Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2022, n. 23248

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2022, n. 23248
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23248
Data del deposito : 14 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di AR IR, nato a [...] il [...], contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 17.11.2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17.11.2021 il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello proposto nell'interesse di IR AR nei confronti del provvedimento della Corte di Appello di Napoli che, all'udienza del 22.9.2021, aveva disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare per l'intera durata del giudizio di appello;

2. ricorre per cassazione il difensore del AR lamentando:

2.1 erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 304 comma 2 cod. proc. pen. ed al giudizio di complessità del dibattimento sulla scorta del'atto di appello e dei motivi aggiunti: rileva che il Tribunale ha respinto l'appello richiamando due decisioni della S.C. che, ad avviso della difesa, confortano semmai la richiesta di annullamento della decisione;
segnala che il provvedimento è stato adottato facendo riferimento al tempo necessario all'attività di studio dell'atto di appello e dei motivi aggiunti che non incidono tuttavia sui tempi della discussione e sulle attività da compiere nel processo;
aggiunge che sebbene l'atto di appello fosse articolato su 23 motivi, i motivi aggiunti reiteravano quelli principali né, per altro verso, la complessità del giudizio poteva derivare dalla natura delle censure attinenti la attendibilità dei collaboratori di giustizia ovvero la sollecitazione alla acquisizione di documenti con la rinnovazione della istruttoria dibattimentale;
sottolinea che il giudizio è di natura prognostica e riguarda l'attività da compiere implicando un accertamento fattuale insindacabile se congruamente motivato e che, in effetti, la Corte ha formulato fissando tuttavia una sola udienza per definire il giudizio di appello a carico dell'unico imputato;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che la Corte di Appello ha fatto corretta applicazione dei canoni ermeneutici evocati dalla giurisprudenza con riguardo all'art. 304 cod. proc. pen. e ribadisce che

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