Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/10/2010, n. 21625
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Il lavoro a domicilio - il quale realizza una forma di decentramento produttivo, in cui l'oggetto della prestazione del lavoratore assume rilievo non già come risultato, ma come estrinsecazione di energie lavorative, resa in maniera continuativa all'esterno dell'azienda - è compatibile con modalità di prestazione intrinsecamente precarie e carenti di garanzia giuridica in ordine alla continuità ed entità delle commesse, che non escludono la sussistenza di quell'attenuata subordinazione, introdotta dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877 come "species" derogatoria rispetto al "genus" delineato dall'art. 2094 cod. civ.; né, pertanto, l'eventuale precarietà del rapporto esclude che questo, in concreto, si attui con modalità da renderlo assoggettabile alla disciplina limitativa del potere di recesso del datore di lavoro, secondo la previsione dell'art. 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, restando peraltro onere del lavoratore provare le modalità concrete con cui il rapporto si sia estrinsecato.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R F - Presidente -
Dott. F R - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. N V - rel. Consigliere -
Dott. M U - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
\PESERICO LARA\, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato L R M T, rappresentata e difesa dall'avvocato L G giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
C V 1270 S.P.A., (già WORLDGEM S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI BANCHI NUOVI 39, presso lo studio dell'avvocato M R, che la rappresenta e difende giusta procura speciale atto Notar MURARO GIUSEPPE di VICENZA del 24/09/2007 rep. n. 56212;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 952/2005 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/01/2006 R.G.N. 311/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2010 dal Consigliere Dott. V N;
udito l'Avvocato M R;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 16/2004 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Vicenza decideva le cause riunite, tra \Lara @Peserico\ e la Worldgem s.p.a., aventi ad oggetto: a) la condanna al pagamento di somme per illegittima riduzione di "commesse" nel corso del rapporto di lavoro subordinato a domicilio, nel periodo dall'aprile 2000 al marzo 2001, pari a L. 26.260.883, quantificata sulla base della media delle retribuzioni percepite negli anni precedenti;b) l'accertamento dell'intervenuto licenziamento "per fatti concludenti", per persistente imposta inattività o, comunque, per giusta causa/giustificato motivo e la condanna della convenuta alla di lei reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 St. lav. ed al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate e maturande sino alla reintegrazione.
In particolare il detto giudice rigettava la domanda di pagamento delle differenze retributive, e, accertato che il rapporto di lavoro era cessato in data 11-6-2001 "per iniziativa unilaterale del datore di lavoro", dichiarava l'inefficacia del licenziamento, ordinava la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e condannava la società datrice di lavoro a risarcirle il danno patito quantificato in misura pari a cinque mensilità, computate sulla base della media mensile dell'anno 2000, con compensazione per la metà tra le parti delle spese di lite e con condanna della convenuta alla rifusione del residuo.
Con ricorso del 14-4-2004 la \Peserico\ proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendo che, in parziale modifica della stessa, fosse interamente accolta la domanda formulata con il ricorso introduttivo e la Worldgem fosse condannata anche al pagamento delle differenze retributive, pari ad Euro 13.562,61 ed al risarcimento del danno ex art. 18 St. lav., in misura pari alle retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione, sulla base di una retribuzione media mensile pari ad Euro 998,90, il tutto con rifusione delle spese di lite. La società si costituiva ritualmente chiedendo il rigetto del gravame in quanto totalmente destituito di fondamento nonché proponendo appello incidentale, chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse accertata e dichiarata l'intervenuta decadenza dall'impugnazione del licenziamento e, in ogni caso, l'inapplicabilità alla fattispecie in esame del disposto di cui all'art. 18 St. lav., il tutto con condanna dell'appellante al pagamento della somma di Euro 9.132,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza depositata il 16-1-2006, rigettava entrambi gli appelli confermando la decisione di primo grado e compensava le spese.
In sintesi la Corte territoriale, affermava che nella fattispecie era incontroverso solo che tra le parti era incorso un rapporto di lavoro subordinato a domicilio che aveva avuto esecuzione dal 1996 al 2001, mentre totalmente indimostrati erano risultati "sia il contenuto della prestazione espletata e le modalità di sua retribuzione, così come quanto in concreto corrisposto per la prestazione dal datore di lavoro nel corso del periodo 1996/1999, essendo state allegate in atti solo le buste dell'ultimo periodo di lavoro prestato". Tanto rilevato e considerato che il lavoro a domicilio "è compatibile con modalità di prestazione intrinsecamente precarie e carenti di garanzia giuridica in ordine alla continuità ed entità delle commesse", anche se "la possibile precarietà del rapporto non esclude che lo stesso si attui, in concreto, con modalità tali da conferirgli una continuità qualificata e ragionevole e da renderlo pienamente assoggettabile anche alla disciplina limitativa del potere di recesso del datore di lavoro, giusta la previsione della L. n. 877 del 1973, art. 11, comma 2", la Corte territoriale affermava che
nella fattispecie non era possibile verificare le modalità in concreto con cui il rapporto si era estrinsecato, attesa sul punto la totale carenza probatoria, mentre neppure era stata prodotta in causa copia del contratto collettivo di categoria all'epoca vigente, per cui risultava preclusa ogni possibilità di valutazione in concreto del contenuto delle obbligazioni delle parti e "ogni considerazione dell'incidenza dell'eventuale limite (qualora esistente) alla precarietà (che caratterizza il rapporto negoziale in esame quanto "alla continuità ed entità delle commesse".
Pertanto la Corte d'Appello, pur evidenziando l'esistenza di una "qualificata e ragionevole continuità di prestazioni lavorative" con conseguente applicabilità delle norme in tema di estinzione del rapporto ex L. n. 300 del 1970 (essendo incontestate le dimensioni aziendali), riteneva che nella fattispecie non potesse essere riconosciuto in favore della lavoratrice un "diritto a percepire sempre e comunque una retribuzione media mensile", "attesa la carenza totale in causa della prova dell'esistenza di un obbligo datoriale di prestazione predeterminata per tempi e quantità" e confermava la declaratoria di inefficacia del licenziamento per fatti concludenti in data 11-6-2001.
Circa, poi, il risarcimento del danno la Corte territoriale riteneva condivisibile la base di computo assunta dal giudice di primo grado (media mensile dell'ultimo anno lavorato, il 2000), "non potendosi allo stato degli atti (come pur possibile) fare riferimento alla media di quanto percepito nel corso dell'intera prestazione lavorativa ne' essendo giustificato o giustificabile invece il "salto" temporale al precedente "solo" anno 1999, come richiesto dall'appellante".
Infine, sull'aliunde perceptum, parimenti la Corte riteneva corretta la decisione del primo giudice "essendo stata detta istanza formulata nel corso del giudizio di primo grado dalla società datrice di lavoro nelle note autorizzate del 17-11-2003, richiesta non oggetto di contestazione alcuna da parte della lavoratrice appellante ... ed essendo in ogni caso la valutazione stata tratta dal giudicante dai dati emergenti dal prodotto libretto di lavoro della lavoratrice". Per la cassazione di tale sentenza la \Peserico\ ha proposto ricorso con tre motivi.
La società s.p.a. Cielo Venezia 1270 (già s.p.a. Worldgem) ha depositato procura al difensore che ha partecipato alla discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando vizi di motivazione e violazione degli artt. 115, 116, 414 e 416 c.p.c., artt. 1463 e 1464 c.c., in relazione all'art. 2128 c.c. e L. n. 877 del 1973, art. 11,
in sostanza lamenta la contraddittorietà della impugnata decisione che da una parte afferma che "non è possibile verificare ... le modalità con cui il rapporto si è estrinsecato, attesa sul punto la totale carenza probatoria" e dall'altra sostiene, invece, che "atteso il pacifico avvenuto svolgimento del rapporto nel corso degli anni secondo modalità pur nel tempo mutanti, lo stesso abbia comunque avuto ad oggetto "una qualificata e ragionevole continuità di prestazioni lavorative".
Peraltro, premesso che con il ricorso introduttivo aveva indicato le concrete modalità di svolgimento del lavoro (e fra queste anche le specifiche mansioni e la media mensile delle ore lavorate fino al dicembre 1999) producendo anche le buste paga dal 1999, la ricorrente deduce che la società convenuta, dal canto suo, nulla aveva contestato al riguardo, espressamente confermando anzi le mansioni svolte anche in sede di interrogatorio formale del legale rappresentante.
Pertanto, secondo la ricorrente, una volta verificata la "qualificata e ragionevole continuità delle prestazioni", la Corte d'Appello avrebbe dovuto applicare, non solo le norme sui licenziamenti ma anche quelle sulla sospensione del rapporto, in base alle quali il datore di lavoro non può sospendere unilateralmente il rapporto, salvo che ricorrano le ipotesi di impossibilità della prestazione, che devono essere provate, ed il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione.
Il motivo è infondato.
Osserva il Collegio che, nel quadro della disciplina del lavoro a domicilio, non vi è alcuna contraddizione tra la riscontrata continuità delle prestazioni ai fini della applicazione della normativa limitativa del potere di recesso del datore di lavoro (v. Cass. 22-1-1987 n. 615) e la mancata prova, nella fattispecie, dell'esistenza di un "obbligo datoriale di prestazione predeterminata per tempi e quantità", considerata anche la mancata prova delle specifiche concrete modalità di svolgimento del rapporto. Come questa Corte ha più volte affermato "il lavoro a domicilio realizza una forma di decentramento produttivo in cui l'oggetto della prestazione del lavoratore, resa in maniera continuativa all'esterno dell'azienda, e però organizzata ed utilizzata in funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all'interno di essa, e, correlativamente il vincolo di subordinazione viene a configurarsi come inserimento dell'attività del lavoratore nel ciclo produttivo aziendale, del quale la prestazione lavorativa da lui resa (pur se in ambienti esterni all'azienda, con mezzi ed attrezzature anche propri del lavoratore stesso ed eventualmente anche con l'ausilio dei suoi familiari, purché conviventi e a carico) diventa elemento integrativo" (v. Cass. 21-5-2002 n. 7469, Cass. 16-6-2000 n. 8221, cfr. fra le altre Cass. 4-10-2006 n. 21341, Cass. 15-11-2004 n. 21594, Cass. 6-3-2006 n. 4761). Perché tale condizione si realizzi, poi, "è sufficiente che il lavoratore esegua lavorazioni analoghe ovvero complementari a quelle eseguite all'interno dell'azienda, sotto le direttive dell'imprenditore, le quali non devono necessariamente essere specifiche e reiterate, essendo sufficiente, secondo le circostanze, che esse siano inizialmente impartite una volta per tutte, mentre i controlli possono anche limitarsi alla verifica della buona riuscita della lavorazione", (v. Cass. 23-9-1998 n. 9516, Cass. 15-12-1999 n. 14120, Cass. 7-4-2001 n. 5227, Cass. 20-5-2002 n. 7328). La compatibilita, quindi, del rapporto di lavoro a domicilio con modalità di prestazione intrinsecamente precarie e carenti di garanzia giuridica in ordine alla continuità ed entità delle commesse - come pure è stato precisato - non esclude affatto la sussistenza di quell'attenuata subordinazione che la L. n. 877 del 1973 ha introdotto come "species" derogatoria rispetto al "genus"
delineato dall'art. 2094 c.c.. Il lavoro a domicilio, pertanto, ancorché precario in questo limitato senso, resta pur sempre un rapporto di lavoro subordinato, ben differenziabile da quello autonomo, all'uopo essendo necessario e sufficiente che ricorrano i requisiti indicati dalla L. n. 877 del 1973, art. 1, come modificato dalla L. n. 858 del 1980, art. 2 (v. Cass. S.U. 12-3-2001 n. 106, e fra le altre Cass. 5-5-1989 n. 2109, Cass. 22-4-2002 n. 5840, Cass.15-11-2004 n. 21594, Cass. 9-8-2004 n. 15379).
La decisione impugnata si è attenuta a tali principi e, con accertamento di merito, congruamente motivato, ha affermato che "incontroverso, in conclusione," è risultato soltanto che tra le parti fosse "insorto un rapporto di lavoro subordinato che ha avuto esecuzione dal 1996 al 2001", mentre sono rimasti "totalmente indimostrati" sia il contenuto della prestazione espletata e le modalità della retribuzione, sia quanto in concreto corrisposto per la prestazione dal datore di lavoro nel corso del periodo 1996/1999, essendo state allegate in atti solo le buste paga dell'ultimo periodo di lavoro prestato.
Pertanto la Corte territoriale, premessa la compatibilità del rapporto di lavoro a domicilio con modalità di prestazione intrinsecamente precarie e carenti di garanzia giuridica in ordine alla continuità ed entità delle commesse, ha affermato che nella fattispecie è risultata "preclusa la possibilità di una valutazione in concreto del contenuto delle obbligazioni gravanti sulle parti e ogni considerazione dell'incidenza dell'eventuale limite (qualora esistente) alla precarietà (che caratterizza il rapporto negoziale in esame), attesa anche la totale genericità (quanto al contenuto della prestazione offerta) della "intimazione a ricevere" inviata dalla lavoratrice al datore di lavoro in data 29-6-2000" ed ha concluso confermando la inesistenza, nella fattispecie, di un "obbligo datoriale di prestazione predeterminata per tempi e quantità" (circostanza non incompatibile con la riscontrata complessiva continuità).
Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 18 St. lav., artt. 1463 e 1464 c.c. e vizi di motivazione, la ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui ha parametrato il risarcimento del danno per il licenziamento inefficace alla retribuzione dell'ultimo anno percepita durante il periodo di sospensione del lavoro.
In particolare la ricorrente deduce che la retribuzione globale, cui viene parametrato il risarcimento del danno ex art. 18 St. lav., "è quella di fatto voluta dalle parti ed effettivamente corrisposta nel corso del rapporto, e tale non è (nè può essere) quella corrisposta durante il periodo della sospensione illegittima del rapporto", come nella specie l'anno 2000, preso in considerazione dalla Corte d'Appello, la quale, invece, avrebbe dovuto fare riferimento alla media di quanto percepito nel corso dell'intera prestazione.
Il motivo è del pari infondato.
In sostanza la Corte di merito, nella determinazione del quantum, ha adottato, alla luce dei dati disponibili, un criterio equitativo, con riferimento "alla media mensile dell'ultimo anno lavorato", così condividendo la decisione del primo giudice, rilevando da un lato che, allo stato degli atti, non poteva farsi riferimento alla media di quanto percepito nel corso dell'intera prestazione lavorativa e, dall'altro, che neppure era giustificato o giustificabile il "salto" temporale al precedente "solo" anno 1999, come invocato dalla \Peserico\.
Tale liquidazione equitativa (sottratta al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici, cfr. fra le altre Cass. 31-7- 2006 n. 17303, Cass. 25-6-2007 n. 14702) risulta legittima e sorretta da adeguata motivazione e resiste alla censura della ricorrente. Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 414, 416 e 420 c.p.c., art. 2697 c.c., artt. 210 e 421 c.p.c. e vizi di motivazione, la ricorrente, in relazione alla detrazione dell'aliunde perceptum, deduce che la società in primo grado al riguardo nulla aveva dedotto e/o allegato e che, in assenza di qualsiasi istanza od eccezione da parte della società, il giudice aveva ordinato alla lavoratrice la esibizione del libretto di lavoro e delle dichiarazioni dei redditi. Essa ricorrente aveva quindi ottemperato a tale ordine pur contestandone la ritualità e la società soltanto con le note del 17-11-2003 aveva chiesto che si tenesse conto dell'aliunde perceptum risultante dalla dichiarazione dei redditi della \Peserico\. La ricorrente evidenzia infine che tali eccezioni erano state riproposte con uno specifico motivo di appello. Anche tale motivo è infondato.
Sul punto la Corte d'Appello ha ritenuto corretta la decisione di primo giudice essendo stata la relativa "istanza formulata nel corso del giudizio di primo grado dalla società datrice di lavoro nelle note autorizzate del 17-11-2003, richiesta non oggetto di contestazione alcuna da parte della lavoratrice appellante, come evincibile dai verbali di causa del giudizio di primo grado ed essendo in ogni caso la valutazione stata tratta dal giudicante dai dati emergenti dal prodotto libretto di lavoro della lavoratrice.". Tale decisione risulta conforme al principio affermato da questa Corte in base al quale "in tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto della reintegrazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, l'eccezione con la quale il datore di lavoro, al fine di vedere ridotto al limite legale delle cinque mensilità di retribuzione l'ammontare del suddetto risarcimento, deduca che il dipendente licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di una nuova occupazione, ovvero educa la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l'aggravamento del danno, non fa valere alcun diritto sostanziale di impugnazione , ne' l'eccezione stessa è identificabile come oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte. Pertanto, allorquando vi è stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possono ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trame d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato" (v. Cass. S.U. 3-2-1998 n. 1099 e, fra le altre, Cass. 19-10-2000 n. 13851, Cass. 15-11-2000 n. 14758, Cass. 1-8-2001 n. 10523, Cass. 9-3-2006 n. 5125). Del resto la ricorrente neppure può lamentare nella fattispecie la tardività della allegazione dell'aliunde perceptum, essendo scaturita quest'ultima dalla produzione documentale effettuata dalla stessa lavoratrice in primo grado, a seguito della quale, nelle successive note ("autorizzate", come si legge nell'impugnata sentenza) la società ha proposto la relativa difesa. Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannata al pagamento in favore della Cielo Venezia 1270 s.p.a. (già s.p.a. Worldgem) delle spese riguardanti la sola discussione.