrenti V S, L D L e V D L, contenuta nella memoria depositata il 31 marzo 2022. Trovando qui applicazione ratione temporis il disposto dell'art. 83, comma 3, c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche di cui all'art. 45 comma 9, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69, la procura speciale per il giudizio di cassazione, se non rilasciata a margine od in calce del ricorso o del controricorso, va conferita mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall'art. 83, comma 2, c.p.c. (tra le tante, Cass. Sez. 2, 09/08/2018, n. 20692). Altrettanto irrituale è, pertanto, lo scritto difensivo depositato il 22 aprile 2022 dall'avvocato Mario Cacace, nel quale si dà atto della "presenza" del difensore e si "insiste per il pieno accoglimento delle domande già rassegnate nel controricorso con ricorso incidentale recante la data del 20.06.2017". Della fissazione dell'udienza è stata data comunicazione in data 11 febbraio 2022 all'avvocato N S, difensore delle controricorrenti V S, L D L e V
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