Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2024, n. 6966

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2024, n. 6966
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6966
Data del deposito : 8 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1995, n. 504, art. 15 e della L. Reg. Campania 24 dicembre 2003, n. 28, art.

3. Deduce la contribuente che la CTR avrebbe errato nel ritenere applicabile la normativa in tema di prescrizione della accise nonostante che la citata legge regionale non richiamasse in modo chiaro e quindi consentisse di ritenere applicabile detta normativa in tema di IRBA.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata rispetto al primo, viene lamentata la "violazione e falsa applicazione, del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 15 e della L.R.C. n. 28 del 2003. Sostiene che la CTR sarebbe partita dall'erroneo assunto che si trattasse di ipotesi di omessa dichiarazione d'imposta laddove invece essa ricorrente aveva presentato regolare dichiarazione ai fini delle accise all'ufficio della Agenzia delle Dogane di Salerno con la conseguenza che la CTR avrebbe dovuto tener conto che il termine di prescrizione del credito aveva preso a decorrere dalla data della presentazione della dichiarazione.



3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto in via subordinata rispetto al primo, viene lamentata la "violazione e falsa applicazione, della L.R. n. 28 del 2003, art. 3 , della L.R. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 6 . Sostiene la ricorrente che la CTR avrebbe errato nell'escludere che la Regione avrebbe avuto la possibilità di conoscere i fatti che hanno dato luogo all'accertamento fino dal 2006 in quanto la dante causa di essa ricorrente aveva inviato alla Agenzia delle Dogane di Salerno la dichiarazione prescritta dal D.Lgs. n. 348 del 1990 il 30 gennaio di quell'anno.



4. Rispetto ai tre motivi di ricorso deve premettersi di quanto segue.



4.1. L'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) è stata istituita e regolamentata dalla Regione Campania con L.R. 24 dicembre 2003, n. 28, art. 3 , integrata con le modifiche apportate dalla L.R. 12 novembre 2004, n. 8 e dalla L.R. 11 agosto 2005, n. 15 . La legislazione regionale trae il presupposto normativo nella legge statale 14 giugno 1990, n. 158 , recante "Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni", che all'art. 1, nel riconoscere l'autonomia finanziaria delle regioni, individua, tra l'altro, tra gli strumenti di attuazione e garanzia di tale autonomia, "l'applicazione di tributi propri e quote di tributi erariali accorpati in un fondo comune che assicuri il finanziamento delle spese necessarie ad adempiere a tutte le funzioni normali compresi i servizi di rilevanza nazionale".

In attuazione della delega legislativa, il D.Lgs. n. 390 del 1990, art. 17, comma 1 , stabilisce che le "Regioni hanno la facoltà di istituire, con leggi proprie, un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive Regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva", prevedendo al contempo la possibilità per l'Ente territoriale di fissare una specifica aliquota.

Per la Regione Campania, l'IRBA viene istituita, come già ricordato, con L.R. n. 28 del 2003, art. 3 , a decorrere dall'1 gennaio 2004. Per inciso, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 "All'accertamento del tributo effettuato sulla base della dichiarazione annuale redatta in conformità ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale 30 luglio 1996 del Ministero delle finanze e presentata alla regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui i versamenti si riferiscono e delle relative sanzioni, alla riscossione coattiva e al contenzioso provvede anche l'amministrazione regionale ai sensi della L. 28 dicembre

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